Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_945/2018
Sentenza del 16 marzo 2020
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Jametti, Koch,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. Assicurazione B.________,
patrocinata dall'avv. Patrick Gianola,
3. Assicurazione C.________,
patrocinata dall'avv. Maria Galliani,
opponenti.
Oggetto
Ripetuta truffa consumata e, in parte, tentata; principio della presunzione di innocenza,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 luglio 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.143+144+145).
Fatti:
A.
Con atto di accusa del 18 novembre 2015, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha deferito A.A.________ e il marito D.A.________ dinanzi alla Corte delle assise criminali per le imputazioni di ripetuta truffa, consumata e tentata, ripetuta falsità in documenti, incendio intenzionale e riciclaggio di denaro aggravato. Agli imputati era essenzialmente addebitato di avere a X.________, nel periodo dal 4 settembre 2002 al 16 maggio 2012, agendo in correità tra di loro, provocato dolosamente dei danni negli esercizi pubblici di loro proprietà allo scopo di ottenere risarcimenti indebiti dalle compagnie di assicurazione. Essi avrebbero in particolare causato quattro allagamenti del ristorante E.________, due allagamenti del ristorante F.________ e un incendio intenzionale presso il ristorante G.________. Questi esercizi pubblici sono situati a X.________, segnatamente sui fondi part. xxx e yyy di proprietà di A.A.________. Un lato del primo fondo, su cui sorge lo stabile E.________, è contiguo al riale Y.________. La seconda particella, su cui sorge l'edificio F.________, è per contro più arretrata dal corso d'acqua.
B.
Con sentenza del 27 marzo 2017, la Corte delle assise criminali ha prosciolto A.A.________ da tutte le imputazioni. Ha per contro riconosciuto D.A.________ autore colpevole di tentata truffa, falsità in documenti e incendio colposo.
C.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) dal Procuratore generale, dall'Assicurazione B.________ e da D.A.________. Con sentenza del 26 luglio 2018 la CARP ha parzialmente accolto i rispettivi appelli. Ha dichiarato entrambi gli imputati autori colpevoli di ripetuta truffa consumata e, in parte, tentata, nonché di incendio intenzionale. La Corte cantonale ha rimproverato loro di avere, nei mesi di settembre 2002, di agosto 2004, di luglio 2006, di giugno 2007, e nell'estate del 2009, a X.________, agendo in correità, notificato alle assicurazioni come danni naturali, rispettivamente, in due episodi, come danni provocati da artigiani intervenuti per dei lavori di ristrutturazione, degli allagamenti dei ristoranti E.________ e F.________ da loro stessi provocati dolosamente, riuscendo o tentando in tal modo di farsi indebitamente versare risarcimenti dalle assicurazioni. Ha inoltre addebitato loro di avere, il 27 maggio 2011, a X.________, agendo in correità, intenzionalmente lasciato su una piastra accesa della cucina del ristorante G.________ una pentola contenente pesce in cottura con l'aggiunta di sostanze infiammabili, cagionando in tal modo un incendio con danneggiamento del ristorante. In relazione a questo evento, agli imputati è stato altresì rimproverato di avere, agendo sempre in correità, notificato all'assicurazione come danno provocato per negligenza l'incendio doloso, riuscendo in tal modo a farsi versare un risarcimento indebito di fr. 25'000.--.
La CARP ha per contro prosciolto gli imputati dalle accuse di truffa in relazione a delle ipotesi di sopravvalutazione del danno, di falsità in documenti e di riciclaggio di denaro.
La Corte cantonale ha condannato A.A.________ alla pena detentiva di 24 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. L'imputata è inoltre stata condannata a versare, in solido con il marito, un'indennità complessiva di fr. 1'822'019.90, oltre interessi, all'Assicurazione B.________ e di fr. 463'984.20 all'Assicurazione C.________.
D.
