BGer H 310/2002 |
BGer H 310/2002 vom 11.11.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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H 310/02
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Sentenza dell'11 novembre 2003
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere
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Parti
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B.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Rossano Guggiari, Piazza Vicari 14, 6982 Agno,
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contro
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Cassa di compensazione della Società svizzera degli impresari-costruttori, Viale Portone 4, 6501 Bellinzona, opponente,
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 14 ottobre 2002)
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Fatti:
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A.
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La X.________ SA, costituita nel 1965, è stata dichiarata fallita il 2 luglio 1999. Il 6 settembre seguente fu ordinata la liquidazione sommaria del fallimento. Il consiglio di amministrazione della società era composto di M.________, presidente, e dei membri E.________ e B.________ dal 20 giugno 1990 in poi.
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Con decisioni del 29 marzo 2000, la Cassa di compensazione della Società svizzera degli impresari-costruttori, costatato di aver subito un danno di fr. 138'714.60 a seguito del mancato pagamento dei contributi sociali da parte della fallita per il periodo da marzo a maggio 1998 e da marzo a giugno 1999, ne ha preteso il risarcimento, in via solidale, da M.________, E.________ e B.________.
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B.
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Essendosi gli interessati opposti al versamento, la Cassa ha promosso azione nei loro confronti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al risarcimento dell'importo preteso in sede amministrativa.
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Mediante pronunzia 14 ottobre 2002, l'istanza cantonale ha accolto le petizioni contro M.________ e B.________ condannandoli, in solido, al risarcimento di fr. 138'714.60. La petizione nei confronti di E.________ è stata invece respinta, considerato che quest'ultimo aveva validamente dimissionato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione nel febbraio 1995.
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C.
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B.________, patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, presenta al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con cui postula di annullare il giudizio impugnato e di respingere la petizione nei suoi confronti. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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Mentre la Cassa propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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2.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora per quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.
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3.
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Il ricorrente contesta le conclusioni dei primi giudici nella misura in cui l'hanno ritenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa. Chiede, come già dinanzi alla precedente istanza, l'audizione dei testi M.________ e E.________, le cui deposizioni potrebbero confermare il suo esonero da ogni compito all'interno della società, ad eccezione di quello tecnico. Produce per la prima volta dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni documenti che comproverebbero - a suo dire - il fatto che egli avrebbe assunto la carica di membro del consiglio di amministrazione della X.________ SA unicamente per soddisfare le esigenze richieste con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1990, della legge cantonale ticinese sull'esercizio della professione d'impresario-costruttore.
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3.1 Per quanto concerne la produzione, per la prima volta in questa sede, della documentazione allegata al ricorso di diritto amministrativo, ossia la corrispondenza intercorsa tra l'insorgente, il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e l'Ufficio appalti, va ricordato che quando il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni avviene, come nel caso di specie, nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ridotta. In particolare, sono ammissibili solo quei mezzi di prova che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è costitutiva di violazione di norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b con riferimenti). A maggior ragione le parti non possono invocare davanti al Tribunale federale delle assicurazioni fatti nuovi, che sarebbero state in grado di presentare - o che incombeva loro di far valere, in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa - già davanti alla giurisdizione inferiore. Allegazioni tardive non permettono di qualificare siccome incompleti o inesatti giusta l'art. 105 cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).
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In concreto, nella risposta 31 maggio 2000 al Tribunale cantonale, B.________ aveva chiesto l'assunzione di varie prove, ma non di quella di cui ora si prevale, pur essendone già a conoscenza dell'esistenza. È solo con il ricorso a questa Corte che l'interessato cerca di porre rimedio alla sua pregressa omissione, postulando, tardivamente, l'assunzione della prova che, comunque, poteva essere presentata tempestivamente già davanti all'autorità precedente. Se ne deve concludere che la richiesta non merita tutela giurisdizionale.
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A titolo meramente abbondanziale si osserva che le nuove prove offerte sarebbero comunque inidonee a sostanziare elementi rilevanti nel merito, i fatti sottesi concernendo più che altro i rapporti interni, di natura privata, tra M.________ e il ricorrente, senza incidenza nel rapporto esterno con la Cassa, retto dal diritto pubblico.
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3.2 Per quanto riguarda invece l'audizione testimoniale degli altri membri del consiglio di amministrazione, va precisato al ricorrente che la domanda di assunzione dei citati mezzi di prova è formulata in maniera del tutto generica. Si rileva che se è vero che il ricorrente aveva chiesto in sede cantonale l'assunzione dei testi M.________ e E.________ al fine di chiarire la sua posizione all'interno della fallita, va però anche rammentato che in concreto non occorre far capo alla loro audizione per accertare elementi irrilevanti ai fini del giudizio. Sapere infatti che M.________, presidente del consiglio di amministrazione, fosse il deus ex machina della società e sapere inoltre che l'insorgente, a suo dire, era stato esonerato da ogni mansione amministrativa, a nulla gli giova, ritenuto che i doveri e le incombenze di un membro del consiglio di amministrazione di una società anonima sono quelli stabiliti dalla legge che, come tali, non sono suscettibili di deroghe nel rapporto di diritto pubblico con la Cassa. Altra cosa è la loro rilevanza nella definizione del rapporto interno, di diritto privato, tra le parti, la cui disputa, tuttavia, non può essere sottoposta al giudice delle assicurazioni sociali.
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4.
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Nel merito, si tratta ora di esaminare se B.________ sia da considerare responsabile giusta l'art. 52 LAVS per il mancato pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali.
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4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, anche gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni può limitarsi a ribadire che ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b).
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4.2 Gli argomenti addotti dal ricorrente per il mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. Asserire di essere entrato a far parte del consiglio di amministrazione della X.________ SA esclusivamente quale tecnico di cantiere, perché così richiesto dalla legislazione cantonale, e ritenere che la posizione all'interno della società debba di conseguenza essere valutata in quest'ottica, è irrilevante dal profilo dell'art. 52 LAVS. Si tratta infatti di tutta evidenza di circostanze non invocabili quali esimenti, dal momento che, accettando a partire dal giugno 1990 il mandato di membro del consiglio di amministrazione della fallita, l'interessato si è assunto anche i relativi obblighi, tra i quali vi è pure quello di controllare che siano versati con regolarità i contributi paritetici all'amministrazione, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS.
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Il ricorrente ha dimostrato di non avere corretta nozione dell'azione di responsabilità ex art. 52 LAVS, ritenuto che in sostanza si limita a sviluppare argomentazioni speciose, del tutto ininfluenti in questa sede, misconoscendo la natura dell'istituto in esame e i doveri che incombono ad un amministratore di una società anonima nell'ambito del prelievo e del versamento dei contributi alle assicurazioni sociali.
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4.3 B.________ - titolare di uno studio di architettura - non può incentrare la sua argomentazione, limitandosi a sostenere di avere sempre agito in buona fede perché il vero responsabile della ditta, M.________, e l'avvocato della società, E.________, lo avrebbero incaricato dei soli aspetti tecnici riferiti ai cantieri, esonerandolo espressamente dai compiti amministrativi. Infatti, le attestazioni rilasciate dagli altri due membri del consiglio di amministrazione della X.________ SA, cui il ricorrente si richiama, sono ininfluenti ai fini del presente giudizio in quanto confermano soltanto che l'interessato era entrato nella ditta per consentire l'ossequio di una norma di diritto cantonale entrata in vigore il 1° gennaio 1990, segnatamente l'art. 2 della legge sull'esercizio della professione d'impresario-costruttore, del 19 aprile 1989. Tali dichiarazioni interessano però, come già detto in precedenza (cfr. consid. 3.2), i soli rapporti interni, di diritto privato, tra B.________, M.________ e E.________, mentre restano senza incidenza nel rapporto esterno, di diritto pubblico, tra gli amministratori della fallita e la Cassa.
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4.4 Richiamarsi al principio della buona fede e al senso di giustizia per chiedere di essere esonerato dalla responsabilità derivante dagli aspetti amministrativi e gestionali della società, argomentando che i primi giudici avrebbero usato clemenza nei confronti di E.________, liberandolo dagli oneri giusta l'art. 52 LAVS, dopo aver ritenuto valide le dimissioni paventate o forse anche date, ma non formalizzate all'Ufficio dei registri, per giustificare il proprio totale disinteresse nella conduzione della X.________ SA, è al limite del temerario.
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Se il ricorrente si fosse interessato - come era suo dovere in quanto organo formale - anche dell'andamento amministrativo della società e non solo di quello tecnico, si sarebbe sicuramente accorto che essa, almeno dal 1996, aveva difficoltà nell'effettuare regolarmente i pagamenti dei contributi assicurativi. La X.________ SA vi procedeva infatti solo in modo parziale e dopo aver chiesto dilazioni, tant'è vero che a partire dal 1998 la Cassa aveva dovuto adire le vie esecutive. L'essersi acriticamente fidato dell'operato di M.________ e di E.________ significa che egli si era totalmente disinteressato della ditta, omettendo pertanto di vigilare sull'operato amministrativo aziendale, così come richiesto ad un organo formale di una società anonima.
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4.5 Questa Corte, ancora di recente, ha ribadito quali sono gli obblighi del consigliere di amministrazione di una società anonima che non si occupa della gestione degli affari e rammentato che in siffatta evenienza all'interessato incombe il compito di esaminare l'attività dei dirigenti e di orientarsi costantemente sull'andamento degli affari, in particolare in relazione alle questioni contributive (SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51 seg.). Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 pag. 268 consid. 4b).
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In sostanza, l'inattività e il disinteresse dimostrati dall'interessato, che ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di organo di una società anonima, atteso che l'ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con riferimenti), ne determina la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS.
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5.
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Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 5000.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 11 novembre 2003
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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