Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_126/2020
Sentenza del 20 marzo 2020
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa Disoccupazione UNIA,
Piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 gennaio 2020 (38.2019.57).
Visto:
la decisione del 15 luglio 2019, confermata su opposizione il 23 settembre 2019, emessa dalla Cassa Disoccupazione UNIA che non ha riconosciuto al ricorrente le indennità di disoccupazione siccome non presentava alcuna perdita di lavoro computabile,
il giudizio del 27 gennaio 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
il ricorso dell'11 febbraio 2020 (timbro postale) presentato contro il giudizio ticinese,
la comunicazione del 13 febbraio 2020 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,
che il Tribunale delle assicurazioni, illustrate le basi legali ritenute applicabili e le direttive della SECO, ha spiegato come debba essere ritenuto lavoro irregolare (senza perdita di lavoro computabile) un impiego negli ultimi 12 mesi il cui tempo mensile non superi il 20%,
che nella fattispecie la Corte cantonale ha accertato come nei mesi di febbraio 2019, gennaio 2019, dicembre 2018, ottobre 2018 e luglio 2018 l'assicurato ha registrato un'oscillazione superiore o inferiore al 20%,
che il ricorrente si limita a ripetere come non sia giusto per un cittadino svizzero non concedere le indennità di disoccupazione, soltanto perché nella fattispecie si presenta un'oscillazione di almeno il 20% sui salari mensili e che in concreto si sarebbero dovute calcolare le indennità procedendo a una media sui 12 mesi di busta paga,
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si rinuncia eccezionalmente dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 20 marzo 2020
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi