BGE 96 I 91
 
17. Estratto della sentenza 11 marzo 1970 nella pratica Mossi & Conedera contro Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG e Calancasca SA
 
Regeste
Enteignung nach Bundesrecht.
2. Rechtsbehelfe des Eigentümers eines Grundstücks, das mit einer Leitungsdienstbarkeit für Elektrizität belastet ist, im Falle von Missbräuchen des Eigentümers der Leitung (Erw. 3).
 
Sachverhalt


BGE 96 I 91 (92):

A.- La ditta Mossi & Conedera SA e Rino Conedera sono comproprietari, nel comune di Arbedo, delle particelle N. 809 e N. 1051, che sono da tempo attraversate dalla linea ad alta tensione Roveredo-Castione, appartenente alle società Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG (in seguito: Laufenburg AG) e alla Calancasca SA.
L'elettrodotto ha costituito oggetto di diverse controversie. Già nel 1962, i comproprietari dei fondi avevano richiesto il suo spostamento per rendere possibile la sistemazione dei loro fabbricati. A richiesta delle proprietarie della linea, la pratica venne sospesa, una prima volta, per attendere l'approvazione del nuovo riparto di raggruppamento e, una seconda volta, per attendere la determinazione definitiva del tracciato della strada nazionale. I relativi piani vennero approvati nel 1967, ma la Calancasca SA rinviava ripetutamente una precisa presa di posizione.
I comproprietari dei fondi si rivolsero al Presidente della Commissione di stima del VII circondario, ma senza conseguire alcun pratico risultato. Si rivolgevano pertanto al Consiglio federale. Con lettera 26 gennaio 1970, la Laufenburg AG comunicava a detti comproprietari che, la linea essendo stata trasferita, il procedimento era divenuto privo di oggetto ed essa non poteva più essere tenuta ad alcun risarcimento. Il 17 febbraio 1970, il Dipartimento federale dei trasporti, delle

BGE 96 I 91 (93):

comunicazioni e delle energie, confermava a Mossi & Conedera che, secondo una comunicazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, l'elettrodotto era stato spostato in modo da evitare i fondi degli istanti; per cui il procedimento di espropriazione non poteva più essere intrapreso. A sensi dell'art. 63 LEspr., i rimanenti problemi erano di competenza del Tribunale federale, al quale i proprietari dei fondi erano invitati a rivolgersi direttamente.
B.- Con istanza fondata sull'art. 63 LEspr., Mossi & Conedera si sono rivolti al Tribunale federale, chiedendo che sia dichiarato aperto il procedimento di espropriazione, allo scopo di determinare l'indennità dovuta dalle ditte convenute. Essi fanno rilevare di aver subito gravi danni dall'impossibilità di poter disporre del fondo per ben 7 anni, causata dalle tergiversazioni delle ditte suindicate.
 
Considerando in diritto:


BGE 96 I 91 (94):

a) L'apertura di una nuova espropriazione, può essere richiesta anche dall'espropriato al Consiglio federale, nel caso di cui all'art. 50 cpv. 3 LIE, vale a dire qualora le circostanze rendessero desiderabile la modificazione dell'impianto.
In concreto, il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, si è però già espresso nel senso che, la Laufenburg AG e la Calancasca AG avendo già disposto il trasferimento della linea e liberato i fondi degli istanti, l'istanza è divenuta priva di oggetto. In questa sede è d'altronde superfluo stabilire se, nel caso particolare, altre premesse dell'art. 50 cpv. 3 LIE siano adempiute.
b) Qualora si consideri leso nei suoi diritti privati, il proprietario ha comunque la possibilità di adire il giudice civile. A tale riguardo esso ha anzitutto l'azione di responsabilità a'sensi degli art. 27 e segg. LIE, ma può promuovere anche l'azione possessoria e quelle di reintegra e di manutenzione; può eventualmente far valere accordi prestabiliti.
Nel caso particolare, i proprietari affermano di aver subito dei danni a causa dell'ingiustificato ritardo nel procedere al trasferimento della linea, e quindi di essere vittima di eccessi o abusi nell'esercizio della servitù gravante sul loro fondo. Una siffatta questione può essere giudicata solo sulla base della portata e del contenuto di tale servitù, così come risulta dall'accordo a suo tempo intervenuto fra le parti o loro predecessori, o come stabilito dall'atto di espropriazione (HESS, Kommentar p. 20 N. 23 e p. 408 N. 77). Questo accertamento nonchè quello riguardante gli eventuali danni subiti dagli istanti per effetto dell'intempestivo trasferimento della linea possono essere effettuati soltanto dal giudice civile (RU 44 I 40, 49 I 377). Ne consegue che gli istanti possono agire solo in tale sede.