BGer 5P.90/2003
 
BGer 5P.90/2003 vom 16.04.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.90/2003 /bom
Sentenza del 16 aprile 2003
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
B.R.________,
ricorrente,
contro
E.R.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Alfredo Berta, via R. Leoncavallo 3, 6614 Brissago,
Betreibungsamt Zürich 3, 8036 Zurigo,
opponente, patrocinato dall'avv. Brenno Brunoni, studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via Santa Caterina 1, casella postale 1164, 6601 Locarno
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 e 29 Cost. (contestazione sul modo della divisione ereditaria),
ricorso di diritto pubblico del 25 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 27 gennaio 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
W.R.________, deceduto nel 1979, ha lasciato quali eredi la moglie E.R.________ e la figlia B.R.________, avuta da un precedente matrimonio. Con un contratto del 5 luglio 1990 B.R.________ ha ceduto alla matrigna ogni sua spettanza nella successione paterna in cambio di un diritto di usufrutto di 99 anni per sé e la propria figlia su due fondi siti a X.________ e facenti parte dell'eredità, riservato un diritto di abitazione a vita per la vedova. L'accordo non è stato iscritto a registro fondiario: le due eredi risultano tuttora proprietarie di tali fondi.
2.
Il 28 agosto 2001 l'Ufficio di esecuzione di Zurigo, che aveva in precedenza pignorato la quota ereditaria di B.R.________, ha chiesto in virtù dell'art. 609 cpv. 1 CC al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la divisione dell'eredità. Il notaio divisore designato dal Pretore, accertato che l'eredità si compone solo dei predetti fondi e che non vi sono passivi, ha proposto la loro vendita all'incanto e la suddivisione a metà del ricavo, riservando a E.R.________ la possibilità di farsi attribuire gli immobili dietro conguaglio a norma dell'art. 612a CC.
Non soddisfatte di tale proposta, le eredi hanno adito separatamente il Pretore, chiedendogli, in sostanza, di procedere alla divisione in base al contratto del 1990. Il 10 settembre 2002 E.R.________ ha tuttavia ritirato la sua istanza in sede di discussione e il Pretore ha stralciato seduta stante la causa dai ruoli. Alla discussione 4 dicembre 2002 dell'istanza di B.R.________, E.R.________ ha dichiarato di aderire alle domande della figliastra, mentre l'Ufficio di esecuzione, che vi si è opposto, ha contestato la legittimazione attiva dell'istante e ha sollevato l'eccezione di cosa giudicata nei confronti dell'altra erede. Con giudizio dell'11 dicembre 2002 il Pretore ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione attiva di B.R.________ e ha rigettato l'eccezione di cosa giudicata.
3.
Con sentenza 27 gennaio 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello di B.R.________ e ha confermato la decisione di primo grado. Secondo i giudici cantonali la legittimazione attiva è un presupposto di merito, che dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa: per tale motivo risulterebbe irrilevante che il Pretore, il notaio divisore e l'Ufficio di esecuzione abbiano considerato l'appellante quale parte nella procedura. La sentenza cantonale indica poi che, giusta l'art. 609 cpv. 1 CC, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede, se sussiste, come in concreto, la richiesta di un creditore che ha pignorato le di lei ragioni successorie. Quando ciò avviene, l'erede non sarebbe più legittimata a contestare il modo di divisione. Infine, i giudici cantonali hanno invitato B.R.________, per quanto attiene ai conflitti che la oppongono all'Ufficio di esecuzione, a rivolgersi all'autorità di vigilanza di quest'ultimo a Zurigo.
4.
Con ricorso di diritto pubblico del 25 febbraio 2003 B.R.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza d'appello. Essa sostiene che tale decisione è arbitraria, poiché proteggerebbe le eccezioni sollevate abusivamente dall'Ufficio di esecuzione. Indica di essere stata per lungo tempo riconosciuta erede da tutti gli interessati e afferma che il ritiro dell'istanza di E.R.________ era condizionato dalla continuazione della causa promossa dalla figliastra. Infine, sempre secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe commesso un diniego di giustizia, poiché non avrebbe affrontato la problematica riguardante il conflitto esistente con l'Ufficio di esecuzione per la mancata stima peritale e realizzazione di un quadro precedentemente pignorato.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
5.
Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, un ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando in che consiste la violazione. Il Tribunale federale esamina unicamente quelle censure motivate in modo chiaro e dettagliato e non applica il diritto d'ufficio (DTF 125 I 71 consid. 1c pag. 76).
Il gravame disattende in larghissima misura i predetti requisiti di motivazione. La ricorrente non spiega perché sarebbe arbitrario considerare la legittimazione attiva di una parte un presupposto di merito che dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio della causa e la cui carenza, indipendentemente dall'agire processuale delle parti, porta alla reiezione della petizione risp. dell'istanza. Giova inoltre rilevare che l'asserzione secondo cui la desistenza di E.R.________ sarebbe stata subordinata alla continuazione della causa incoata dalla ricorrente non trova riscontro né nella sentenza d'appello né nel verbale dell'udienza 10 settembre 2002, nel corso della quale l'istanza è stata ritirata e la causa stralciata dai ruoli. Infine, la censura concernente un diniego di giustizia formale si rivela inconcludente. La sentenza impugnata indica infatti che un eventuale conflitto sorto fra la ricorrente e l'ufficio di esecuzione per la - pretesa - mancata stima e realizzazione di un quadro pignorato è di competenza dell'autorità di vigilanza zurighese, e il ricorso non solleva alcuna critica contro tale motivazione dei giudici cantonali.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui si rivela ammissibile, risulta infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, ai patrocinatori delle controparti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 aprile 2003
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: