BGE 96 IV 185
 
42. Estratto della sentenza 2 ottobre 1970 della Corte di cassazione penale nella causa Soldati contro Procura pubblica sopraccenerina del Cantone Ticino
 
Regeste
Art. 148 und 151 StGB
Unter einem schädigenden Verhalten, zu dem der Irrende bestimmt werden kann, ist jede Handlung, Duldung oder Unterlassung zu verstehen, die geeignet ist, eine Vermögensverminderung herbeizuführen (Erw. 2).
Art. 110, 251 und 317 StGB
Schriften, die geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Herstellung falscher Urkunden (Erw. 3).
 
Sachverhalt


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A.- Dal 1. settembre 1964 Curzio Soldati era alle dipendenze dello Stato in qualità di capooperatore del Centro elettronico. Egli aveva come mansione di dirigere l'ufficio operativo del Centro, che si suddivideva in 3 sezioni, cioé: il reparto perforazioni schede, il reparto operativo vero e proprio e il reparto informazioni. Era pure di sua competenza il rilascio ai contribuenti, che ne facevano richiesta, di estratti conto compilati dalle impiegate, firmati e timbrati dal capo-operatore.
Nel Cantone Ticino i dati delle imposte cantonali, dell'imposta per la difesa nazionale e dell'imposta di circolazione sono elaborati nel Centro elettronico secondo il sistema delle schede perforate. Oltre alla scheda programma determinante il metodo d'elaborazione occorrono diverse altre schede, specialmente la scheda indirizzo, che registra le generalità di ogni contribuente, e la scheda di calcolo per le operazioni concernenti il reddito, la sostanza, l'imposta preventiva, il riparto intercantonale, la motivazione e l'assoggettamento. La scheda di calcolo è compilata con perforatrice sulla scorta delle dichiarazioni fiscali inviate al Centro elettronico dagli Uffici di tassazione. L'elaborazione di queste schede e di altre ancora conduce in una prima fase del procedimento, da un lato, alla stampa della richiesta di acconto da trasmettere al contribuente, d'altro lato alla stampa delle schede debitori 1. I pagamenti eseguiti dal contribuente vengono registrati, sulla base della polizza postale di versamento, dalla perforatrice sulla scheda pagamento. In seguito, la scheda è messa in uno speciale contenitore. In determinati intervalli di tempo, le schede pagamento vengono elaborate meccanicamente, insieme alle schede debitori, da un operatore del Centro elettronico. È così che i pagamenti sono trascritti sulla parte inferiore della scheda debitori 1. Se i pagamenti corrispondono al debito fiscale, la scheda debitori è saldata. Il debito fiscale è allora considerato estinto, per cui non ci sarà né procedura di diffida, né procedura esecutiva.
B.- Soldati ha abusato della sua funzione di capo operatore del Centro elettronico, come si può dedurre dagli antefatti seguenti, che sono accaduti dal 1965 al 1969.
Egli ha sottratto le sue personali partite d'imposte cantonali, d'imposta per la difesa nazionale e d'imposta di circolazione, per un ammontare complessivo di Fr. 2'373.50, e le partite d'imposta cantonale di J. per un ammontare di Fr. 1490.30. Per tale intento, l'imputato ha sottratto dalle cassette le schede

