BGer 1P.637/2003 |
BGer 1P.637/2003 vom 01.12.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.637/2003 /viz
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Sentenza del 1° dicembre 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Catenazzi, Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.A.________, B.A.________ e C.A.________,
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ricorrenti, rappresentati da Alberto Zoppi e
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Virginia Zoppi-Agustoni, Legalscuola, Studio di consulenza e assistenza legale, casella postale 332, 6925 Gentilino,
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contro
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D.________,
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E.________,
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entrambe patrocinate dal lic. iur. Rocco Talleri,
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studio legale avv. Giovanni Jelmini, via Lambertenghi 1, casella postale 2755, 6901 Lugano,
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F.________,
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opponenti,
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Municipio di Valcolla, 6959 Maglio di Colla,
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali,
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6501 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
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via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
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18 settembre 2003 del Tribunale cantonale amministrativo.
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Fatti:
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A.
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Il 17 settembre 1996 il Municipio di Valcolla ha rilasciato a E.________ e D.________ una licenza edilizia per la formazione di quattro posteggi sulla particella n. xxx; le istanti ne hanno aggiunto un quinto. Il 18 giugno 2002 A.A.________, B.A.________ e C.A.________, proprietari del sovrastante fondo n. yyy, hanno chiesto informazioni al Municipio sulla legittimità dei posteggi realizzati. Il 9 luglio 2002 il Municipio ha rilasciato, su semplice notifica, una licenza edilizia a F.________ per costruire due posteggi sulla particella n. zzz, attigua alla n. xxx.
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Il 27 agosto 2002 il Municipio ha comunicato ai vicini che la licenza edilizia concernente la particella n. xxx, rilasciata senza opposizioni, non poteva essere né ridiscussa, né trasmessa poiché cresciuta in giudicato, mentre i posteggi realizzati sull'altro fondo erano al beneficio di una licenza edilizia conforme al diritto. I vicini si sono allora rivolti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino chiedendo, in sostanza, di ordinare alle proprietarie del fondo n. xxx la presentazione di una domanda di costruzione in sanatoria per il posteggio abusivo e al proprietario del fondo n. zzz l'inoltro di una domanda di costruzione.
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B.
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Con decisione dell'11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha ingiunto al Municipio di intervenire presso le proprietarie del fondo n. xxx esigendo l'inoltro di una domanda a posteriori per il quinto posteggio e, accogliendo il ricorso al senso dei considerandi, annullato la licenza edilizia del 9 luglio 2002 riguardo al fondo n. zzz e invitato il Municipio a chiedere l'inoltro di una domanda di costruzione. Contro questa decisione i vicini sono insorti al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, lamentando che la licenza edilizia del 9 luglio 2002 fosse stata rilasciata su semplice notifica, anziché secondo la procedura ordinaria. La Corte cantonale, statuendo il 18 settembre 2003, ha accolto parzialmente, in quanto ricevibile, il ricorso, e riformato la decisione governativa nel senso di imporre l'obbligo di presentare una domanda di costruzione in sanatoria direttamente alle proprietarie.
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C.
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A.A.________, B.A.________ e C.A.________ impugnano questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di accogliere il ricorso. Postulano altresì di concedere effetto sospensivo al ricorso e di esperire un sopralluogo.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1).
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1.2 Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. a OG, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente. I ricorrenti, nella proposta di giudizio ("petitum"), si limitano a chiedere l'accoglimento del ricorso. Secondo la prassi del Tribunale federale, in un ricorso di diritto pubblico si può invero ammettere che le conclusioni siano deducibili dai motivi, quando la parte ricorrente non è patrocinata da un avvocato (causa 1P.348/ 1992, sentenza del 28 luglio 1992, consid. 1a). Da questi, e segnatamente dal passo conclusivo delle loro considerazioni giuridiche, risulta che i ricorrenti postulano "l'annullamento della decisione di autorizzazione per sanatoria per posteggi decretata dal Municipio di Valcolla". Ora, non risulta che una decisione autorizzativa in sanatoria sia stata rilasciata per il quinto posteggio. Del resto i ricorrenti stessi rilevano che il 9 ottobre 2003 è stata pubblicata la domanda di costruzione in sanatoria: essi osservano invero che la pubblicazione è avvenuta quando la decisione del Tribunale cantonale amministrativo non era ancora cresciuta in giudicato, sicché l'autorizzazione (recte: la pubblicazione) sarebbe nulla.
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1.3 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG); oggetto del presente litigio può pertanto essere solo la sentenza della Corte cantonale, ad esclusione delle decisioni delle autorità precedenti, segnatamente comunali (DTF 125 I 492 consid. 1a, 118 Ia 20 consid. 3b). Le critiche ricorsuali contro la procedura in sanatoria devono essere ovviamente addotte, se del caso, nell'ambito di un'eventuale opposizione o comunque in un procedimento cantonale, e sono quindi inammissibili in questa sede per mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali. Per di più, nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono addurre, di massima, fatti nuovi, far valere nuove censure o produrre nuovi documenti (DTF 118 Ia 20 consid. 5a; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Zurigo, 1994, pag. 53 seg. n. 109 e 110).
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1.4 Conformemente all'art. 88 OG, il diritto di ricorrere spetta ai cittadini e agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale (DTF 129 I 217 consid. 1 e rinvii). I ricorrenti devono inoltre avere un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione impugnata. Spetta inoltre loro addurre i fatti che considerano idonei a fondare la loro legittimazione, affinché il Tribunale federale possa stabilire se e in che misura la decisione impugnata leda, in maniera attuale e personale, i loro interessi giuridicamente protetti (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 115 Ib 505 consid. 2 pag. 508 in alto).
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Secondo i ricorrenti non v'è ombra di dubbio che la decisione impugnata leda i loro diritti; rilevano inoltre di avere già dimostrato nella procedura di ricorso di prima e seconda istanza d'essere titolari di un interesse legittimo personale, reale, concreto e attuale. Ora, i Giudici cantonali hanno ritenuto che, in quanto gli insorgenti postulavano l'annullamento della licenza edilizia del 9 luglio 2002, rilasciata su semplice notifica a F.________, i ricorrenti non erano gravati dalla decisione governativa, che aveva accolto la loro richiesta. I Giudici cantonali hanno poi rilevato che, riguardo al quinto posteggio realizzato sul fondo n. xxx, il Consiglio di Stato, pur respingendo l'impugnativa, accoglieva, di fatto, la domanda dei ricorrenti intesa a ingiungere al Municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori. I Giudici cantonali hanno nondimeno parzialmente accolto il ricorso e riformato la decisione governativa nel senso di ordinare direttamente ai proprietari di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il posteggio abusivo, e ciò al fine di evitare ulteriori, sterili contestazioni. In siffatte circostanze i ricorrenti non rendono verosimile né tanto meno dimostrano l'esistenza di un interesse pratico e attuale all'annullamento della decisione della Corte cantonale, né un siffatto interesse è ravvisabile. Nemmeno sono addotte, e comunque non sono ravvisabili, circostanze particolari che imporrebbero, eccezionalmente, di rinunciare al requisito dell'interesse attuale (al riguardo v. DTF 127 I 164 consid. 1a e rinvii, 123 II 285 consid. 4, 121 I 279 consid.1; Spühler, op. cit., n.14).
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1.5 Dal profilo dell'art. 88 OG il vicino è legittimato a interporre ricorso di diritto pubblico contro il rilascio di una licenza edilizia solamente se invochi la violazione di disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello dei vicini (DTF 127 I 44 consid. 2c in fine). Egli deve inoltre rientrare nell'ambito di protezione di queste disposizioni ed essere toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (DTF 118 Ia 232 consid. 1a e rinvii). Questi presupposti sono generalmente adempiuti quando il vicino fa valere la violazione di disposizioni concernenti le dimensioni, le distanze dai confini, o l'altezza e il numero dei piani degli edifici (DTF 127 I 44 consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid 3b, 112 Ia 413). I vicini non sono comunque legittimati, di massima, a far valere in termini generali, con un ricorso di diritto pubblico, l'asserita applicazione arbitraria di norme emanate a protezione dell'interesse generale o tendenti a tutelare semplici interessi di fatto (DTF 126 I 43 consid. 1a, 129 II 297 consid. 2.1), segnatamente, come nella fattispecie, quelli sulla sicurezza del traffico (causa 1P.174/1994, sentenza del 18 novembre 1994, apparsa in RDFA 1995 pag. 290, consid. 1b e causa 1P.76/1998, sentenza del 17 marzo 1998, apparsa in ZBl 100/1999 136, consid. 1b). I ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti sui quali fondano la loro legittimazione (DTF 125 I 173 consid. 1b pag. 175), non si esprimono al riguardo. In applicazione della citata prassi, gran parte delle loro censure di merito sarebbe pertanto inammissibile anche per carenza di legittimazione. Secondo la costante giurisprudenza, d'altra parte il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non conferisce, da solo, una posizione giuridica protetta ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 129 I 217 consid. 1.3 e riferimenti).
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1.6 È vero che, quali parti nella procedura cantonale, e come opponenti, i ricorrenti sono abilitati a fare valere una pretesa violazione dei loro diritti di parte dinanzi alla precedente istanza (DTF 129 II 297 consid. 2.3, 126 I 81 consid. 3b, 112 Ia 377 consid. 2), nella misura in cui sussista un interesse pratico e attuale (DTF 129 II 297 consid. 2.2).
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1.6.1 I ricorrenti fanno valere una lesione del principio della legalità e della parità di trattamento perché la Corte cantonale, rilevando che non erano patrocinati da un legale iscritto nel registro cantonale, non ha attribuito loro ripetibili. Adducono che con questa limitazione essa avrebbe introdotto un requisito nuovo, di per sé accettabile se la stessa Corte non avesse riconosciuto, in un caso precedente, un'indennità per ripetibili ai loro patrocinatori; ciò sarebbe avvenuto anche in un'altra causa, decisa tuttavia da un'altra Autorità, per cui questa circostanza non è determinante. Con questi accenni i ricorrenti non dimostrano tuttavia che i Giudici cantonali avrebbero cambiato la loro prassi in maniera arbitraria (al riguardo v. DTF 127 I 49 consid. 3c in fine; causa 1P.258/2002, sentenza del 2 ottobre 2002, consid. 3), né che, trattando fattispecie analoghe in maniera differente, avrebbero leso il principio della parità di trattamento (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa, 166 consid. 2a). Del resto, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la decisione impugnata quando essa sia insostenibile e quindi arbitraria non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1). Ora, visto che il ricorso cantonale era in gran parte irricevibile per mancanza d'interesse legittimo e ch'esso è stato accolto, per il citato motivo, soltanto su un punto relativamente minore (tenuto conto della citata motivazione), la mancata assegnazione di ripetibili non è manifestamente insostenibile e quindi arbitraria nel risultato.
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1.6.2 L'atto di ricorso concerne in gran misura altre vertenze e procedure che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, e non si confronta in modo chiaro e preciso con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata. Tali critiche sarebbero pertanto inammissibili anche dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a).
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2.
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2.1 L'emanazione del presente giudizio rende prive di oggetto la richiesta di sopralluogo e la domanda di effetto sospensivo; a quest'ultimo riguardo, peraltro, i ricorrenti non dimostrano del tutto la necessità né l'adempimento delle condizioni richieste dall'art. 94 OG per concederlo.
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2.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio di Valcolla, al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° dicembre 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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