BGer 1P.25/2003 |
BGer 1P.25/2003 vom 24.02.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.25/2003 /bom
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Sentenza del 24 febbraio 2003
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Féraud e Catenazzi,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________, attualmente detenuto presso il penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, viale Stazione 32, casella postale 1855, 6500 Bellinzona,
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contro
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Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Procuratore Generale del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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privazione della libertà personale
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(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
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22 novembre 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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Fatti:
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A.
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A.________, mentre stava espiando una pena in regime di semilibertà, è stato arrestato il 31 gennaio 2002 e trasferito nelle carceri pretoriali di Bellinzona, con l'accusa di avere organizzato, con altri, un grosso traffico di stupefacenti e di aver riciclato un'importante somma di denaro, consegnatagli da membri dell'organizzazione criminale.
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Il 17 giugno 2002 egli ha chiesto di essere trasferito in una struttura carceraria conforme ai diritti dell'uomo, ma il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP), il 24 giugno 2002, ha respinto l'istanza. Il PP ravvisava un pericolo di collusione, derivante dai legami tra l'inchiesta contro l'istante e quella contro l'avv. B.________, detenuto in carcere preventivo nel Penitenziario cantonale La Stampa (PCT) dal 24 agosto 2000. Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR), da lui in seguito adito, il 24 luglio 2002 ha accolto il reclamo nel senso dei considerandi. Ha ordinato pertanto il trasferimento del reclamante nel PCT, lasciando al magistrato inquirente la facoltà di adottare le disposizioni del regime carcerario che riteneva opportune.
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B.
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Il 26 luglio 2002 il PP ha autorizzato il trasferimento, sottoponendo A.________ a un regime speciale, segnatamente a corrispondenza e colloqui liberi con il solo difensore, al divieto di contatti diretti e indiretti con il detenuto B.________, alla proibizione di esercitare un'attività lavorativa e alla concessione dell'ora d'aria nel rispetto delle predette restrizioni. Con decisione del 26 settembre 2002 il GIAR ha respinto, in quanto ammissibile, un reclamo presentato da A.________ contro la decisione del PP. L'accusato, insorto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), s'è visto respingere il gravame con sentenza del 22 novembre 2002.
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C.
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Contro la decisione della Corte cantonale A.________ presenta, il 10 gennaio 2003, un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza della CRP e di revocare immediatamente l'isolamento cui è astretto.
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Il PP, con osservazioni dell'11 febbraio 2003, propone di respingere il gravame, il GIAR rinuncia a presentare una risposta, mentre la CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a).
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1.1 Il ricorso di diritto pubblico è, di massima, ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 (v. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG. L'ammissibilità della conclusione tendente a far revocare immediatamente le contestate misure è dubbia, vista la natura cassatoria del rimedio (DTF 127 II 1 consid. 2c, 124 I 327 consid. 4a e 4b/aa, 119 Ia 28 consid. 1, 116 Ia 143 consid. 5c); considerato l'esito del gravame la questione non dev'essere esaminata oltre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
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1.2 Il ricorso di diritto pubblico è dato, di massima, soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza (art. 86 e 87 OG). Con il presente gravame il ricorrente riassume in larga misura le critiche formulate dinanzi alle Autorità cantonali, censurando, in particolare, la decisione del GIAR del 6 settembre 2002, definita arbitraria. Quando, come in concreto, il potere cognitivo dell'ultima istanza cantonale è almeno pari a quello di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo la decisione di ultima istanza, a esclusione di quella dell'autorità precedente, può formare oggetto di ricorso (DTF 125 I 492 consid. 1a, 118 Ia 20 consid. 3b). Nella fattispecie soltanto la sentenza della CRP può essere pertanto oggetto di giudizio. Le critiche mosse alle decisioni del GIAR sono quindi inammissibili.
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1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 71 consid. 1c).
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Il ricorrente non si confronta in modo chiaro e preciso con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né spiega, secondo le esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giuri-sprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie. Le generiche argomentazioni ricorsuali, di natura appel-latoria, sono inammissibili.
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2.
