BGE 79 I 179 - Consorzio Diga Sambuco
 
34. Estratto dalla sentenza 3 marzo 1953 della I Corte civile
nella cuasa Grossi contro Consorzio Diga Sambuco.
 
Regeste
Eintragung im Handelsregister.
Nach geltendem Recht kann eine einfache Gesellschaft als solche nicht im Handelsregister eingetragen werden. Möglich ist nur die Eintragung der Gesellschafter persönlich als Einzelfirmen.
 
Sachverhalt
 
A.
A. La ditta Arrigo Grossi a Cadenazzo fornì deI legname al Consorzio "Impresa Diga Sambuco" a Fusio per un asserto ammontare di 85 004 fr. 80.
In data 7 dicembre 1952 fece notificare al Consorzio, come tale, un precetto esecutivo per ottenere il pagamento della somma residua di 20 134 fr., oltre accessori.
In sede di rigetto dell'opposizione I'escusso sollevò anzitutto l'eccezione di carenza di veste passiva e contestò nel merito la pretesa dell'escutente, perchè Grossi avrebbe fatturato un quantitativo di legna superiore a quello effettivamente fornito.
Con sentenza 15 gennaio 1952 il Pretore deI distretto di Vallemaggia accordò il rigetto dell'opposizione. Contro questa sentenza l'escutente interpose alla Camera di esecuzione e dei fallimenti deI Tribunale d'appello deI Cantone Ticino un ricorso tuttora pendente.
 
B.
B. In data 12 aprile 1952 la Ditta Arrigo Grossi a Cadenazzo chiese all'Ufficio deI registro di commercio di Vallemaggia l'iscrizione deI Consorzio "Impresa Diga Sambuco" a Fusio.
L'Ufficio adito iniziò la procedura prevista dall'art. 57 ORC: in data 22 aprile invitò l'Impresa Diga Sambuco e le singole società che Ia compongono a procedere alla chiesta iscrizione entro dieci giorni oppure ad indicare per iscritto i motivi dell'eventuale rifiuto.
Il 28 aprile 1953, Ia ditta Locher e Cie a Zurigo fece opposizione nei seguenti termini:
    "Come ditta incaricata della gestione degli affari deI precitato Consorzio, composto delle seguenti ditte:
    Locher & Cie -- Zurigo
    B. Pagani -- Lugano
    AG Heinrich Hatt-Haller -- Zurigo
    Losinger & Cie AG -- Berna
    Vicari SA -- Lugano
    AG Conrad Zschokke -- Zurigo
    Frutiger Söhne & Cie -- Thun-Oberhofen
    Bürgi & Huser AG -- Berna
    ed in loro nome vi comunichiamo in evasione al vostro scritto che non è intenzionato di far iscrivere il Consorzio nel registro di commercio deI cantone Ticino. Per l'esecuzione dei lavori per la diga di Sambuco è stata scelta pel Consorzio la forma di Società semplice, alla quale forma sarà per imprese simili senza dubbio data la preferenza nella maggior parte dei casi. Per tali società semplici non esiste nè un obbligo nè la possibilità di farsi iscrivere nei registri di commercio."
Il I maggio 1952, l'avv. Scazziga formulò a sua volta la seguente opposizione:
    "Non esiste infatti nessuna persona morale dietro l'impresa Diga Sambuco, la quale costituisce unicamente il nome adottato da diverse importanti imprese di costruzioni svizzere, per costituirsi in società semplice, in vista della costruzione della Diga di sbarramento in Val Sambuco, destinata alla nuova SA delle forze idroelettriche della Maggia.
    Di esse talune sono ditte individuali, altre società anonime."
In seguito a queste opposizioni, l'istanza di Grossi fu sottoposta al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (art. 58 ORC) che la respinse.
 
B.
B. Grossi ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo che sia confermata la decisione 12 aprile 1952 dell'Ufficio deI registro di commercio di Vallemaggia "il quale è incaricato di provvedere alla iscrizione dell'Impresa Diga Sambuco al registro di commercio in Cevio".
 
C.
C. Nelle loro osservazioni tanto la ditta Locher e Cie, a Zurigo, quanto il Dipartimento federale di giustizia hanno concluso pel rigetto deI ricorso.
 
Auszug aus den Erwägungen:
 
Erwägung 2
L'iscrizione della società semplice come tale era già inammissibile a norma deI Codice delle obbligazioni del 14 giugno 1881 (Salis, Bundesrecht, II ed., vol. IV, n. 1615; Schneider e Fick, III ed., nota 13 all'art. 865 CO e nota 7 all'art. 524; Siegmund, Handbuch für den Handelsregisterführer, pag. 213). Tuttavia, siccome erano sorti dubbi pel fatto che alcuni ufficiali del registro di commercio avevano interpretato I'art. 865 deI vecchio CO nel senso che anche le società semplici potevano essere iscritte nel registro di commercio, il Consiglio federale, in data 4 aprile 1884, emanò le seguenti istruzioni:
    "Le code des obligations ne prévoit pas l'inscription au registre du commerce des sociétés simples. Lorsqu'une société désire se faire inscrire au registre du commerce en vue de l'exploitation d'un commerce, d'une industrie, ou d'un métier quelconque qui s'exerce en la forme commerciale, elle doit le faire comme société en nom collectif, société en commandite, société par actions ou association (terme qui, avant 1912, désignait la société coopérative). Au contraire, les membres d'une société simple poursuivant un des buts ci-dessus indiqués, qui administrent les affaires de celle-ci et sont en rapport avec les tiers, doivent se faire inscrire au registre sous leur nom personnel (raison individuelle)"
Questa tesi, condivisa dalla dottrina, ha trovato espressa conferma in una decisione 9 aprile 1887 deI Consiglio federale (Salis, Bundesrecht, II ed., vol. IV, n. 1615; Siegmund, l.c., pag. 214 e seg.).
La situazione rimase immutata nel codice delle obbligazioni dopo la revisione de 30 marzo 1911, come pure dopo la revisione deI 18 dicembre 1936, la quale per altro si estese soltanto al cosiddetto "diritto commerciale" e non anche alla società semplice.
E pertanto possibile unicamente l'iscrizione personale dei soci d'una società semplice come ditte individuali.
 
Erwägungen 3. 4. 5.
 
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Il ricorso è respinto.