BGer 1P.579/2003
 
BGer 1P.579/2003 vom 15.10.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.579/2003 /col
Sentenza del 15 ottobre 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, giudice presidente,
Aeschlimann e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________, patrocinata dall'avv. dr. C.________,
C.________,
ricorrenti,
contro
B.________, patrocinato dall'avv. Cinzia Lehmann-Belladelli, via Pollini 16, casella postale
114, 6850 Mendrisio,
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano
Oggetto
ricusazione e assistenza giudiziaria,
ricorso di diritto pubblico contro le decisioni emanate il
25 agosto 2003 e il 15 settembre 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 2 maggio 2003 l'avv. dr. C.________ ha chiesto la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud in una causa promossa da B.________ contro A.________, da lei rappresentata, e volta a modificare una sentenza di divorzio pronunciata tra le parti.
B.
Con sentenza del 25 agosto 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di ricusazione. Ha considerato l'istanza parzialmente inammissibile siccome l'interessata non aveva sufficientemente motivato una pretesa inimicizia con il Pretore, né sostanziato i rapporti personali intrattenuti con lui; ha inoltre ritenuto non ravvisabili motivi di ricusazione nella conduzione della causa da parte del Pretore.
C.
Il 9 settembre 2003 l'istante e A.________ hanno presentato una domanda di revisione del giudizio sulla ricusa e chiesto, per quella procedura, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con un decreto del 15 settembre 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria siccome la procedura non presentava una probabilità di esito favorevole.
D.
L'avv. dr. C.________ e A.________ impugnano entrambe le decisioni della I Camera civile del Tribunale d'appello con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarle. Chiedono inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo e la concessione a A.________ dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii).
1.1 La decisione relativa alla ricusazione non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamente una fase intermedia. Essa è tuttavia di principio impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo, secondo l'art. 87 OG, ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito (DTF 126 I 203 consid. 1, 124 I 255 consid. 1b/bb). Anche la decisione che nega l'assistenza giudiziaria è di massima ricevibile sotto il profilo dell'art. 87 OG, visto ch'essa, pure di natura incidentale, può causare un danno giuridico irreparabile (DTF 126 I 207 consid. 2a, 121 I 321 consid. 1, 111 Ia 276 consid. 2).
1.2 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale non esamina di propria iniziativa se la decisione impugnata sia conforme al diritto e all'equità, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (cfr. DTF 129 I 113 consid. 2.1, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b).
1.3 Il ricorso non adempie gli esposti obblighi di motivazione ed è quindi inammissibile. Le ricorrenti accennano invero a una pretesa violazione degli art. 9, 29 e 30 Cost. nonché dell'art. 6 n. 1 CEDU, ma non spiegano, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 OG e alla citata giurisprudenza, in che misura tali disposizioni sarebbero state violate dalla Corte cantonale. Tanto più che quest'ultima ha ritenuto l'istanza di ricusazione parzialmente inammissibile siccome non sufficientemente motivata riguardo a specifici punti: spettava quindi alle ricorrenti addurre le ragioni per cui la Corte cantonale avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Limitandosi a rimproverare al Pretore generiche violazioni del diritto procedurale, segnatamente del diritto di essere sentito e del principio dell'eventualità, le ricorrenti non si confrontano con le puntuali argomentazioni contenute nel giudizio impugnato, né rendono affatto verosimile un sospetto di parzialità del Giudice di prima istanza.
D'altra parte, ove le ricorrenti criticano il diniego dell'assistenza giudiziaria nella sede cantonale, esse si limitano a sostenere che la Corte cantonale si sarebbe fondata solo sulla legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002 (Lag), senza tenere conto della Costituzione federale e della CEDU. Esse non spiegano tuttavia, con una motivazione rispettosa degli esposti principi, per quali ragioni, ritenendo la domanda di revisione priva di probabilità di esito favorevole, la Corte cantonale avrebbe applicato in modo arbitrario l'art. 14 cpv. 1 lett. a Lag o altrimenti violato l'art. 29 cpv. 3 Cost. (cfr., su questa garanzia, DTF 127 I 202 consid. 3; sentenza 1P.128/2002 del 9 aprile 2002, consid. 2 e 3, pubblicata in: RDAT II-2002, n. 65, pag. 235 segg.).
2.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere accolta, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG).
Il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
2.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 500.-- è posta a carico delle ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione alle parti, rispettivamente alle loro patrocinatrici, al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 ottobre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: