BGE 80 III 133
 
30. Sentenza 14 ottobre 1954 nella causa Vidoudez & Co.
 
Regeste
1. Art. 17 SchK G. Der Vermerk einer Abtretung der Forderung im Eigentumsvorbehaltsregister und der Bezug der Gebühr für diese Massnahme, die der Gläubiger nicht verlangt hatte, sind Verfügungen des Amtes, die nicht jederzeit, sondern nurbinnen der Notfrist von zehn Tagen angefochten werden können (Erw. 1).
Wer eine Abtretung der Forderung vermerken lassen will, hat die Abtretungsurkunde vorzulegen.
Die Aktenstücke, auf die sich die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes oder der Vermerk einer Abtretung der Forderung stützt, sind vom Amt aufzubewahren (Erw. 2).
 
Sachverhalt


BGE 80 III 133 (134):

A.- In data 30 giugno 1954 la ditta Vidoudez chiese all'Ufficio di Locarno l'iscrizione di due patti di riserva della proprietà stipulati con gli acquirenti Vogini e Dagosto. Fra le condizioni di vendita stampate a tergo dei relativi contratti figurava la seguente: "Il compratore prende notizia del fatto che il credito del venditore che risulta da questo contratto di vendita è ceduto - con tutti diritti derivanti da questo, in particolare la riserva della proprietà - alla Cooperativa di finanziamento dell'USRT a Basilea" (cifra 2). In ambedue i casi l'ufficio procedette non solo all'iscrizione del patto di riserva della proprietà, ma anche all'annotazione della cessione del credito e chiese alla venditrice il pagamento delle tasse per queste operazioni (conteggio 10 luglio 1954).
Con reclamo 17 agosto la venditrice si aggravò all'Autorità cantonale di vigilanza, adducendo che non aveva chiesto l'annotazione della cessione dei crediti, per cui l'ufficio non avrebbe dovuto procedervi ed esigerne la relativa tassa.
B.- Con decisione 27 settembre 1954 l'Autorità cantonale

BGE 80 III 133 (135):

di vigilanza respinse il reclamo in ordine, perchè tardivo, e nel merito, perchè l'operato dell'ufficio trovava la sua giustificazione nel patto di cessione menzionato dalle condizioni di vendita.
C.- La ditta Vidoudez ha deferito questa decisione alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale.
 
Considerando in diritto:
1. La ricorrente ha avuto conoscenza della criticata annotazione delle cessioni di credito il 2 luglio 1954. Il suo reclamo 17 agosto, diretto contro detta annotazione e contro il prelevamento della tassa relativa, era quindi tardivo, a meno che, come essa pretende, si trattasse d'un diniego di giustizia impugnabile in ogni tempo (art. 17 cp. 3 LEF). Ma così non è. L'annotazione nel registro dei patti di riservata proprietà e la riscossione della tassa per quest'operazione costituiscono dei provvedimenti dell'ufficio che, se non sono impugnati in tempo utile, crescono in giudicato. Di conseguenza, solo in base ad una nuova istanza, corredata da documenti comprovanti una modifica della situazione giuridica, l'annotazione censurata potrebbe essere sostituita con un'altra diversa annotazione. L'ufficio sarebbe incorso in un diniego di giustizia unicamente se avesse omesso l'annotazione senza indicazione dei motivi o se si fosse rifiutato di rettificare una svista manifesta. Nella fattispecie solo la seconda delle alternative prospettate può entrare in linea di conto. In realtà, non si tratta però d'una svista, l'ufficio avendo ritenuto, in base alle condizioni di vendita stampate a tergo del contratto, doversi ammettere che i diritti risultanti dal contratto erano stati ceduti dalla venditrice alla cooperativa di finanziamento. L'Autorità cantonale di vigilanza ha quindi a buon diritto dichiarato il reclamo tardivo.
2. Se non che la precedente giurisdizione non si è limitata a pronunciare l'irricevibilità del gravame, ma

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lo ha anche respinto nel merito. L'argomentazione addotta a tale proposito non può essere condivisa. Presupposto dell'annotazione d'una cessione di credito nel registro è la produzione in originale o in copia autentica dell'atto di cessione (art. 4 bis cp. 1 dell'OTF 23 dicembre 1953 che completa e modifica il regolamento concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà). Nella fattispecie l'atto di cessione non è stato presentato all'ufficio. Il fatto che l'acquirente, firmando il contratto di compravendita, aveva dichiarato di aver preso conoscenza della cessione dei diritti risultanti dal contratto (menzionata nelle condizioni di vendita) non supplisce all'atto di cessione, segnatamente quando, come in concreto, il contratto è stato steso su un modulo, di cui le parti contraenti possono aver usato inconsultamente. In un siffatto caso l'ufficio avrebbe quindi dovuto rifiutare l'annotazione anche se la venditrice l'avesse chiesta e, ad ogni modo, non avrebbe dovuto procedere all'annotazione che non era stata domandata.
Sembra inoltre che l'Ufficio di Locarno non si attenga alle disposizioni della precitata ordinanza anche ad altro riguardo. Dalla sua risposta alla lettera 2 luglio della venditrice si deve infatti concludere che non possiede i documenti sui quali poggiano iscrizione e annotazione, mentre l'art. 15 cp. 1 dell'ordinanza prescrive che tali documenti debbono essere conservati dall'ufficio.
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.