BGE 106 Ib 63
 
12. Estratto della sentenza 23 aprile 1980 della II Corte di diritto pubblico nella causa S.A. Bianchi Battista c. Angelo Silini e Commissione federale dei fitti agricoli (ricorso di diritto amministrativo)
 
Regeste
Art. 3 Abs. 2 des BG über die Kontrolle der landwirtschaftlichen Pachtzinse vom 21. Dezember 1960.
 


BGE 106 Ib 63 (63):

Considerando in diritto:
Nei considerandi della decisione impugnata la Commissione federale rileva che l'aumento in questione può essere concesso unicamente ove la locataria (recte: locatrice) si trovi in condizioni particolarmente difficili oppure qualora essa, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, non riceva

BGE 106 Ib 63 (64):

più un fitto apparentemente equo e sufficiente. Aggiunge poi, precisando tali considerazioni nell'allegato responsivo, che l'elevato onere fiscale, dipendente dall'edificabilità dei fondi, non può essere addossato all'affittuario.
Le argomentazioni della Commissione federale, in quanto escludono la concessione dell'aumento del 20% per motivi fiscali, sono corrette e devono essere confermate. Infatti, benché possa apparire inopportuno gravare in modo eccessivo terreni che sono destinati a scopi agricoli, è altresì evidente che l'onere fiscale non deve essere trasferito sull'affittuario. Irrilevanti sono le cause dell'aggravio, ossia, in concreto, il fatto che esso sia legato alla persona del proprietario piuttosto che all'edificabilità dei fondi. In altre parole l'eccessivo onere fiscale non può essere assimilato ad un interesse legittimo del locatore o ad un altro motivo importante ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LCFA. Questa norma si riferisce unicamente a fattori inerenti alla natura intrinseca ed alla valorizzazione del terreno affittato, ossia a fattori tecnici d'investimento che contribuiscono in modo diretto al miglior sfruttamento agricolo. Essa prescrive inoltre che va tenuto conto equamente della situazione dell'affittuario, il che implica una ponderazione degli interessi delle parti. Ora, l'aumento dell'onere fiscale, sia esso dovuto all'edificabilità dei fondi o legato alla persona del proprietario, quindi indipendente da fattori di apprezzamento inerenti al vigneto in quanto tale, non può giustificare, tenuto conto delle considerazioni che precedono, l'aumento del fitto agricolo del 20% postulato dalla ricorrente. Occorre infine aggiungere che non è questa la sede per insorgere contro tassazioni eccessive e la pretesa arbitrarietà della legge fiscale cantonale.
La censura secondo cui la Commissione federale avrebbe interpretato troppo restrittivamente l'art. 3 cpv. 2, ultima frase, LCFA è pertanto infondata ed il ricorso deve essere respinto anche su questo punto.