BGer 5D_5/2010
 
BGer 5D_5/2010 vom 03.03.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5D_5/2010
Sentenza del 3 marzo 2010
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che B.________ ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace del circolo di Vezia il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 849.05;
che con sentenza del 30 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso dell'escusso;
che A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale decisione con un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con decreto presidenziale del 14 gennaio 2010 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
che con decreto del 3 febbraio 2010 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo;
che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente l'8 febbraio 2010;
che il 1° marzo 2010 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 marzo 2010
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti