BGer 2F_3/2011
 
BGer 2F_3/2011 vom 23.02.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2F_3/2011
Sentenza del 23 febbraio 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Donzallaz, Stadelmann,
Cancelliere Savoldelli.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________ e B.A.________,
2. Fondazione di famiglia C.________,
tutti patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
istanti,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Steuerverwaltung des Kantons Schwyz, Bahnhofstrasse 15, 6430 Svitto,
Oggetto
imposta federale diretta e imposta cantonale
1997/1998, 1999/2000, 2001/2002,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_157/2010 e 2C_163/2010
del 12 dicembre 2010.
Fatti:
A.
Con sentenza del 12 dicembre 2010 - che contiene una dettagliata cronistoria dell'intera procedura, cui qui si rinvia - questa stessa Corte ha statuito in merito al ricorso in materia di diritto pubblico presentato dai coniugi A.A.________ e B.A.________ e dalla Fondazione di famiglia C.________ contro il giudizio emanato il 14 gennaio precedente dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 2C_163/2010).
Per quanto rivolto contro il Canton Ticino e per quanto ammissibile, il ricorso citato è stato giudicato infondato sia in merito alle imposte cantonali che all'imposta federale diretta. Per quanto rivolto contro il Canton Svitto e per quanto ammissibile, esso è stato invece accolto.
B.
Il 27 gennaio 2011, i coniugi A.________ (istanti n. 1) e la Fondazione di famiglia C.________ (istante n. 2) - la cui legittimazione in procedura è stata lasciata aperta ab initio (sentenza del 12 dicembre 2010, consid. 2.2) - hanno introdotto una domanda di revisione al Tribunale federale. Con tale atto, in accoglimento dell'istanza presentata, essi postulano che il Tribunale federale riesamini la fattispecie e quindi annulli rispettivamente riformi il giudizio reso.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
Considerato che la motivazione della sentenza del 12 dicembre 2010 del Tribunale federale è stata notificata il 28 dicembre successivo, la domanda di revisione, formulata in tedesco e fondata sul preteso adempimento dei motivi indicati all'art. 121 lett. c e d LTF, è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF).
2.
2.1 Giusta l'art. 121 LTF, la revisione può tra l'altro essere richiesta se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Se ammette il motivo di revisione invocato, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).
2.2 Secondo giurisprudenza costante, l'art. 121 lett. c LTF si applica quando il Tribunale federale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a singole conclusioni (einzelne Anträge, certaines conclusions). In base a questo disposto, non vi è invece motivo di revisione né quando l'asserita omissione concerne delle censure, né quando riguarda le motivazioni ad esse relative (sentenza 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid. 5.1; sulla nozione di conclusione cfr. inoltre ULRICH MEYER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, ad art. 99 n. 54 segg.).
2.3 Sempre secondo giurisprudenza, il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF presuppone che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. Una svista in tal senso implica un errore grossolano ed evidente, che può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata. Essa non concerne per contro né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (sentenze 1F_9/2008 del 24 aprile 2008 consid. 2.3 e 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2).
Per poter parlare di svista a norma dell'art. 121 lett. d LTF occorre inoltre che, alla luce della sua importanza, il Tribunale federale fosse effettivamente tenuto a prendere in considerazione il fatto su cui è fondata la domanda di revisione (sentenza 2F_11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 2.2).
3.
Sennonché, le condizioni per una revisione non risultano nella fattispecie adempiute, per nessuno dei due disposti citati.
3.1 In effetti, in relazione con l'art. 121 lett. c LTF e pur avvedendosi della necessità di far valere quale motivo di revisione il mancato giudizio su vere e proprie conclusioni (Anträge, conclusions), gli istanti sostengono semmai l'omissione dell'esame da parte del Tribunale federale di talune censure specifiche (cfr. in particolare istanza di revisione p.to II.2 lett. r, poi ripreso nei p.ti III e IV).
Scambiando tali critiche per conclusioni, ciò che esclude a priori il riconoscimento di un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. c LTF, essi le ripresentano quindi a torto in questa sede, non avvedendosi per altro del fatto che - per quanto tempestive (sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 1.6) - le censure a suo tempo formulate dai qui istanti sono state comunque trattate unicamente nella misura in cui non fossero inammissibili, poiché lesive dell'art. 42 cpv. 1 e 2 rispettivamente dell'art. 106 cpv. 2 LTF (sentenza del 12 dicembre 2010, consid. 3.4.2).
Riproponendole in modo illecito in questa sede, che non può certo essere usata per sanare errori procedurali commessi in precedenza dalle parti (sentenza 2F.11/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3.1), gli istanti avanzano inoltre rimproveri in merito alle motivazioni contenute nel giudizio addotto in revisione (cfr. segnatamente istanza di revisione p.to II.2 lett. r, poi ripreso nei p.ti III e IV), disattendendo anche per tale motivo manifestamente allo scopo del rimedio, di natura straordinaria, cui hanno deciso di far capo (precedente consid. 2.3).
3.2 Nella misura in cui le censure mosse alla sentenza del Tribunale federale - in merito ai fatti ritenuti determinanti per l'esame della fattispecie e agli aspetti oggetto della procedura di ricorso - vengono formulate contemporaneamente nei confronti del giudizio reso dalla Camera di diritto tributario (cfr. in particolare istanza di revisione p.ti II.1 e II.2 lett. a-q, poi ripresi nei p.ti III e IV), a priori escluso è anche il riconoscimento degli estremi per una revisione sulla base dell'art. 121 lett. d LTF, in ragione di una svista.
Queste critiche misconoscono in effetti che il rimprovero di un errato accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale - che gli istanti in sostanza ripropongono, considerando che valga oggi anche per il Tribunale federale - era già stato presentato davanti a questa Corte, la quale lo aveva dichiarato inammissibile, e che nel seguito essa aveva quindi lecitamente basato il suo giudizio sui fatti accertati dalla Camera di diritto tributario (sentenza del 12 dicembre 2010, consid. 3.3, 3.4.2 e 11.8).
3.3 Il richiamo al motivo di revisione previsto dall'art. 121 lett. d LTF è però fuori luogo anche per quanto nell'istanza presentata vi siano critiche che, siccome rivolte solo contro la sentenza del 12 dicembre 2010, non debbano essere già a priori escluse per il motivo appena indicato.
Da nessuno dei rimproveri mossi in relazione all'art. 121 lett. d LTF (cfr. segnatamente istanza di revisione, p.to II.2 lett. a-q, poi ripreso nei p.ti III e IV), emergono infatti gli estremi per una revisione ai sensi della giurisprudenza indicata, che comporta come visto l'esistenza di un errore grossolano ed evidente (precedente consid. 2.3).
Vero è piuttosto che, anche in questo contesto, l'articolata istanza presentata, che si estende su 27 pagine, travalica manifestamente gli scopi perseguiti con il rimedio straordinario della revisione (Elisabeth Escher, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, ad art. 121 n. 2 e 9) e mira in realtà a contestare l'apprezzamento giuridico dei fatti e delle prove addotte, fornendone un'altra lettura che ne attribuisce un'importanza diversa da quella datane dal Tribunale federale.
4.
Per quanto precede, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese giudiziarie vanno poste a carico degli istanti n. 1, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli istanti n. 1, in solido.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, alla Steuerverwaltung del Canton Svitto e all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 23 febbraio 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Zünd Savoldelli