BGer 4C.266/2000
 
BGer 4C.266/2000 vom 28.02.2001
[AZA 1/2]
4C.266/2000
I CORTE CIVILE
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28 febbraio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
Leu e Ramelli, supplente.
Cancelliere: Ponti.
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Visto il ricorso per riforma dell'11 settembre 2000 presentato dalla Elf O i l (Switzerland) S.A., Ginevra, attrice, patrocinata dagli avv. Fulvio Biancardi e Maurizio Collenberg, Lugano, contro la sentenza emanata il 10 agosto 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Canton Ticino nella causa che la oppone aLodovico S a c- c h e t t i, Stabio, convenuto, patrocinato dall'avv. Sandro Stadler, Chiasso, eaVasco Sacchetti, Clivio (I), Meinrado Della Chiesa, Carabbia, eVasa S.a.g.l, Stabio, convenuti, tutti e tre patrocinati dall' avv. Luca Taddei, Lugano, in materia di contratto di litraggio;
Ritenuto in fatto :
A.- Con un "contratto di litraggio" sottoscritto il 26 marzo 1991 Lodovico Sacchetti, proprietario di una stazione di distribuzione di benzina a Stabio, si è impegnato a rifornirsi di carburante esclusivamente presso la Elf Oil (Suisse) S.A., Ginevra, fino al raggiungimento di 35'000 mc. Sacchetti si impegnava, tra l'altro, a trasferire gli obblighi contrattuali al suo successore in caso di cambiamento della ragione sociale, oppure di vendita, cessione o affitto del suo commercio (art. 13). Dal canto suo la Elf Oil partecipava all'investimento effettuato da Lodovico Sacchetti con un versamento unico di fr. 400'000.--, somma che il beneficiario avrebbe dovuto rimborsare in ragione di fr. 11.43 per mc di carburante fornito (art. 16).
Le parti hanno scelto il foro di Ginevra per giudicare ogni loro divergenza (art. 17). Nel giugno 1996 Lodovico Sacchetti, senza informare la fornitrice, ha venduto al fratello Vasco per un prezzo di fr. 340'000.-- il fondo sul quale sorge la stazione di benzina. L'acquirente ha ripreso la gestione del distributore per il tramite della Vasa Sagl, da lui costituita assieme a Meinrado Della Chiesa, senza subingredire nel contratto con la Elf Oil.
B.- Il 29 novembre 1996 la fornitrice ha convenuto in giudizio Lodovico Sacchetti, Vasco Sacchetti, Meinrado Della Chiesa e la Vasa Sagl, direttamente davanti al Tribunale d'appello del Canton Ticino, chiedendo che essi fossero condannati in solido a pagarle fr. 323'602.-- a titolo di rimborso del mutuo e fr. 877'796.-- per risarcimento della perdita di guadagno consecutiva alla rottura anticipata del contratto; quest'ultima domanda è stata ridotta a fr. 536'796.-- in sede di conclusioni. L'attrice fondava le sue pretese sugli art. 41 e 62 CO, nonché sulla legge federale sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 (LPM, RS 232. 11) e sulla Legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl, RS 241). Con sentenza del 10 agosto 2000 l'autorità cantonale ha respinto in ordine, per incompetenza territoriale, l'azione proposta contro Lodovico Sacchetti; ha rigettato nel merito anche quelle rivolte contro Vasco Sacchetti e Meinrado Della Chiesa.
Solo la petizione contro la Vasa Sagl è stata accolta parzialmente:
la società è stata condannata a pagare all'attrice fr. 2'712. 50. I giudici cantonali hanno stabilito che questa convenuta ha continuato ad usare i marchi della Elf Oil durante 1 mese e 5 giorni, benché vendesse altri carburanti, violando così gli art. 13 cpv. 2 lett. b LPM e 3 lett. d LCSl.
C.- La Elf Oil insorge davanti al Tribunale federale con ricorso per riforma dell'11 settembre 2000 e ricorso di diritto pubblico del 13 settembre 2000. Con il primo rimedio chiede che la sentenza impugnata sia riformata e che i quattro convenuti siano solidalmente condannati a rimborsarle il residuo del mutuo di fr. 323'602.-- ed a risarcirle il mancato guadagno di fr. 536'796.--.
