| BGer 9C_50/2016 vom 27.04.2016
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 9C_50/2016 {T 0/2} 
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| Sentenza del 27 aprile 2016
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| II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
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Cancelliera Cometta Rizzi.
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| Partecipanti al procedimento
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patrocinata dall'avv. Stefano Romelli,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 dicembre 2015.
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| Visto:
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il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 19 gennaio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 2 dicembre 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 22 febbraio 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocino ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-,
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il decreto del 29 marzo 2016 con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio scadente il 13 aprile 2016 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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| considerando:
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che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
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che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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| per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 27 aprile 2016
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico:    Parrino
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La Cancelliera:    Cometta Rizzi
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