BGer 7B.263/2002 |
BGer 7B.263/2002 vom 14.01.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.263/2002 /bom
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Sentenza del 14 gennaio 2003
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Giudici federali Escher, presidente,
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Meyer e Hohl,
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cancelliere Piatti.
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Annullamento di un precetto esecutivo,
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(ricorso del 12 dicembre 2002 contro la decisione emanata il 13 novembre 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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La Cassa Malati B.________ ha escusso A.________ con un precetto esecutivo del 3 febbraio 2000 (n. 732673) spiccato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano. Il 4 aprile seguente la Cassa Malati B.________ ha rigettato l'opposizione interposta dalla debitrice. Il rimedio presentato da quest'ultima al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza del 16 maggio 2001. Il 12 luglio 2002, due giorni dopo la richiesta di proseguimento dell'esecuzione, l'Ufficio ha comunicato alla creditrice di non poter dar seguito alla domanda, poiché l'esecuzione è perenta. Con precetto esecutivo del 16 luglio 2002 (n. 906592), notificato il 5 agosto 2002, la Cassa Malati B.________ ha nuovamente escusso A.________, indicando quale titolo di credito la predetta sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Dopo aver fatto opposizione, la debitrice ha rilevato che la creditrice aveva già avviato una procedura esecutiva per lo stesso credito e ha chiesto all'Ufficio di stralciare il precetto esecutivo del luglio 2002. Il 2 settembre 2002 l'Ufficio le ha comunicato di non poter cancellare il precetto dell'esecuzione in corso e che quello del febbraio 2000 non figura più nell'elenco delle esecuzioni in quanto perento.
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2.
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Con sentenza del 13 novembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato da A.________. I giudici cantonali hanno rilevato che il giudizio del 16 maggio 2001, con cui il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il rimedio presentato dall'assicurata contro la decisione della cassa malati procedente, non è stato impugnato ed è pertanto cresciuto in giudicato al più tardi il 9 luglio 2001. A giusta ragione quindi, tenuto pure conto del periodo trascorso fra la notifica del precetto esecutivo (11 febbraio 2000) e la richiesta di rigetto dell'opposizione (4 aprile 2000), l'Ufficio ha ritenuto tardiva la domanda di proseguimento del 10 luglio 2002 e ha dichiarato perenta l'esecuzione. Per il resto, l'autorità di vigilanza ha indicato che l'inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è unicamente inammissibile se il creditore ha già chiesto la continuazione di un'esecuzione precedente o è in grado di farlo, ciò che in concreto non si verifica, poiché la precedente esecuzione è perenta.
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3.
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Con ricorso del 12 dicembre 2002 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di respingere [recte: annullare] la sentenza dell'autorità di vigilanza, di annullare il precetto esecutivo del 2 agosto 2002, di condannare la creditrice al pagamento di un risarcimento danni di fr. 4'500.--, di ordinare all'Ufficiale di nuovamente iscrivere nell'elenco delle esecuzioni il precetto esecutivo del 3 febbraio 2000 e di stralciare quello dell'agosto 2002, nonché di condannare l'Ufficio a un risarcimento danni da stabilire. Dei motivi si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi che seguono.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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4.
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4.1 Dopo aver narrato i fatti, la ricorrente ribadisce che la creditrice non aveva il diritto di proporre una nuova esecuzione per il medesimo credito. Essa afferma di aver inoltrato una domanda di revisione il 2 luglio 2001 contro la sentenza del 16 maggio 2001 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, motivo per cui questa non era ancora cresciuta in giudicato. Il contrario accertamento dell'autorità di vigilanza è pertanto errato. In queste circostanze la creditrice avrebbe dovuto continuare la prima esecuzione, che non poteva essere dichiarata perenta. L'escussa osserva inoltre che, ad eccezione dei casi previsti dagli art. 85 e 85a LEF, il precetto esecutivo deve sempre rimanere iscritto nell'elenco delle esecuzioni.
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4.2 Come rilevato dalla sentenza impugnata, l'avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se il creditore ha già chiesto, nel quadro della prima procedura, la continuazione dell'esecuzione o ha il diritto di farlo. Infatti, solo in tali casi sussiste un serio rischio che il patrimonio del debitore sia oggetto a più riprese di un'esecuzione. Se per contro la procedura si è fermata a causa di un'opposizione o è divenuta caduca in seguito all'inattività del creditore, non vi è motivo di impedire a questi di iniziare una nuova esecuzione (DTF 128 III 383 consid. 1.1). Giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF, il diritto del creditore di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue decorso un anno dalla notifica del precetto, atteso che, se è fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
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4.3
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La ricorrente misconosce che la sua istanza di revisione non ha comportato una sospensione del termine per chiedere il proseguimento dell'esecuzione, poiché la revisione è una via di ricorso straordinaria, che non ha effetto sospensivo, contro una decisione che ha acquisito forza di cosa giudicata (F.Hohl, Procédure civile, vol. II, pag. 276, n. 3076 seg.). In queste circostanze a giusta ragione l'Ufficiale ha dichiarato perento il precetto notificato l'11 febbraio 2000. Si può tuttavia dare atto alla ricorrente che anche in siffatti casi l'esecuzione rimane iscritta nell'apposito elenco, ma che giusta l'art. 10 Rform, nella colonna che indica il risultato dell'esecuzione viene scritta la lettera E, la quale significa estinzione in altro modo (ritiro della domanda da parte del creditore o prescrizione). Giova però rilevare che la debitrice non è lesa dall'infelice formulazione del provvedimento del 2 settembre 2002, in cui l'Ufficiale le comunica che il precetto n. 732672 "non figura più nell'elenco delle esecuzioni in quanto perente". Ora, essendo l'esecuzione estinta, la creditrice non può domandarne il proseguimento, ragione per cui la notifica di un secondo precetto esecutivo per il medesimo credito è lecita.
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5.
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Infine, nella misura in cui la ricorrente narra gli antecedenti della vicenda che la oppone alla propria cassa malati o si duole della violazione dei suoi diritti costituzionali, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile, poiché l'art. 19 cpv. 1 LEF permette unicamente di deferire la decisione dell'autorità di vigilanza al Tribunale federale entro dieci giorni dalla sua notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, ma non anche per la violazione di norme costituzionali (DTF 128 III 244 consid. 5, 122 III 34 consid. 1). Pure irricevibili si avverano le richieste di risarcimento danni, che non sono di competenza delle autorità di esecuzione e che, del resto, non sono in alcun modo motivate nel rimedio in esame.
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6.
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Da quanto precede discende che il ricorso, inutilmente prolisso, si avvera manifestamente infondato nella ridotta misura in cui è ammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (Cassa malati B.________), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 14 gennaio 2003
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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