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2.1 La CRP ha rilevato che i prevenuti vengono assegnati al penitenziario nella sezione denominata carcere giudiziario cantonale e che, di regola, sono separati dai detenuti in espiazione di pena (art. 4 lett. a della legge ticinese sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 2 luglio 1974, art. 104 cpv. 2 CPP/TI). Essa ha poi aggiunto che i detenuti beneficiano dei diritti fondamentali, inclusa, nella sua essenza, la libertà personale; eventuali restrizioni delle condizioni detentive, ordinate dal magistrato inquirente (art. 40 del regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 23 novembre 1978), devono avere una base legale e rispettare il principio della proporzionalità. La CRP ha in seguito richiamato l'art. 104 cpv. 3 CPP/TI, secondo cui l'arrestato è sottoposto unicamente alle restrizioni della libertà che sono indispensabili per assicurare lo scopo dell'arresto e per mantenere la disciplina nelle carceri, e rilevato che i detenuti non possono essere limitati nella loro libertà individuale oltre le esigenze dettate dal fine dell'istruttoria e dall'ordine del penitenziario. La Corte cantonale ha infine accertato che il ricorrente è stato trasferito in una struttura carceraria pienamente conforme alle esigenze minime di detenzione; ha precisato che, in ossequio all'art. 40 cpv. 3 del citato regolamento, il ricorrente è ospitato in una cella individuale e ch'egli usufruisce di quasi tutti i diritti generalmente riconosciuti alle persone in detenzione preventiva: segnatamente, egli beneficia dell'ora d'aria giornaliera, può ricevere le visite del suo legale e avere colloqui telefonici con la madre.
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2.2 Il carcere preventivo è compatibile con la libertà personale, garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., solo se si fonda su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.; DTF 125 I 361 consid. 4a); questa è data in concreto dagli art. 95 segg. CPP/TI. La legittimità della detenzione preventiva va giudicata in base alle disposizioni del diritto cantonale (DTF 114 Ia 283 consid. 3). Giusta l'art. 31 cpv. 1 Cost., il Tribunale federale rivede con libero potere l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo e regolamentare; invece, le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale sono rivedute soltanto dal profilo dell'arbitrio e l'esercizio del potere di apprezzamento, che le compete, è pure sindacato nel ristretto ambito dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento (DTF 123 I 31 consid. 3a, 268 consid. 2d, 117 Ia 74 consid. 1).
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3.
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Il ricorrente, che non contesta l'assenza di una base legale, fa valere che, negato il pericolo di collusione da parte del GIAR, non sussisterebbe un interesse pubblico al mantenimento delle criticate misure. Egli non invoca alcuna norma del diritto cantonale che sarebbe stata violata, ma adduce, senza tuttavia precisarla, una violazione degli art. 9, 10 cpv. 2 e 3, 29 cpv. 1 e 2, 31 cpv. 1 e 36 Cost.
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3.1 L'arresto e la carcerazione di un imputato sono retti nel Cantone Ticino dagli art. 95 e segg. CPP/TI. Queste norme devono essere interpretate e applicate conformemente alla Costituzione; in effetti, anche se in presenza di indizi di colpevolezza gravi a carico dell'imputato, la detenzione preventiva può essere ordinata e mantenuta soltanto se è compatibile con la libertà personale e se sorretta, in particolare, da preminenti motivi di interesse pubblico (causa P.1382/87 del 16 novembre 1987 consid. 3, apparsa in RDAT 1988 n. 24). Fra questi motivi possono essere menzionati i bisogni dell'istruttoria, i rischi di collusione e di inquinamento delle prove, il pericolo di recidiva o di reiterazione del reato e, infine, quello di fuga.
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3.2 La Corte cantonale ha ricordato che nella decisione del 24 luglio 2002 il GIAR non aveva ritenuto sufficientemente comprovata l'esistenza di un concreto rischio di collusione, e contraria al principio di proporzionalità un'ulteriore permanenza del ricorrente nelle carceri pretoriali, sicché ne aveva ordinato il trasferimento. Ha aggiunto che, tenuto conto della specificità della fattispecie, in particolare riguardo alle esigenze dell'inchiesta, le restrizioni alla libertà personale imposte dal PP non erano né insostenibili né sproporzionate; ha ricordato altresì che le persone detenute in carcere preventivo non hanno il diritto di circolare liberamente nella struttura carceraria e di intrattenere relazioni con altri detenuti.
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3.2.1 Il ricorrente contesta la sussistenza di un interesse pubblico al mantenimento dei criticati divieti. Egli fa valere che la CRP non poteva confermare ciò che egli definisce isolamento, visto ch'essa avrebbe riconosciuto l'inesistenza del rischio di collusione, unico motivo che avrebbe potuto giustificare il provvedimento. Egli non sostiene né dimostra tuttavia che la CRP avrebbe accertato i fatti in maniera arbitraria.
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3.2.2 I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità; dall'altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c; causa P.1382/87, consid. 4b, citata; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 499 segg. n. 2344 segg., in particolare n. 2349 segg.; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 303 n. 13).
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3.3 Il ricorrente incentra il gravame sull'assunto secondo cui il GIAR, nella decisione del 24 luglio 2002, non aveva ritenuto sufficientemente comprovata l'esistenza di un concreto rischio di collusione. Egli disattende tuttavia che il GIAR, come rilevato nella decisione del 26 settembre 2002, nel giudizio precedente si era espresso riferendosi anche alla specifica situazione delle carceri pretoriali, dove col passar del tempo, la detenzione tendeva ad avvicinarsi sempre più a una forma di isolamento nel senso della "mise au secret" prevista da alcuni codici di procedura penale romandi (cfr. DTF 101 Ia 46 consid. 5, 103 Ia 293; Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, n. 26 all'art. 104).
