BGE 100 Ib 190
 
30. Estratto della sentenza 3 luglio 1974 nella causa Canepa contro Azienda Elettrica Ticinese e altri
 
Regeste
Enteignung
Abgesehen vom Fall eines vom Enteigneten gestellten Ausdehnungsbegehrens im Sinne von Art. 12 EntG, können die enteigneten Rechte, die von der Behörde, welche das Enteignungsrecht verliehen hat, bestimmt worden sind, nicht Gegenstand eines Entscheides der Schätzungsbehörde bilden (Erw. 1).
2. Anmeldung der Forderungen des Enteigneten.
Bei der Anmeldung seiner Forderungen ist der Enteignete nicht zu einer rechtlichen Begründung verpflichtet; es genügt, dass er die Forderungen klar bezeichnet (Erw. 6).
3. Bestand und Betrieb einer Hochspannungsleitung auf einem benachbarten Grundstück; Entschädigungspflicht.
Von Ausnahmefällen abgesehen müssen die Nachbarn unter dem Gesichtspunkt von Art. 684 ZGB Bestand und Betrieb einer Hochspannungsleitung auf einem benachbarten Grundstück entschädigungslos dulden, weil diese keine solchermassen entschädigungspflichtigen Immissionen hervorzurufen pflegt (Erw. 7).
Fall, wo das Grundstück, auf dem sich die Hochspannungsleitung befindet, dem Eigentümer eines benachbarten Grundstückes gehört und wo die beiden Grundstücke wirtschaftlich und funktionell eine Einheit bilden: Verpflichtung des Enteigners zur Entschädigung der erlittenen Beeinträchtigung des benachbarten Grundstückes (Erw. 8).
 
Sachverhalt


BGE 100 Ib 190 (192):

Riassunto dei fatti:
In relazione con la costruzione di un elettrodotto, opera comune dell'Azienda Elettrica Ticinese, dell'Officina Elettrica Comunale di Lugano e delle Ferrovie Federali Svizzere, Alfonso Canepa riceveva l'avviso che tre particelle di sua proprietà, site ai "Monti di Sotto" in territorio di Mezzovico, sarebbero state gravate dalle seguenti restrizioni:
particella n. 3528, della superficie di mq 400: divieto di costruzione su un'estensione di mq 300;
particella n. 1018 di mq 4030: divieto di costruzione su una estensione di mq 1083;
particella n. 1014, di mq 4540: divieto di costruzione su una estensione di mq 20.
Canepa notificava il 17 febbraio 1971 alla Commissione federale di stima le seguenti pretese:
per la particella n. 3528: l'espropriazione totale;
per la particella n. 1018: un'indennità di Fr. 8.- per l'intera superficie del fondo;
per la particella n. 1014: un'indennità di Fr. 8.- per la parte gravata dalla servitù, e un'indennità di Fr. 9040.-- per la svalutazione della parte residua.
La Commissione federale di stima accordava un'indennità di Fr. 3.- al mq per le parti dei singoli fondi gravate dalla servitù, negando invece qualsiasi indennità per la svalutazione delle porzioni residue.
Con ricorso di diritto amministrativo Canepa ha impugnato tale decisione.
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il gravame.
 
Considerando in diritto:


BGE 100 Ib 190 (193):

Come la giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese rilevato, sotto riserva di una domanda di ampliamento formulata nel corso del procedimento (art. 12 e 13 LEspr), natura, ambito e contenuto dei diritti espropriati non sono determinati dagli organi cui è affidata la stima, ma dall'autorità che è competente per conferire il diritto d'espropriazione (art. 3 LEspr, 50 LIE) (RU 91 I 157 consid. 2; 95 I 603 consid. 3). Ora, le esproprianti, oltre il diritto di condotta, hanno espressamente chiesto l'imposizione di una servitù di non costruire lungo tutto il tracciato dell'elettrodotto, e la loro richiesta, peraltro non osteggiata dagli interessati nella pregressa procedura d'opposizione, è stata accolta con la decisione 20 ottobre 1965 dal Segretariato federale del Diparti. mento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia, cresciuta in giudicato e sulla quale non è più lecito tornare. Diverso sarebbe il caso soltanto se le esproprianti avessero ottenuto dall'autorità amministrativa un semplice diritto di condotta, e la domanda di ampliamento (art. 12 LEspr), nel senso di costituire e indennizzare immediatamente una servitù di non costruire, fosse stata presentata, nel termine per le notificazioni (art. 36, lett. b LEspr), dall'espropriato. In simile evenienza la Commissione federale di stima avrebbe dovuto esaminare, secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza (RU 98 Ib 437, consid. 3), se l'ampliamento dell'espropriazione entrasse in linea di conto.
4. Dei fondi 1014 e 1018 dell'espropriato, che formano un unico complesso (cfr. RU 95 I 306, consid. 6), il primo è costituito di un prato, che si inserisce come un terrazzo nella balza montana. Il secondo ne costituisce il prolungamento verso valle; il prato è assai più ripido, in parte cespugliato. L'elettrodotto attraversa e sovrasta, nella parte mediana, il fondo 1018; esso non tange invece che in minima parte, nell'angolo nord-est, la particella 1014. Per effetto della differenza di livello tra i fondi, i conduttori sono però molto visibili per l'osservatore che si trova sul pianoro del mappale 1014, davanti al quale vengono a trovarsi. Se l'elettrodotto si trovasse al di fuori della particella 1018, cioè corresse maggiormente a valle, esso non sarebbe praticamente visibile dal pianoro, o lo sarebbe molto meno.
Nel referto del 3 ottobre 1973, l'esperto ha concluso che la presenza dell'elettrodotto svaluta la particella 1014, segnatamente

BGE 100 Ib 190 (194):

la casa di vacanza che ivi sorge, perchè ne compromette in modo evidente il pregio e l'attrattiva, in particolare la vista prima indisturbata sulla valle del Vedeggio. Egli stima questo minor valore nell'importo di fr. 6000.--. Tale valutazione, in sè, non è contestata dalle esproprianti. Non manifestamente inficiata da errore e scevra di lacune o contraddizioni, la perizia vincola il Tribunale federale (RU 87 I 90; 94 I 291). Che la prossimità di un elettrodotto possa comportare un minor valore per le particelle site sul suo tracciato, è un dato di esperienza. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare nella recente sentenza EOS c/Cardinaux del 19 settembre 1973, tale svalutazione può intervenire anche se l'elettrodotto non limita le possibilità di costruire sul fondo; essa può essere notevolmente incisiva, allorquando il pregio del fondo dipende dalla sua situazione panoramica; anche le renitenze psicologiche di un eventuale compratore ad acquisire un terreno sito nelle immediate adiacenze di una linea ad alta tensione possono influire negativamente sul valore venale.
Ammesso, sulla scorta della perizia, l'intervento di una svalutazione, dev'essere esaminato se essa costituisca pregiudizio indennizzabile in virtù delle norme della legge sull'espropriazione.
L'obiezione è infondata tanto nelle premesse, quanto nelle conclusioni. Contrariamente all'opinione delle esproprianti, se la domanda dell'espropriato è basata sull'espropriazione dei diritti derivanti dai rapporti di vicinato, essa cade sotto la lettera a) dell'art. 19 LEspr. (RU 95 I 490, rubrum). Se la pretesa, invece, è fatta valere quale corrispettivo del minor valore della parte residua del fondo, essa cade sotto l'art. 19 lett. b LEspr. Comunque, e ciò è decisivo, la pretesa è stata tempestivamente fatta valere nella notificazione dell'l 1 febbraio 1971, nè l'espropriato era tenuto a fornire in quella sede la motivazione giuridica della sua richiesta.


BGE 100 Ib 190 (195):

7. a) In virtù degli art. 679 e 684 CC, il proprietario di un fondo può difendersi contro gli eccessi pregiudizievoli dell'uso del diritto di proprietà sul fondo vicino, segnatamente contro le immissioni dannose che non sono giustificate dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale. In linea di principio, tale diritto di difesa sussiste anche quando il proprietario vicino è l'ente pubblico, sia ch'egli agisca quale proprietario o in virtù della sua sovranità (RU 93 I 300 consid. 2). Tuttavia, se le immissioni pregiudizievoli provengono dall'esercizio di un impianto di pubblica utilità, conforme alla sua destinazione, e non possono essere evitate, o lo possono soltanto con un onere sproporzionato, l'azione civile di cessazione della turbativa è sostituita dalla pretesa di un'indennità, fondata in caso d'espropriazione sull'art. 5 LEspr (RU 93 I 302 consid. 4; 94 I 297 consid. 6 e rif; 96 II 348 ss, consid. 6). Secondo la più recente giurisprudenza, spetta al giudice amministrativo - ad esclusione del giudice civile - di pronunciarsi tanto sulla questione di sapere se sussiste lesione dei diritti di vicinato, quanto sulla questione dell'indennità (RU 94 I 298 s., consid. 7).
b) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la semplice presenza di una costruzione su di un fondo non origina immissioni ai sensi dell'art. 684 CC: queste ultime sono invece suscettibili d'insorgere in conseguenza del modo di utilizzazione o di esercizio di un impianto (RU 88 II 264, 334; 91 II 341 consid. 3; 97 I 357 c).
Ne viene che la semplice presenza di piloni e di conduttori di una linea ad alta tensione, costruita conformemente alle disposizioni legali, non ingenera, come tale, immissioni ai sensi dell'art. 684 CC. Per eventuali pregiudizi che la mera esistenza dell'impianto comportasse per le particelle vicine (quali, ad esempio, l'intralcio alla vista, o la compromissione della leggiadria del paesaggio) non può quindi fondarsi una pretesa di risarcimento per espropriazione dei diritti di vicinato.
Quanto alle immissioni risultanti dall'esercizio della linea ad alta tensione, che cadono di per sè nell'ambito d'applicazione dell'art. 684 CC, esse sono di scarsa rilevanza; non vi è in particolare da temere che un simile impianto sia oggettivamente fonte di pericolo serio, e considerazioni soggettive, seppur non completamente irrilevanti in materia di immissioni

BGE 100 Ib 190 (196):

(MEIER-HAYOZ, Commento ad art. 684 CC, n. 76), devono essere valutate con estrema cautela.
Se si tien conto del fatto che la costruzione di linee di trasporto dell'energia elettrica rientra nel novero del consueto, si deve concludere che, di massima, e fatta riserva di casi eccezionali, gli inconvenienti derivanti dalla vicinanza di un elettrodotto, nella limitata misura in cui cadono nell'ambito di applicazione dell'art. 684 CC, non possono essere considerati eccessivi ai sensi di quel disposto, e debbono pertanto essere tollerati senza indennizzo dai proprietari vicini.
Nella misura in cui fosse fondato sull'espropriazione dei diritti garantiti dall'art. 684 CC, il ricorso di diritto amministrativo dovrebbe quindi essere respinto.
Questa tesi è fondata.
Come il Tribunale federale ha già riconosciuto in RU 94 I 292 consid. 2, e implicitamente confermato in RU 98 Ib, 331 consid. l'deve distinguersi tra il caso, in cui l'espropriato possa invocare solo i diritti di difesa assicuratigli dall'art. 684 CC, ed il caso in cui, sia in virtù della conformazione o della estensione del suo fondo, sia in virtù di servitù attive che allo stesso competono, egli sarebbe stato in grado - se non fosse intervenuta l'espropriazione - di evitare il pregiudizio o di diminuirlo sensibilmente.
Certo, affinchè l'interessato possa avvalersi di un simile argomento, non basta ch'egli sia astretto a cedere terreno, o a consentire l'imposizione di diritti reali limitati sul suo fondo, cosi come non basta che oggetto d'espropriazione siano servitù attive, di cui il fondo beneficia. Ancora occorre che tra l'espropriazione che il proprietario subisce e la svalutazione della parte residua del fondo sussista un nesso causale adeguato, nel senso che debba ritenersi che - in assenza d'espropriazione - il pregiudizio intervenuto non si sarebbe potuto verificare secondo l'ordinario andamento delle cose (RU 98 Ib 207 e rif.; HESS, o.c. ad art. 19, N. 27). Tale nesso causale sufficiente dovrebbe essere negato, se Canepa fosse proprietario della sola particella N. 1014, e pretendesse fondarsi sulla

BGE 100 Ib 190 (197):

marginale espropriazione che concerne direttamente questo fondo, limitata a una ventina di metri quadrati sull'angolo nord-est, per reclamare l'indennizzo per la svalutazione che la costruzione dell'elettrodotto causa alla particella. E'infatti evidente che una simile svalutazione interverrebbe anche se l'elettrodotto non toccasse l'angolo di detto fondo, ma corresse immediatamente oltre il confine.
Ma tale nesso causale sufficiente dev'essere ammesso dal momento che l'elettrodotto occupa la parte centrale del N. 1018, che del primo fondo costituisce il prolungamento a valle. Le dimensioni di questa particella, e le sue condizioni altimetriche, ne facevano un elemento essenziale di protezione della vista che si gode dal pianoro del N. 1014, e si deve constatare che, se l'impianto sorgesse a valle della particella 1018, i pregiudizi da esso cagionati scomparirebbero, o quantomeno sarebbero ridotti in maniera essenziale.
Si deve pertanto riconoscere che la pretesa di risarcimento del minor valore del fondo residuo è, in casu, giustificata.