BGer 1P.590/2003 |
BGer 1P.590/2003 vom 10.11.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.590/2003 /col
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Sentenza del 10 novembre 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Nay, Vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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G.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Giovanni Molo, studio legale Bolla Bonzanigo & Associati, via G. B. Pioda 5, casella postale 5202, 6901 Lugano,
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contro
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la società M.________,
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patrocinata dall'avv. Mario Postizzi, via E. Bossi 1, casella postale 2229, 6901 Lugano,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (rifiuto di assumere complementi di prova),
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il
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4 settembre 2003 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Contro G.________, arrestato il 22 gennaio 2002, è stato aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino un procedimento penale per truffa, appropriazione indebita, falsità in documenti e amministrazione infedele. Gli atti sono stati depositati dal Procuratore pubblico (PP) il 12 maggio 2003, dopo di che, entro un termine prorogato, l'accusato ha chiesto l'assunzione di varie prove, in particolare l'audizione di testimoni, il sequestro di documenti e l'acquisizione di tabulati telefonici.
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B.
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Con decisione del 16 giugno 2003 il PP ha accolto in misura soltanto limitata le richieste dell'istante, respingendole in particolare con riferimento alle audizioni testimoniali e all'acquisizione di tabulati telefonici. L'accusato ha riproposto le domande il 30 giugno 2003 al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR). Questi, con decisione del 4 settembre 2003, ha parzialmente accolto il reclamo, avendo ravvisato un diniego di giustizia formale riguardo a una specifica richiesta di prova (concernente talune registrazioni): il PP si sarebbe quindi dovuto ancora determinare su questo punto; le ulteriori prove indicate dall'imputato non adempivano, secondo il GIAR, i requisiti della novità e della pertinenza, sicché non si giustificava di assumerle.
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C.
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L'istante impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico del 6 ottobre 2003 al Tribunale federale. Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame e di annullare il contestato giudizio. Fa valere una violazione del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio.
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D.
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Il GIAR rinuncia a formulare osservazioni e postula la conferma della decisione impugnata. Il PP e la controparte chiedono principalmente di dichiarare inammissibile il ricorso.
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Diritto:
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1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).
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1.1 La pronuncia del GIAR, che conferma sostanzialmente la decisione del PP di respingere l'assunzione della quasi totalità delle prove proposte dal ricorrente in applicazione dell'art. 196 CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI). Essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa).
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1.2 In questo caso, secondo l'art. 87 OG (in vigore dal 1° marzo 2000 con un nuovo tenore), non trattandosi di decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione notificata separatamente dal merito (cpv. 1), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto se la decisione impugnata possa cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima pronuncia non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3): la menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 207 consid. 1b e 2).
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1.3 In linea di principio, le decisioni incidentali che riguardano l'assunzione di prove non arrecano all'interessato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 101 Ia 161; causa 1P.179/2000, sentenza dell'11 aprile 2000, consid. 1d, apparsa in RDAT II-2000 n. 66, pag. 247 segg., causa 1P.359/2000, sentenza del 28 giugno 2000, consid. 1; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 507, n. 11). In effetti, un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b); e la stessa conclusione vale per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un processo penale.
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2.
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Con l'istanza di complemento d'inchiesta del 13 giugno 2003 il ricorrente chiedeva l'assunzione per rogatoria di ulteriori mezzi di prova, segnatamente l'audizione di testimoni nonché il sequestro di documentazione e di tabulati telefonici: l'assunzione di queste prove avrebbe potuto condurre a un decreto d'abbandono, senza la necessità del dibattimento. Il ricorrente fonda quindi, in sostanza, un pregiudizio irreparabile sulla mancata possibilità di un suo proscioglimento prima del processo.
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2.1 Come si è visto, un prolungamento della durata della causa e gli inconvenienti connessi allo svolgimento del processo non comportano un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, sicché le censure ricorsuali non possono essere accolte (cfr. DTF 101 Ia 161). Il ricorrente potrà far valere i suoi diritti - segnatamente quelli relativi ai diritti di parte e di difesa garantiti dal diritto cantonale e federale (art. 29, 30 e 32 Cost.) e dall'6 CEDU riguardo a un equo processo, alla parità delle armi e alla possibilità di difendersi, come pure il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - nel processo penale e, se del caso, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico contro la decisione cantonale di ultima istanza. Anche l'assunzione delle ulteriori prove può essere eventualmente chiesta dinanzi alla Corte del merito (cfr. art. 227, 228 CPP/TI).
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2.2 Il ricorrente rileva invero che l'assunzione della maggior parte dei mezzi probatori presupporrebbe una procedura di assistenza giudiziaria all'estero. Inoltre, taluni documenti potrebbero anche non più essere reperibili in futuro, mentre un teste potrebbe non più essere in grado di deporre per la sua anzianità. Il ricorrente rileva inoltre che l'entrata in vigore in Italia, il 1° gennaio 2004, del decreto legislativo 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali, comporterà per l'operatore telefonico italiano un obbligo di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico limitato a trenta mesi. Non è dimostrata tuttavia dal ricorrente, né resa verosimile, la sussistenza di un concreto pericolo di perdita dei mezzi probatori: il fatto che la loro assunzione potrebbe in sede dibattimentale risultare difficoltosa non è decisivo e non fonda di per sé un pregiudizio irreparabile. D'altra parte, limitandosi ad accennare all'entrata in vigore del citato decreto legislativo italiano, il ricorrente non sostiene ch'esso esplicherebbe un effetto retroattivo sui tabulati telefonici da lui richiesti, riferiti al periodo 2000-2001, o ne imporrebbe imperativamente la distruzione. In tali circostanze, il ricorrente potrà, se del caso, fare valere successivamente un'asserita violazione del suo diritto di essere sentito o dei suoi diritti di difesa nell'ambito di un eventuale ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 3 OG; DTF 101 Ia 161, 99 Ia 437 consid. 1; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 343 seg.; cfr. anche DTF 118 II 369 consid. 1).
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3.
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Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il ricorrente rifonderà alla controparte, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte privata un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 novembre 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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