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perforate concernenti le sue proprie partite d'imposta e quelle di J., evitando con ciò i richiami e la susseguente procedura esecutiva.
Inoltre, egli ha sottratto partite d'imposte cantonali, d'imposta per la difesa nazionale e d'imposta di circolazione, dovute da terze persone, allestendo personalmente le schede perforate di pagamento per questi contribuenti, benché non fossero stati effettuati i relativi versamenti. Queste schede, così elaborate, venivano unite alle altre e servivano agli operatori per saldare le schede debitori dei corrispettivi contribuenti. Con la perforazione di una o più schede pagamento fittizie, le schede debitori 1, e pertanto le partite dei contribuenti, risultavano pareggiate. I contribuenti così favoriti non ebbero in tal modo da pagare le loro imposte. In questo modo furono sottratte:
- le imposte cantonali dovute da B. per: Fr. 2 397.--
- le imposte cantonali dovute da D. per: " 183.30
- le imposte cantonali dovute da G. per: " 2 826.80
- le imposte cantonali, l'IDN e l'imposta di circo-
lazione dovute da N. per complessivi: "13 915.30
- le imposte cantonali, l'IDN e l'imposta di circo-
lazione dovute da Sc. per complessivi: " 4 888.20
- le imposte cantonali dovute da S. per: " 864.20
Nei casi B., N. e Sc., Curzio Soldati è proceduto in tale maniera per compensare i suoi debiti personali verso questi tre contribuenti con i debiti fiscali di quest'ultimi. Di fronte a loro, Soldati si avvalse del pretesto di pagare per loro le imposte dovute. Egli ha poi favorito i tre contribuenti D., G. e J. senza che essi ne sapessero qualcosa.
La Confederazione svizzera e il Cantone Ticino hanno subito un danno di circa Fr. 28 938,60.
C.- Soldati ha rilasciato un estratto conto del Centro elettronico del Dipartimento delle finanze alle persone suenunciate, nel quale erano attestati pagamenti di imposte che non furono mai eseguiti. Questi estratti conto, redatti nel modulo ufficiale del Centro elettronico, recavano in calce il timbro del Centro elettronico medesimo e la firma del capo operatore Soldati, rispettivamente furono allestiti su carta da lettera con l'intestazione del Centro elettronico.
D.- Il 28 aprile 1970, la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino confermava la decisione della Corte delle Assise correzionali che condannava Soldati alla pena di

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15 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, per causa di truffa di complessivi Fr. 28 938.60 e di falsità in atti secondo l'art. 317 CP.
E.- Soldati ha presentato ricorso per cassazione al Tribunale federale, chiedendo di annullare la decisione impugnata e di rinviare la pratica all'istanza precedente, affinché lo dichiarasse colpevole di truffa e di falsità in atti solo nel caso B. e lo condannasse ad una pena inferiore ai 12 mesi, con la sospensione condizionale durante un periodo di prova di 2 anni. Il ricorrente contesta di essersi reso colpevole di truffa negli altri casi, perché non ha ingannato alcuna persona fisica e non c'é stato atto di disposizione patrimoniale. Tanto meno esisterebbe, in questi casi, falsità in atti, poiché gli scritti redatti da lui non sarebbero stati destinati a provare il loro contenuto.
F.- Il Procuratore pubblico sopraccenerino ha proposto la reiezione del ricorso.
 
Considerando in diritto:
Questa opinione disconosce il fatto che la macchina elettronica può compiere un lavoro solo se esso è comandato secondo un programma elaborato dall'uomo, e che i dati forniti sono pure compilati dall'uomo. La macchina esegue, in definitiva, un lavoro programmato dall'uomo: essa compie un lavoro di elaborazione dei dati, di modo che l'uomo può fare assegnamento su un determinato risultato corrispondente al programma e ai dati informativi da lui forniti (v. P. SIDLER: Der Schutz von Computerprogrammen im Urheber- und Wettbewerbsrecht, Tesi Berna 1968, p. 5 e segg). Nel caso in esame, anche gli organi dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, in collaborazione con il Centro elettronico, si attendevano dall'ordinatore un risultato completo e fededegno. Tuttavia, la macchina non poteva prestare tale lavoro: in effetti, gli operatori, da un lato, non avevano alimentato la macchina con i dati necessari all'elaborazione automatica, il ricorrente avendo sottratto

