BGer 1A.25/2003 |
BGer 1A.25/2003 vom 22.08.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.25/2003 /bom
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Sentenza del 22 agosto 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Catenazzi e Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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UBS SA Zurigo e Basilea,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
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corso Elvezia 10, 6900 Lugano,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
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19 dicembre 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 23 maggio 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che aveva avviato un procedimento penale per corruzione continuata contro A.________, ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale: chiedeva di acquisire la documentazione di eventuali conti bancari presso l'UBS SA e la BNP Paribas Private Bank (BNP) di Lugano facenti capo all'inquisito o ai suoi familiari.
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B.
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Con decisione di entrata in materia e di esecuzione parziale del 12 luglio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha accolto la richiesta e, mediante decisione di chiusura del 31 luglio 2002, ha ordinato la trasmissione all'Autorità richiedente dei documenti relativi al conto XXX presso l'UBS SA e uno scritto del 30 luglio 2002 con il quale l'altra banca gli comunicava l'esito negativo delle ricerche. L'UBS SA è insorta alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, con decisione del 19 dicembre 2002, ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di legittimazione.
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C.
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Avverso questa decisione l'UBS SA presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e di non trasmettere la procura amministrativa all'Autorità richiedente, in subordine di trasmetterla previa cancellazione del nominativo e della firma del procuratore.
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Il Ministero pubblico e l'Ufficio federale di giustizia, senza formulare particolari osservazioni, propongono di respingere il ricorso. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale.
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Diritto:
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1.
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1.1 La ricorrente rimprovera alla CRP di averle negato a torto la legittimazione a ricorrere. Essa è pertanto legittimata a far valere, al riguardo, che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un diniego di giustizia (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 124 II 180 consid. 1b).
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1.2 La Corte cantonale ha negato all'UBS SA la legittimazione attiva. La ricorrente contesta questa tesi. A torto.
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1.2.1 Come noto alla ricorrente, il Tribunale federale ha statuito che, secondo gli art. 80h lett. b AIMP e 9a lett. a OAIMP, la banca non è legittimata a ricorrere quando, non essendo toccata nelle sue attività dalle misure di assistenza, deve soltanto produrre documenti concernenti i conti di suoi clienti e rilasciare informazioni al riguardo per il tramite dei suoi impiegati (DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5; causa 1A.173/ 2002, sentenza del 1° novembre 2002 nei confronti della ricorrente). Anche nella presente causa l'UBS SA deduce la propria legittimazione dall'art. 47 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, dell'8 novembre 1934 (RS 952.0). Rileva che il procuratore interessato è un commercialista attivo sulla piazza finanziaria di Milano e che tra lui e la ricorrente si è instaurato un rapporto di collaborazione disciplinato da un cosiddetto contratto di gestore esterno: è sulla base di tale rapporto ch'egli figura, in diversi conti bancari e per diversi clienti, come gestore con "procura amministrativa". Ne deduce che la contestata misura di assistenza la toccherebbe direttamente e personalmente nella sua attività, segnatamente nel suo rapporto gestorio esterno con detto procuratore.
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1.2.2 La censura non regge: la banca, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si avvale invero di un contratto di gestore esterno tra essa e il procuratore, senza tuttavia né specificare meglio il rapporto né produrre il documento: in tale ambito la banca non dimostra del resto perché sarebbe toccata in maniera più intensa o diretta che non nel rapporto contrattuale stipulato con il detentore del conto. Risulta d'altra parte dal testo stesso della procura amministrativa agli atti ch'essa è stata conferita dal titolare del conto al procuratore, e che autorizzava il mandatario "ad amministrare senza restrizioni i valori patrimoniali contabilizzati" sul conto del titolare. Il testo del documento precisa che, dopo il conferimento della procura medesima, la ricorrente ha esclusivamente gli obblighi di una banca depositaria. La circostanza che, oltre al titolare del conto, anche il procuratore possa amministrare i valori patrimoniali del conto nei confronti della banca, non è decisivo come non lo è la circostanza che il procuratore operi anche su altri conti e per altri clienti. In tale ambito la banca non è infatti toccata in maniera più intensa o diretta che non nel rapporto contrattuale stipulato con il detentore del conto.
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1.2.3 Anche nella presente fattispecie la banca è toccata - come il detentore di una procura sul conto, cui difetta la legittimazione a ricorrere (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165; causa 1A.250/1998, sentenza del 25 giugno 1999, consid. 1d, apparsa in Rep 1999 122) - solo indirettamente dalla contestata misura d'assistenza e gli argomenti addotti corrispondono, in parte, a quelli già presentati da un istituto bancario nella causa, fondata sull'interpretazione dell'art. 103 lett. a OG, alla base della sentenza DTF 118 Ib 442. Tale sentenza, relativa alla prassi previgente, è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore, il 1° febbraio 1997, delle modificazioni dell'AIMP e dell'OAIMP, che hanno precisato e inasprito la legittimazione a ricorrere. Nella già citata sentenza DTF 128 II 211 il Tribunale federale ha illustrato e motivato i cambiamenti intervenuti rispetto alla precedente prassi, esprimendosi anche sui dibattiti parlamentari e sui motivi della mancata adozione del capoverso 2 dell'art. 80h AIMP, cui accenna, implicitamente, la ricorrente (consid. 2.3-2.4). L'esistenza di una procura amministrativa, conferita dal titolare del conto al procuratore, non costituisce motivo che induca a scostarsi dai considerandi esposti nella sentenza DTF 128 II 211 cui, per brevità, si rinvia.
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La ricorrente non è d'altra parte legittimata a tutelare interessi di terzi, segnatamente del procuratore, per il fatto che gli atti concernerebbero informazioni inerenti alla sfera segreta di quest'ultimo, non toccato direttamente dalla procedura di assistenza (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362).
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1.3 Poiché la Corte cantonale ha negato a ragione la legittimazione della banca, il ricorso dev'essere respinto. In tali circostanze le censure di merito, segnatamente l'estraneità del procuratore al procedimento penale estero, l'asserita inidoneità della procura per lo stesso e la violazione del principio della proporzionalità poiché l'Autorità richiesta avrebbe agito "ultra petita", non possono essere esaminate (cfr. comunque causa 1A.23/2003 concernente il titolare del conto litigioso). Del resto, il segreto bancario non osta, da solo, all'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa), visto che, se le altre condizioni dell'assistenza sono adempiute, non si giustifica, di massima, di rifiutarla al solo scopo di proteggerlo (DTF 123 II 153 consid. 7).
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2.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 133 603).
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Losanna, 22 agosto 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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