BGer 1P.114/2003 |
BGer 1P.114/2003 vom 25.03.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.114/2003 /col
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Sentenza del 25 marzo 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Reeb e Catenazzi;
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________ SA,
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B.________ SA,
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ricorrenti,
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entrambe patrocinate dagli avv. Aldo e Franco Foglia,
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via della Posta 4, 6900 Lugano,
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contro
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S.________,
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M.________,
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entrambi patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi,
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via Somaini 10, 6901 Lugano,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (non luogo a procedere),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 12 luglio 2002 la A.________ SA e la B.________ SA hanno presentato una denuncia penale contro ignoti funzionari, dirigenti e organi della Banca X.________ di Lugano per ricettazione nonché partecipazione in truffa e in appropriazione indebita.
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Con decreto del 14 novembre 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ritenuto assenti i presupposti soggettivi dei reati e pronunciato il non luogo a procedere contro due dirigenti della banca interessati dalla denuncia.
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B.
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Le denuncianti si sono allora rivolte alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) chiedendo, in via principale, di promuovere l'accusa, in via subordinata di completare le informazioni preliminari. Con sentenza del 15 gennaio 2003 la CRP ha respinto, in quanto ricevibile, l'istanza, sostanzialmente perché dagli atti non emergevano seri indizi di colpevolezza a carico dei due dirigenti.
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C.
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A.________ SA e B.________ SA impugnano con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa sentenza chiedendo di annullarla e di ordinare alla CRP la completazione delle informazioni preliminari. Fanno valere un diniego di giustizia e l'arbitrio nell'applicazione del diritto procedurale cantonale. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.
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Con decisione del 27 febbraio 2003 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
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Il ricorso è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) ed è tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG); interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, esso adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI).
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2.
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2.1 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b e rinvii; sentenza del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, pubblicata in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg.; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b; sentenza del 6 dicembre 1999, citata). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (cfr. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a).
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2.2 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 88 OG non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto del denunciante di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso di diritto pubblico non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
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2.3 Le ricorrenti fanno valere una carenza di motivazione del giudizio impugnato criticando però, in realtà, la conclusione della CRP di non ritenere in concreto realizzati gli elementi soggettivi costitutivi del reato di ricettazione. Censurano inoltre una mancata assunzione da parte delle Autorità cantonali delle prove da loro offerte e l'applicazione arbitraria dell'art. 186 cpv. 4 CPP/TI secondo cui, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, la CRP ordina al PP la completazione delle informazioni preliminari.
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La Corte cantonale, come in precedenza il Magistrato inquirente, ha negato, fondandosi sugli accertamenti acquisiti, l'esistenza di elementi soggettivi costitutivi di reato e di seri indizi di colpevolezza a carico degli indagati. In tali circostanze ha quindi ritenuto superflua, sulla base di un apprezzamento anticipato, l'assunzione delle ulteriori prove prospettate dalle istanti. Certo, le ricorrenti, cui manca, in quanto persone giuridiche, la qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV, lamentano dal profilo formale la violazione di garanzie procedurali. Tuttavia, con le citate censure, e segnatamente insistendo sulla pretesa necessità di interrogare altri testimoni e sull'arbitrarietà delle motivazioni esposte nel giudizio impugnato, esse criticano sostanzialmente la valutazione delle prove da parte delle Autorità cantonali e rimettono in discussione il merito della causa. Come visto, le ricorrenti difettano però di un interesse giuridicamente protetto al riguardo, sicché il loro gravame non può essere esaminato sotto l'aspetto degli invocati diritti costituzionali.
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3.
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Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alle controparti, che non sono state invitate a presentare una risposta, non si assegnano ripetibili della sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 25 marzo 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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