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talune schede, d'altro lato, avevano fornito all'elaboratore elettronico dati che non corrispondevano alla verità. Come l'istanza precedente ha giustamente rilevato, furono ingannati, in ambedue i casi, oltre alla macchina, anche talune persone, cioé gli organi del Centro elettronico e dell'Amministrazione delle contribuzioni. Essi s'attendevano che l'elaboratore, sulla base del programma prescritto e dei dati comunicati specialmente dalle schede di calcolo e dalle schede di pagamento, fornisse informazioni fededegne, che permettessero di desumere se le imposte fossero state pagate dai singoli contribuenti completamente, oppure solo in parte, oppure non del tutto. Il ricorrente sottrasse dalle cassette le schede perforate concernenti le sue proprie partite d'imposta e quelle di J. e, negli altri casi, perforò schede di pagamento fittizie. Di conseguenza, egli e J. non sono affatto apparsi come contribuenti nel risultato finale dell'elaboratore elettronico, rispettivamente i debiti fiscali ancora esistenti degli altri contribuenti menzionati vennero annunciati come pagati. Naturalmente, gli organi statali che si servirono dell'elaboratore avevano sempre supposto che il risultato conseguito fosse completo e materialmente giusto, ciò che invece non si era avverato. Non si può pertanto negare che siano state ingannate delle persone.
Inconcludente si rivela il paragone fatto da Soldati con il funzionamento fraudolento di un apparecchio automatico, punibile, secondo il ricorrente, solo ai sensi dell'art. 151, non invece ai sensi dell'art. 148 CP, siccome verrebbe a mancare il rapporto intellettuale tra autore e vittima. Soldati pone a confronto due cose non paragonabili tra loro. L'apparecchio automatico accorda una prestazione a colui che lo mette in azione con una moneta, rispettivamente, nel caso dell'art. 151 CP, con un oggetto che per la forma e il peso sia analogo a una moneta, senza che il proprietario dell'automatico debba a sua volta essere direttamente attivo. Altrimenti si procede invece nel Centro elettronico. Prescindendo dal fatto che questa macchina non accorda a un terzo sconosciuto che la metta in funzione una prestazione effettuabile solo dietro pagamento, l'elaboratore elettronico lavora secondo un programma prescritto che si sviluppa in determinate fasi, introdotte e ordinate da operazioni eseguite dagli organi del relativo reparto amministrativo. Dopo che l'elaboratore ha assunto il programma tramite il lettore, gli operatori devono introdurre le schede indirizzo

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e le schede di calcolo per ottenere la tassazione del contribuente; i pagamenti effettuati dal contribuente vengono perforati sulle schede pagamento; in seguito, gli operatori devono introdurre le schede di pagamento, insieme alle schede debitori, nell'elaboratore elettronico per poter costatare se le imposte furono o no pagate. Come l'istanza precedente ha costatato in modo vincolante, gli operatori sono partiti dalla premessa che l'elaborazione elettronica delle schede indirizzo e delle schede di calcolo fosse completa e che il contenuto delle schede pagamento fosse conforme a verità. Queste erano anche le condizioni affinché l'elaboratore potesse dare un risultato completo e giusto. Gli addetti al Centro elettronico dovevano poter agire nella convinzione che alcun elemento anomalo, in particolare nessuna scheda fittizia o nessuna sottrazione di schede si fosse verificata. Per le macchinazioni poste in atto da Soldati, gli addetti al Centro, involontari partecipi della frode, sono incorsi in un errore, dovuto al fatto che da un lato mancavano le schede del ricorrente e di J. e che d'altro lato esistevano fra le schede di pagamento una serie di schede fittizie che non furono perforate sulla base di versamenti effettuati con polizze postali. Con ciò è chiaramente dimostrata l'esistenza del nesso causale tra gli inganni posti in atto dal ricorrente e l'errore commesso dagli operatori. Senza importanza è invece il fatto per cui il lavoro degli operatori - messo in relazione alla prestazione dell'elaboratore - rappresenti un ben piccolo contributo. Invero, senza il lavoro degli operatori anche la macchina non avrebbe potuto assolvere la sua specifica funzione di elaborare i dati ricevuti.
2. A torto il ricorrente contesta di aver compiuto un atto di disposizione del patrimonio delle persone ingannate. Senza le sue macchinazioni gli operatori, nei casi S. e J., avrebbero introdotto nell'elaboratore le schede indirizzo e le schede di calcolo come pure le altre schede perforate necessarie allo scopo. Per quanto concerne gli altri casi, gli operatori avrebbero impiegato, esclusivamente sulla base di schede postali di versamento, schede di pagamento perforate conformemente alla realtà. Le schede debitori del ricorrente e dei contribuenti da lui favoriti non sarebbero in tal caso risultate saldate; gli operatori avrebbero poi introdotto queste schede, non ancora saldate, nell'elaboratore elettronico per l'ulteriore procedura d'incasso (con eventuale diffida e precetto esecutivo). Le operazioni

