BGer U 226/2002 |
BGer U 226/2002 vom 13.06.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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U 226/02
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Sentenza del 13 giugno 2003
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere
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Parti
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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M.________, opponente, rappresentata dalla avv. Barbara Simona Dauchy, Via Ballerini 11, 6601 Locarno
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 14 giugno 2002)
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Fatti:
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A.
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In data 17 gennaio 2000 M.________, nata nel 1969, all'epoca dei fatti disoccupata, è rimasta vittima di un'aggressione da parte di un pastore maremmano a seguito della quale ha in particolare riportato "una ferita da morsicatura a livello lombo-sacrale nella regione della natica, braccio superiore sinistro, gomito destro e avambraccio bilaterale". Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale ha corrisposto le prestazioni di legge.
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Dichiarata abile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 26 gennaio 2000, M.________ si è nuovamente annunciata all'INSAI a dipendenza degli esiti - rivelatisi prevalentemente di natura psicogena - dell'infortunio.
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Disposti i necessari accertamenti e corrisposte nel frattempo le indennità giornaliere del caso, l'Istituto assicuratore, mediante decisione 22 marzo 2001, sostanzialmente confermata in data 9 maggio 2001 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurata, facendo notare che dalla cura non erano più da attendersi miglioramenti di rilievo, vi ha posto termine e ha riconosciuto all'interessata il diritto a una indennità unica in contanti pari a fr. 53'064.-- allo scopo di permettere alla medesima di reinserirsi nel mondo del lavoro.
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B.
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M.________, patrocinata dall'avv. Barbara Simona Dauchy, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo la condanna dell'INSAI a versarle una rendita d'invalidità del 100% a tempo indeterminato, rispettivamente, postulando in via subordinata il riconoscimento di una indennità unica in capitale del 100% per tre anni.
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Per pronuncia del 14 giugno 2002, la Corte cantonale, ammessa l'esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi di natura psichica di cui soffre l'interessata ("sindrome post-traumatica da stress", "sintomi di somatizzazione e cambiamenti anche a livello di carattere con aumento delle pulsioni aggressive...") e l'evento infortunistico del 17 gennaio 2000, ha accolto il gravame nel senso che, annullata la decisione su opposizione, ha rinviato gli atti all'amministrazione per approfondire ulteriormente se effettivamente, come rilevato dallo specialista interpellato a tal proposito dai primi giudici, un'indennità unica in capitale non permetterebbe all'assicurata di riacquistare la capacità di guadagno.
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C.
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L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, che si proceda ad una reformatio in peius della decisione su opposizione del 9 maggio 2001 e venga negato il nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e i disturbi psichici lamentati dall'assicurata. In via subordinata, postula la conferma della decisione su opposizione in lite.
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M.________, sempre patrocinata dall'avv. Simona Dauchy, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Nei considerandi dell'impugnata pronuncia i giudici di prime cure hanno diffusamente esposto le norme (art. 23 LAINF) e i principi giurisprudenziali che disciplinano la materia, evidenziando in particolare la necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo prestativo dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1 con riferimenti) e adeguata (cfr. pure DTF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c e i riferimenti ivi citati) tra evento infortunistico e danno alla salute, con particolare riferimento ai disturbi psichici consecutivi a infortunio (DTF 115 V 138 segg. consid. 6). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 Fondandosi sugli atti medici e sulle allegazioni delle parti, il Tribunale cantonale ha avantutto accertato che l'assicurata non presenta più disturbi di natura organica a seguito dell'infortunio. Quindi, con riferimento alle conseguenze di natura psichica, dopo avere osservato sulla base delle dichiarazioni dello specialista in psichiatria e psicoterapia dott. F.________, interpellato ad hoc dai primi giudici, che i disturbi lamentati sono da considerare, almeno con probabilità preponderante, conseguenza naturale dell'infortunio 17 gennaio 2000, e dopo avere classificato l'evento in oggetto, in analogia a quanto recentemente stabilito da questa Corte in una simile vertenza (sentenza del 16 luglio 2001 in re J., U 146/01, consid. 3b), tra gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni gravi, l'istanza precedente ha altresì riconosciuto l'adeguatezza del nesso di causalità in funzione della particolare spettacolarità che ha contraddistinto l'infortunio. Per il resto, rammentando i principi giurisprudenziali sviluppati in relazione all'art. 23 LAINF (DTF 107 V 241, giurisprudenza riferita al previgente art. 82 LAMI, ma richiamabile pure nell'ambito d'applicazione del nuovo diritto, cfr. sentenza inedita 10 dicembre 1991 in re M., U 88/91 e consid. 2b della sentenza 31 marzo 1994 in re S., U 119/91, non pubblicato in RAMI 1995 no. U 221 pag. 114), i primi giudici hanno ritenuto opportuno disporre il rinvio degli atti all'INSAI per verificare in dettaglio se, come rilevato dal dott. F.________ in maniera ritenuta troppo succinta, effettivamente il versamento di una indennità unica in capitale non permetterebbe all'assicurata di riacquistare la propria capacità di guadagno.
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2.2 Per parte sua, prendendo spunto da un giudizio del 13 giugno 2001 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea-Campagna e opponendosi all'accostamento, operato dai primi giudici, con la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 16 luglio 2001 in re J., precedentemente menzionata, l'ente ricorrente contesta la qualificazione dell'evento intrapresa dai giudici ticinesi e postula la sua classificazione nella categoria degli infortuni di grado medio. Ritenendo quindi che tutt'al più potrebbe entrare in linea di considerazione il requisito della particolare spettacolarità dell'infortunio, l'INSAI nega ogni nesso di causalità adeguata tra l'infortunio e i disturbi accusati. Dopo aver messo in discussione l'attendibilità del referto del dott. F.________ - ritenuto contraddittorio e di parte -, l'Istituto assicuratore chiede infine, in subordine, che venga confermata la proposta di liquidare la vertenza con un'indennità unica in capitale, non reputando essere dati i presupposti per stabilire diversamente.
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3.
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3.1 In una sentenza inedita del 2 settembre 1996 in re S., U 17/96, questa Corte ha in un primo tempo ritenuto che il fatto di essere attaccato in maniera improvvisa ed inattesa e di essere morso alla gamba da un cane da guardia o da difesa di dimensione rispettabile configura un infortunio di gravità media. Successivamente, nella sentenza richiamata dalla pronuncia cantonale (sentenza citata del 16 luglio 2001 in re J.), il Tribunale federale delle assicurazioni - in considerazione della spettacolarità e drammaticità dei fatti come pure delle lesioni riportate, comunque ritenute di entità minore (cfr. sentenza citata consid. 2b) - ha avuto modo di classificare tra gli infortuni di grado medio al limite della categoria degli infortuni gravi un'aggressione perpetrata da due cani dobermann che provocò alla vittima, oltre allo sviluppo successivo di una sindrome algica cronicizzata alla spalla sinistra, una ferita lacero contusa di tre centimetri nella zona frontale destra, conseguente comunque alla caduta dell'interessata, come pure diverse, in parte ampie, ferite alle parti molli ("Fleischwunden"), estesi ematomi e una ferita alla spalla destra.
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3.2 Alla luce della più recente giurisprudenza nonché delle particolari circostanze del caso, il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene di potere in definitiva condividere, nella vertenza qui in esame, la tesi sostenuta dai giudici di prime cure. Non può in particolare essere censurata la valutazione da essi operata per il solo fatto che l'aggressione sarebbe stata originata da un unico cane anziché da due. Emerge infatti dagli atti che l'aggressione è comunque avvenuta in circostanze innegabilmente drammatiche. M.________ è infatti stata attaccata da tergo da un pastore maremmano di grossa taglia (cfr. Dizionario enciclopedico Treccani alla voce "maremmano" nel quale lo stesso viene descritto come cane robusto, alto 65 cm circa, di carattere normalmente docile, che però, in determinate situazioni, può risultare molto feroce), che a più riprese - l'opponente ha riferito di una durata di 20 minuti circa - ha aggredito la malcapitata, strattonandola, saltandole addosso e facendola cadere per terra. Lo svolgimento dei fatti e in particolare il fortunoso epilogo che ha visto l'interessata, dopo un precedente tentativo fallito, riuscire a trarsi in salvo e rifugiarsi all'interno di un'autovettura grazie all'intervento di altre persone, che sono riuscite a distrarre momentaneamente il cane dopo essere state anch'esse in parte oggetto dei suoi attacchi, lasciano intendere che l'aggressione - peraltro qualificata grave anche dal dott. A.________, medico di circondario dell'INSAI - avrebbe potuto concludersi con conseguenze ben più serie. Né si giustifica di minimizzare, come cerca di fare ora l'Istituto ricorrente - che peraltro mai, precedentemente alla resa della decisione su opposizione, ha messo in discussione l'esistenza del nesso di causalità -, le ferite riscontrate ("contusione all'emitorace sinistro [...] con ferite a livello lombo-sacrale, braccio superiore sinistro, gomito destro e avambraccio bilaterale"), atteso che esse non appaiono sostanzialmente di minor entità rispetto a quelle rilevate nella fattispecie che ha occupato il Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza citata del 16 luglio 2001 in re J. (consid. 2b: "Zur Abklärung der Frage, inwieweit psychische Faktoren verantwortlich für den ausgeprägten Schmerz bei relativ kleinem Befund sind...").
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3.3 Posto quanto sopra ed ammesso che l'aggressione in oggetto può essere classificata tra gli eventi di grado medio al limite della categoria degli infortuni gravi, per ammettere il rapporto di causalità adeguato tra infortunio e danno alla salute psichica è sufficiente che sia adempiuto anche uno solo dei criteri posti dalla giurisprudenza in quell'ambito (DTF 115 V 140 consid. 6c/bb). In siffatta evenienza, l'esame della questione di sapere se esistano altri fattori che abbiano favorito l'insorgere dei disturbi psichici risulta per contro superfluo (cfr. per es. RAMI 1990 no. U 101 pag. 215 consid. 8c/bb).
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Ora, conformemente a quanto già rilevato in altra sede (DTF 102 II 237 consid. 2; sentenze citate del 16 luglio 2001 in re J., e 2 settembre 1996 in re S.), un avvenimento come quello in esame può essere considerato particolarmente impressionante ed atto, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza della vita, a provocare un trauma psichico per il quale l'assicuratore infortuni può essere chiamato a rispondere. Ne consegue che, indipendentemente da una eventuale predisposizione dell'interessata, il nesso di causalità adeguata tra l'evento del 17 gennaio 2000 e le affezioni psichiche di cui soffre l'assicurata può effettivamente, come hanno ritenuto i primi giudici, essere ammesso.
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3.4 Merita infine conferma pure la decisione di rinviare gli atti all'ente assicuratore affinché approfondisca se effettivamente, come lo sostiene il dott. F.________, un'indennità unica in capitale non permetterebbe all'assicurata di riacquistare la propria capacità di guadagno.
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Infatti, il modo di procedere operato dalla precedente istanza, senz'altro conforme alla prassi sviluppata in materia da questa Corte, non presta il fianco a censura alcuna. Così, dopo avere pertinentemente rilevato che in caso di nevrosi post-traumatiche l'indennità unica in capitale ai sensi dell'art. 23 LAINF costituisce di regola il mezzo terapeutico adatto per aiutare l'assicurato a riacquistare la propria capacità di guadagno ed avere osservato che, per determinare se ci si possa eccezionalmente dipartire da questo principio, un dettagliato accertamento peritale si impone solo in presenza di dubbi rilevanti - come ad esempio può destare una valutazione psichiatrica generalmente riconosciuta che si pronunci chiaramente sul fatto che l'indennità unica in capitale non raggiungerà lo scopo terapeutico (sentenza del 17 dicembre 2001 in re M., U 246/01, consid. 1 e riferimenti; cfr. pure Murer/Kind/Binder, Die Abfindung nach Art. 23 UVG: eine adäquate Leistung für "Psychofälle", in RSAS 1997 pag. 417 segg.) -, la Corte cantonale, pur ritenendoli eccessivamente succinti e pertanto bisognosi di approfondimenti, ha ravvisato un siffatto indizio negli inequivocabili referti 30 luglio e 12 ottobre 2001 del dott. F.________, posteriori sì alla decisione su opposizione (DTF 121 V 366 consid. 1b e le sentenze ivi citate) ma comunque utilizzabili in concreto, le parti avendo avuto modo di determinarsi al proposito e di modificare le proprie conclusioni iniziali (sentenza inedita del 7 giugno 1999 in re Z., U 88/98, consid. 2).
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3.5 Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto, mentre deve essere confermata la pronuncia impugnata.
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4.
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Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, M.________, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili in sede federale (art. 135 e 159 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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L'INSAI verserà all'assicurata opponente la somma di fr. 2'500.-- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 13 giugno 2003
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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