Nelle rispettive risposte, i convenuti propongono tutti la reiezione del gravame. Lodovico Sacchetti ha chiesto inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando in diritto :
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.
2.- Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, segnatamente se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG); l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG); il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Ne segue l'irricevibilità delle censure con le quali gli accertamenti di fatto eseguiti sono criticati e di tutti gli argomenti che si fondano su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata (DTF 120 II 97 consid.
2b, 119 II 380 consid. 3b, 115 II 484 consid. 2a).
Il ricorso è poco rispettoso di queste esigenze di forma. Esso costituisce più che altro un atto prolisso di carattere appellatorio, nel quale l'attrice discute liberamente le valutazioni delle prove eseguite dai giudici cantonali, vi oppone i propri apprezzamenti, si riferisce in continuazione ad atti istruttori e applica quasi sempre il diritto ad uno stato di fatto che non è quello risultante dalla sentenza impugnata; anche il riassunto iniziale dei fatti è irto di valutazioni e apprezzamenti di questo genere.
Il ricorso per riforma si rivela pertanto in larga misura inammissibile. Per la verità, anche le osservazioni delle parti convenute contengono molti commenti di fatti diversi da quelli accertati nel giudizio cantonale.
3.- L'attrice invoca a diverse riprese la svista manifesta, che permette al Tribunale federale di scostarsi dai fatti accertati (art. 63 cpv. 2 OG). Vi è svista manifesta se l'autorità cantonale, per inavvertenza, ignora o percepisce in modo errato un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente dallo stesso. In particolare se legge male oppure trascrive in modo errato o incompleto il testo di un documento; non può esservi svista se l'accertamento di un fatto deriva invece dall'apprezzamento delle prove (DTF 126 III 395 consid. 4b, 104 II 74 consid. 3b e rif. ; Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 83 e segg. , in part. pag. 95; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, art. 63 n. 5.3 e 5.4. con numerosi riferimenti). Nella misura in cui l'attrice si appella a tale istituto, il ricorso ignora queste regole ed è pertanto inammissibile.
In primo luogo essa afferma che la sentenza impugnata trascura gli indizi favorevoli alla sua tesi a proposito dell'asserita "azione concertata"; tuttavia i giudici cantonali, al consid. 2.2.1, hanno escluso detto comportamento dei convenuti per apprezzamento delle prove, non per una dimenticanza. In secondo luogo la ricorrente ritiene viziati da svista manifesta gli accertamenti secondo i quali d'un canto Vasco Sacchetti e Meinrado Della Chiesa ignoravano il contenuto del contratto stipulato fra Elf Oil e Lodovico Sacchetti e d'altro canto il comportamento dei convenuti non ha avuto influssi sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti; anche questi accertamenti poggiano però sull'apprezzamento delle prove, e non su percezioni errate o dimenticanze.
4.- L'insorgente si duole - con motivazione in parte identica a quella del parallelo ricorso di diritto pubblico - del fatto che il Tribunale d'appello ha negato la sua competenza territoriale per giudicare l'azione promossa nei confronti di Lodovico Sacchetti in forza della proroga del foro prevista alla clausola n. 17 del contratto.
La violazione dell'art. 59 vCost. - ora art. 30 cpv. 2 Cost. - come pure la validità e l'estensione delle clausole di proroga del foro sfuggono alla giurisdizione per riforma del Tribunale federale e vanno proposte con ricorso di diritto pubblico; solo la lesione delle disposizioni del diritto federale sul foro può essere censurata con il ricorso per riforma (DTF 118 Ia 294 consid. 1; Poudret, op. cit. , art. 43 n. 1.3.2.1 e 1.4.2.6, nonché art. 49 n. 3.1). Sono pertanto irricevibili tutti gli argomenti con i quali l'attrice tenta di dimostrare che la clausola litigiosa non aveva carattere esclusivo. Sono inammissibili anche quelli con i quali la ricorrente sostiene che l'autorità cantonale avrebbe applicato in modo errato la teoria dell'affidamento per l'interpretazione delle dichiarazioni di volontà delle parti. La controversa proroga di foro configura infatti un contratto processuale che soggiace al diritto cantonale, così come la sua interpretazione, sia essa soggettiva oppure basata sul principio dell'affidamento (DTF 96 II 428 consid. 1).
Fatta eccezione per le norme costituzionali, le uniche disposizioni del diritto federale della quali l'attrice afferma la violazione sono gli art. 41 CO e 12 LCSl.
Le censure che vi si riferiscono sono infondate, perché il primo disposto non istituisce fori per azioni fondate su atto illecito, mentre il foro prescritto dal diritto federale per le azioni derivanti da concorrenza sleale non esclude la validità di accordi di proroga (David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band 1, Einleitung, pagg. 46/47).
5.- L'insorgente sostiene in seguito che la sentenza impugnata ha negato a torto l'atto illecito o contrario ai buoni costumi, l'indebito arricchimento e la lesione dell'art. 2 LCSl. La motivazione di queste censure è però un'interminabile discussione sui fatti, che tende a dimostrare l'esistenza di un danno, di una concertazione dei convenuti a scapito dell'attrice, la conoscenza del contratto concluso tra Elf Oil e Lodovico Sacchetti da parte degli altri convenuti e la loro intenzione di agire con l' unico scopo di danneggiare l'attrice. Essa è nel suo complesso irricevibile, eccetto per alcune allegazioni che meritano qualche considerazione.
a) L'attrice rimprovera all'autorità cantonale di avere omesso di considerare che il denaro mutuato dalla Elf Oil a Lodovico Sacchetti sarebbe divenuto "parte integrante del valore della stazione" di servizio e che pertanto la vendita avrebbe costituito appropriazione indebita, rispettivamente atto illecito. Il Tribunale d'appello ha accertato in fatto che il contratto di mutuo non obbligava ad investire i soldi nella stazione di benzina e che Lodovico Sacchetti rimaneva quindi libero di utilizzarli come meglio credeva; tant'è che l'attrice sapeva che egli li aveva effettivamente destinati ad altri scopi. Stando così le cose - ed essendo stata esclusa la "concertazione" - i giudici cantonali hanno giustamente negato che il comportamento dei convenuti potesse configurare il reato di appropriazione indebita (è del resto poco comprensibile come una somma di denaro possa divenire "parte integrante" di un'immobile).
b) A mente della ricorrente i reati penali degli art. 164 e 165 CP, che equivarrebbero ad atto illecito, sarebbero stati commessi perché il prezzo di vendita dell' immobile era inferiore al suo valore; ma la prova di questo fatto è stata scartata espressamente nella sentenza impugnata.
c) I primi giudici hanno stabilito che non è stato provato che Vasco Sacchetti conoscesse il contenuto del contratto, nemmeno per il tramite dell'avv. Meier e del convenuto Della Chiesa. Questa conclusione è in parte il risultato di una dettagliata valutazione delle prove, in parte - riferita al coinvolgimento di Della Chiesa - fondata sull'art. 78 CPC/TI, che l'autorità cantonale ha applicato per giudicare irricevibili gli argomenti dell'attrice proposti solo con le conclusioni. Praticamente tutte le critiche ricorsuali concernenti questi aspetti sono argomenti di fatto e dunque inammissibili. Quanto all'asserita lesione dell'art. 78 CPC/TI, la ricorrente dimentica che l'applicazione del diritto cantonale non può essere proposta con ricorso per riforma (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
d) Nel ricorso si legge che la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 41 cpv. 2 CO omettendo di considerare il dolo, perlomeno eventuale, con il quale i convenuti avrebbero agito a suo pregiudizio. I giudici cantonali hanno effettivamente accennato all'ipotesi del dolo eventuale - che a loro parere non permetterebbe l'applicazione dell' art. 41 cpv. 2 CO - ma hanno per finire escluso con certezza che l'operazione sia avvenuta con il solo scopo di danneggiare l'attrice. I fatti sui quali la ricorrente fonda la tesi del dolo eventuale non sono comunque quelli accertati nella sentenza impugnata ma, ancora una volta, andrebbero cercati negli atti istruttori. Ne deriva l'irricevibilità di queste critiche. L'esame del diritto federale è, in questo contesto, superfluo.