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fraudolenti del Soldati impedirono però di alimentare l'elaboratore con le schede di tutti i contribuenti, rispettivamente indussero gli addetti a tali funzioni ad introdurre nella macchina schede che erano in parte fittizie. Ciò ebbe come conseguenza che il risultato del lavoro prestato dalla macchina nelle pratiche litigiose non ha reso necessario l'ulteriore procedimento, per cui fu tralasciato di eseguire l'incasso dei debiti fiscali per lo Stato. Soldati ha indotto gli operatori del Centro elettronico ad eseguire atti tali da causare una diminuzione del patrimonio statale. Dottrina e prassi predominanti sono consoni nell'affermare che una disposizione patrimoniale ai sensi dell'art. 148 CP può essere provocata anche omettendo un'azione che un terzo avrebbe eseguito, qualora non vi fosse stato inganno. Riferendosi a GERMANN, Das Verbrechen, p. 277, HAFTER, AT, p. 265, LOGOZ, Commentaire, N. 5 ad art. 148, la Corte di cassazione ha deciso nella sentenza inedita, in re Lauper, del 9 marzo 1956, che per atti pregiudizievoli ai quali può essere indotta la persona ingannata, deve essere intesa ogni azione, tolleranza od omissione, propria a causare una diminuzione patrimoniale.
Come ha asserito a più riprese la Corte di cassazione, non ogni menzogna espressa per iscritto costituisce formazione di di documento falso ai sensi della legge. Lo è soltanto, qualora lo scritto è destinato o atto a esporre e certificare il fatto mendace, in altre parole, a fornirne la prova (RU 88 IV 34). La qualifica di documento va già riconosciuta quando lo scritto, in concreto (RU 77 IV 176), sia destinato o atto a provare un fatto di portata giuridica (RU 95 IV 71). Non è tuttavia necessario che la

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prova venga fornita in modo completo e irrefutabile; anzi, è sufficiente che lo scritto abbia a comprovare il suo contenuto, fintanto che non si manifesti il contrario (RU 91 IV 7, 95 IV 71). Gli estratti conto consegnati da Soldati ai citati contribuenti certificavano l'avvenuto pagamento di imposte, dunque un fatto di indubbia portata giuridica, ciò che neppure il ricorrente contesta.
Gli estratti conto di cui si tratta, allestiti normalmente dal Servizio informativo del Centro elettronico e firmati dal capo operatore, sono per loro natura destinati a ragguagliare il contribuente sullo stato del suo debito fiscale. Essi non vengono inviati d'ufficio a tutti i contribuenti, ma solo a coloro che ne fanno domanda. Se questi estratti conto fossero destinati a comprovare - come una ricevuta - il pagamento delle imposte (vedi RU 76 IV 152), bisognerebbe inviarli ad ogni contribuente. Intanto, non esiste normalmente motivo per procedere in tal guisa, poiché il contribuente può provare i suoi pagamenti tramite la ricevuta postale, mentre la cedola della polizza di versamento è trasmessa - come prova dell'avvenuto pagamento - all'Amministrazione delle contribuzioni e al Centro elettronico. Se invece il contribuente non venisse in possesso di tale documento probatorio, sia perché lo abbia perso, sia perché un terzo abbia pagate le imposte per lui ed ha trattenuto presso di sè la ricevuta postale, può provare l'avvenuto pagamento con l'estratto conto ufficiale, almeno fintanto che non sia dimostrato il contrario.
Gli estratti conto, consegnati a N. e a Sc. da parte del ricorrente, possono essere in questo senso reputati documenti atti a provare un fatto di portata giuridica. Soldati, che era debitore dei due contribuenti, aveva promesso a quest'ultimi di pagare, a saldo dei suoi propri debiti verso di loro, le imposte che erano loro addebitate. Rimettendo ai due contribuenti degli estratti conto, nei quali figuravano come pagate le loro imposte, egli allestiva scritti atti a provare, fino alla dimostrazione del contrario, gli avvenuti versamenti di fronte ad eventuali pretese dello Stato. Si aggiunga poi che Soldati aveva un interesse al rilascio di questi estratti conto, dal momento che poteva, con ciò, simulare di aver pagato le imposte per i suoi creditori. Del resto, i documenti furono destinati dal ricorrente a provare in tal senso il fatto mendace dell'effettuato versamento. Ciò è pure illustrato dall'evenienza secondo cui Soldati, almeno per quanto