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4.
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4.1
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Il ricorrente fa valere di aver criticato, nel gravame alla CRP, la natura indeterminata delle contestate misure, non definita nella durata. Ricordato che oggetto del litigioso può essere soltanto la decisione della CRP, quest'ultima ha stabilito che, dal profilo della proporzionalità e determinatezza (temporale), un continuo e prolungato forte isolamento del ricorrente potrà apparire giustificato unicamente in quanto, entro un tempo ragionevole, un concreto pericolo di collusione con il detenuto B.________ dovesse risultare ulteriormente fondato. In tale ottica essa ha rilevato che il magistrato inquirente dovrà nuovamente sollecitare, in particolare, l'evasione di una rogatoria presentata all'Italia: egli dovrà altresì, in caso di ulteriore e durevole sussistenza di un pericolo di collusione, considerare la possibilità di chiedere all'autorità amministrativa l'attuazione di misure alternative, che tengano adeguatamente conto dei contrapposti interessi.
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4.2 Dall'incarto cantonale risulta che il Ministero pubblico ha rilevato come B.________ e il ricorrente facciano parte e abbiano operato per la stessa organizzazione criminale di narcotraffici su scala internazionale; nella decisione del 24 luglio 2002 il GIAR non ha tuttavia ritenuto sufficientemente concreti gli elementi della prospettata collusione: ciò, invero, anche con riguardo a un'ulteriore permanenza del ricorrente nelle carceri pretoriali. Nelle osservazioni presentate alla CRP il Procuratore pubblico ha ribadito i sospetti sui quali fonda la tesi secondo cui il ricorrente e B.________ farebbero parte della stessa organizzazione criminale; ha rilevato inoltre, e tale argomento riveste una certa importanza (cfr. DTF 117 Ia 257 consid. 4c), che per la seconda volta il ricorrente sarebbe riuscito a organizzare, dal carcere, un ingente traffico di stupefacenti, dimostrando di avere le capacità e i mezzi per mantenere i contatti con l'organizzazione criminale esterna. Nella risposta al ricorso di diritto pubblico egli non ha tuttavia precisato se dagli ulteriori sviluppi dell'inchiesta risultino concreti indizi o sospetti di un serio rischio di collusione.
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4.3 Secondo la CRP il ricorrente, in accordo con il suo difensore e a dipendenza delle esigenze istruttorie, potrà richiedere in ogni tempo di essere trasferito in una struttura carceraria della Svizzera interna, ove, come rilevato dal Procuratore generale nella risposta al ricorso, egli ha legami con una figlia che vi risiede, il trasferimento in un altro Cantone non potendo essere imposto al detenuto in carcere preventivo. La Corte cantonale ha rilevato che la citata proposta, più volte avanzata dal magistrato inquirente, è stata rifiutata, con argomentazioni invero difficili da seguire. Il ricorrente non si esprime al riguardo.
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4.4 L'esercizio dei diritti costituzionali del detenuto non può essere limitato oltre quanto é necessario per gli scopi della detenzione e il normale funzionamento del penitenziario (DTF 124 I 203 consid. 2b). Nell'ambito delle criticate misure il PP dispone di un margine di apprezzamento che, per il momento, non ha ancora ecceduto. Il principio della proporzionalità, invocato dal ricorrente, già desumibile dall'art. 4 vCost. (DTF 124 I 40 consid. 3e e rinvii) e ora sancito esplicitamente dall'art. 36 cpv. 3 Cost., impone che le restrizioni dei diritti fondamentali siano proporzionate allo scopo, vale a dire che non si ordini una misura restrittiva determinata, quando provvedimenti più lievi siano possibili e adeguati (Piquerez, op. cit., pag. 511 n. 2403). Le generiche censure ricorsuali non dimostrano che la sentenza impugnata sia addirittura insostenibile e quindi arbitraria, non solo nella motivazione ma anche nel risultato (DTF 128 I 177 consid. 2.1, 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).
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La CRP, come si è visto (consid. 4.1) ha rettamente ritenuto che il contestato regime non può, visti il lungo tempo trascorso e l'avanzamento delle indagini, essere prolungato, senza l'adozione di misure alternative e senza riscontri concreti e oggettivi di un serio pericolo di collusione. In tali circostanze, e con la riserva degli ulteriori accertamenti da effettuarsi senza indugio da parte del Ministero pubblico, la sentenza impugnata non appare per il momento criticabile nel suo risultato.
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5.
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Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese, ridotte, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Procuratore Generale, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 febbraio 2003
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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