e) L'autorità cantonale ha lasciato indeciso il quesito a sapere se la vendita della stazione di servizio da Lodovico a Vasco Sacchetti avesse causato un danno all' attrice; ha però stabilito che quest'ultima non ha provato che il prezzo di vendita fosse inferiore all'effettivo valore di mercato dell'immobile e che ad essere danneggiato in quest'ipotesi sarebbe semmai stato il venditore. Le contestazioni ricorsuali a questo proposito riguardano una volta ancora fatti (e cifre) che non risultano dalla sentenza impugnata.
f) A diverse riprese l'insorgente richiama l'art. 8 CC, sia perché fatti provati sarebbero stati ignorati, o viceversa, sia in relazione con il rifiuto dell'autorità cantonale di ammettere una prova testimoniale. Questa censura è in parte irricevibile, e in parte infondata. Si rammenta infatti che l'art. 8 CC non indica come il giudice cantonale debba apprezzare le prove (DTF 122 III 219 consid. 3c e rif.). In concreto il Tribunale d'appello ha respinto la richiesta di prova, con ordinanza incidentale del 15 ottobre 1999, giudicandola irrilevante sulla base di un apprezzamento anticipato: ha infatti ritenuto sufficienti le deposizioni già avvenute e quella di un teste, ancora da sentire, che avrebbe permesso di chiarire i fatti. Ora, il rifiuto di una prova per apprezzamento anticipato della sua rilevanza è conforme all'art. 8 CC (ibidem); la correttezza materiale di questo apprezzamento può invece essere verificata, sotto l'angolo dell'arbitro, solo nella procedura di ricorso di diritto pubblico (Poudret, op. cit. art. 43 n. 4.4.1 pag. 167 in fine).
6.- Il Tribunale d'appello ha accertato infine che la stazione di servizio ha continuato a vendere carburante sotto i marchi dell'attrice per un mese e cinque giorni, sebbene questa non fosse più fornitrice; considerato che un simile agire lede gli art. 13 cpv. 2 LPM e 3 lett. d LCSl, ha condannato la Vasa Sagl a pagare fr. 2'712. 50; la responsabilità di Vasco Sacchetti e Meinrado Della Chiesa è invece stata esclusa, non essendo i soci gerenti obbligati personalmente in forza dell'art. 802 cpv. 2 CO. La ricorrente ritiene errati sia il calcolo del danno, sia la condanna di una sola parte convenuta: siccome l'atto in questione costituirebbe reato penale, anche Vasco Sacchetti e Meinrado Della Chiesa dovrebbero essere condannati solidalmente in applicazione degli art. 61 e segg. LPM, 41, 50, 51, 754, 827 CO e 55 cpv. 3 CC.
Queste critiche sono irricevibili. La perdita di guadagno di cts. 3,1 al litro, che la ricorrente considera errata, è stata allegata da lei medesima ancora nel suo allegato conclusivo dinanzi al Tribunale d'appello. L'accertamento del danno costituisce peraltro una questione di fatto insindacabile (DTF 122 III 222 consid. 3b e rif.).
Quanto alla responsabilità solidale dei soci della società, il ricorso cita norme che nulla hanno a che vedere con l' oggetto della causa (art. 754 e 827 CO, 55 CC) o che presuppongono comportamenti delle persone che la sentenza impugnata non ha accertato (atto illecito e reato penale).
7.- Manifestamente inammissibili sono le critiche finali concernenti spese ed indennità per ripetibili, essendo la questione retta esclusivamente dalla procedura civile ticinese.
8.- Da queste considerazioni discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto siccome infondato. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e 159 cpv. 1 OG). Dato l'esito del gravame la domanda di assistenza giudiziaria di Lodovico Sacchetti diverrebbe attuale solo qualora non fosse possibile riscuotere le ripetibili dalla Elf Oil; in tal evenienza sarà la cassa del Tribunale federale a sopportarne la spese, versando al suo patrocinatore fr. 10'000.--.
Per questi motivi
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 9'000.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà per ripetibili della sede federale fr. 10'000.-- a Lodovico Sacchetti e fr.
10'000.-- complessivi a Vasco Sacchetti, Meinrado Della Chiesa e Vasa S.a.g.l. Qualora fosse impossibile riscuotere le ripetibili, la Cassa del Tribunale federale verserà all' avv. Sandro Stadler un onorario di fr. 10'000.--.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 febbraio 2001 VIZ
In nome della I Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,