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concerne il caso N., allestì l'estratto conto senza che il contribuente glielo richiedesse. Irrilevante è il fatto che gli estratti conto attestavano soltanto il pagamento delle imposte, senza precisare che il versamento era effettuato da Soldati. L'allusione fatta da Soldati a RU 88 IV 35 non è pertinente, poiché in quella sentenza si trattava di una fattura con la quale si voleva comprovare l'esistenza di un credito, mentre in casu si tratta invece di un'attestazione di pagamento effettuato.
Ma anche gli estratti conto allestiti per D. e G. erano pure destinati a provare un fatto di portata giuridica, anche se lo stesso G. non poteva spiegarsi come ciò fosse accaduto, siccome egli sapeva di non aver ancora pagato le sue imposte. Quest'ultima circostanza non aveva però tolto allo scritto la sua idoneità a provare un fatto di portata giuridica e non escludeva la possibilità di impiegare, al momento opportuno, quell'estratto conto come mezzo di prova. Se si volesse negare allo scritto la qualifica di documento, perché G. sapeva del suo contenuto suppositizio, anche colui che facesse uso di un documento mendace, pur conoscendone il contenuto inveritiero, non potrebbe essere punito secondo l'art. 251 num. 1 cpv. 3 CP; ma, allora, questa norma perderebbe il suo senso. Non si può mettere in dubbio che gli scritti in parola erano atti a provare il loro contenuto con la motivazione secondo cui essi sarebbero inscindibili dagli atti in possesso dello Stato (richiami, interpellazioni, precetti esecutivi) e che quest'ultimi, essendo in contraddizione con gli scritti rilasciati dal Soldati, formerebbero la negazione di questi scritti medesimi, i quali a loro volta costituirebbero non la prova, ma l'antiprova del loro contenuto. Questa argomentazione del ricorrente ignora ad ogni modo che nella procedura di rigetto d'opposizione si può provare con documenti l'estinzione del debito (art. 81 cpv. 1 LEF) persino nei casi di tassazioni fiscali divenute effettive (a cui seguirono quindi i richiami, le interpellazioni e l'intimazione del precetto esecutivo). Ciò presuppone necessariamente una contraddizione tra gli atti prodotti nel corso della procedura dalle Autorità fiscali e l'atto fornito dall'escusso. Non per questo tuttavia può venir meno al documento presentato dall'escusso l'idoneità a provare un fatto di portata giuridica, anche se, per tale rispetto, si debba considerare dubbia la forza probante di tale atto. Quest'ultima però, a sua volta, non ha nulla a che fare con la sua destinazione atta a provare un

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fatto di portata giuridica (RU 81 IV 240/241). Nel resto occorre ancora rilevare che lo Stato può far valere le sue pretese anche senza procedere necessariamente per via esecutiva, ma rivolgendosi direttamente ai contribuenti, proprio come avvenne nei casi presenti, dopo conosciute le macchinazioni di Soldati.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata nella misura in cui punisce il ricorrente, ai sensi dell'art. 148 CP, nei casi D., G., S. e J.; la causa è trasmessa all'istanza precedente per nuova decisione, nel senso dei considerandi.