BGE 80 III 1
 
1. Sentenza 26 maggio 1954 nella causa Rusea.
 
Regeste
Gibt der Zahlungsbefehl nicht den richtigen Wohnort des Schuldners an, so ist er aufzuheben, auch wenn sich die richtige wie die angegebene Wohngemeinde im Kreis des Betreibungsamtes, von dem der Zahlungsbefehl ausgeht, befindet, jedoch zu einem andern Gerichtssprengel gehört.
 
Sachverhalt


BGE 80 III 1 (1):

A.- Maria Rusca ha escusso l'ing. Alfredo Rusca per ottenere il pagamento d'un credito di 280 fr. oltre accessori. Il precetto è stato notificato al debitore dall'Ufficio d'esecuzione del circondario di Lugano al domicilio indicato nella domanda di esecuzione: "c/o Pensione Gianella Montarina, Lugano".
Il debitore è insorto contro il precetto esecutivo adducendo, tra l'altro, di essere domiciliato a Agno, luogo dove avrebbe dovuto essere escusso.


BGE 80 III 1 (2):

Con decisione 7 maggio 1954 l'Autorità cantonale di vigilanza ha accolto il reclamo e annullato il precetto esecutivo per i seguenti motivi: Il precetto che non indica il reale luogo di domicilio dell'escusso dev'essere annullato, quando il comune indicato comporta diversa giurisdizione giudiziaria. Tale situazione si avvera in concreto, atteso che l'importo del credito in escussione è di competenza del giudice di pace e che diverse sono le giudicature per Agno e per Lugano.
B.- Maria Rusca ha deferito questo giudizio alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale. La ricorrente fa valere che non vi è motivo di annullare un precetto esecutivo quando il luogo della notifica e il luogo di domicilio del debitore si trovano nel medesimo circondario d'esecuzione.
 
Considerando in diritto:
È pacifico che il debitore è domiciliato a Agno. Questo comune è nel circondario d'esecuzione di Lugano, ma nella giurisdizione di Lugano-Campagna. Il comune di Lugano, dove il debitore è stato escusso, è invece nella giurisdizione di Lugano-Città.
Secondo la prassi costante del Tribunale federale, la giurisdizione competente ratione loci in materia di rigetto dell'opposizione è quella del luogo dell'esecuzione, ossia quella della sede dell'ufficio d'esecuzione che ha notificato il precetto; il debitore che non ha contestato la competenza dell'ufficio mediante un reclamo contro il precetto non può sollevare quest'eccezione nella procedura di rigetto (RU 76 I 46 sgg.). In concreto l'Ufficio di Lugano non era incompetente. Tuttavia, se non si annullasse l'esecuzione, il rigetto dell'eventuale opposizione dovrebbe essere chiesto al giudice di Lugano-Città, pur essendo il debitore domiciliato in un comune appartenente ad un'altra giurisdizione. Per evitare quest'inconveniente, si giustifica di applicare per analogia il principio di giurisprudenza sopra riportato anche alla fattispecie. L'annullamento

BGE 80 III 1 (3):

del precetto esecutivo deve quindi essere confermato, e ciò non perchè notificato da un ufficio incompetente, ma - come rettamente ha giudicato l'autorità cantonale - perchè contiene una falsa indicazione del luogo di domicilio del debitore.
La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.