A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 21 settembre 2018 al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di respingere sia l'appello del Procuratore generale sia quello dell'Assicurazione B.________ e di essere prosciolta da tutte le imputazioni. La ricorrente chiede inoltre che siano confermate le indennità riconosciute a suo favore nel giudizio di primo grado, che sia negato il parziale rimborso allo Stato del Cantone Ticino di quanto quest'ultimo ha anticipato per la sua difesa e che non siano posti a suo carico oneri processuali per la procedura di appello. Postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
F.
Con decreto presidenziale del 7 gennaio 2020 è stata respinta una domanda di conferimento dell'effetto sospensivo presentata il 28 novembre 2019 dalla ricorrente. Con un ulteriore decreto presidenziale dell'11 febbraio 2020, al ricorso è stato conferito d'ufficio l'effetto sospensivo limitatamente ad un punto del dispositivo della sentenza impugnata relativo al dissequestro dei fondi della ricorrente.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputata, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 142 V 590 consid. 7.2 pag. 598; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123). L'articolo pubblicato il 10 settembre 2019 su un quotidiano ticinese, concernente un'esondazione del riale Y.________ avvenuta nel giugno 2017, è successivo all'emanazione della sentenza impugnata e non può quindi essere preso in considerazione in questa sede.
3.
3.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1 pag. 503; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 367). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono quindi ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3 pag. 128; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 367). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 pag. 244; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178, 8 consid. 2.1 pag. 9).
3.2. Nella misura in cui, criticando l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, la ricorrente si limita ad esporre una sua diversa versione dei fatti senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame risulta di carattere appellatorio e deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile. Le spettava infatti confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti. La ricorrente richiama inoltre il principio della presunzione di innocenza, che tuttavia, riferito alla valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, non assume una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 e rinvii pag. 155).
4.
4.1. In un capitolo introduttivo intitolato "presupposti soggettivi preliminari", la ricorrente adduce che la situazione finanziaria dei coniugi A.________ sarebbe stata nella norma prima del verificarsi dei sinistri. Sostiene che le difficoltà economiche sarebbero sorte soltanto dopo gli allagamenti, a seguito dei mancati indennizzi da parte delle compagnie assicurative. Rileva inoltre ch'essi avrebbero sollecitato l'indizione del processo, ciò che sarebbe "sintomatico della loro intima convinzione soggettiva di innocenza". La ricorrente rimprovera inoltre alla Corte cantonale di avere violato la presunzione di innocenza per averle addebitato acriticamente i reati che sarebbero stati commessi esclusivamente dal marito, considerando la coppia come un'unica entità solo sulla base del vincolo matrimoniale.
4.2. Con queste argomentazioni di carattere generale, la ricorrente non si confronta specificatamente con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni i giudici cantonali sarebbero incorsi in una violazione del diritto, rispettivamente in una valutazione delle prove manifestamente insostenibile. La ricorrente disattende che la Corte cantonale ha negato che l'andamento dell'attività commerciale degli imputati fosse ottimo, accertando per contro che i sinistri avvenivano regolarmente in concomitanza con la diminuzione della loro disponibilità finanziaria. Contrariamente alla tesi della ricorrente, la CARP non ha d'altra parte fondato la correità degli imputati semplicemente sulla base del loro vincolo matrimoniale. Ha accertato ch'ella aveva sempre, sistematicamente, partecipato ai raggiri a danno delle assicurazioni, volti a garantire alla coppia un indebito profitto. La ricorrente omette al riguardo di considerare che è proprietaria dei fondi su cui sorgono i ristoranti, che gli imputati svolgono congiuntamente l'attività di esercenti nei loro esercizi pubblici e che la loro disponibilità finanziaria è stata valutata prendendo in considerazione sia i loro conti privati sia quelli della società E.________ SA, tramite la quale gestivano l'omonimo ristorante.
5.
5.1. La ricorrente contesta l'adempimento del reato di incendio intenzionale (art. 221 CP). Sostiene che dopo l'incendio, la padella da cui si è propagato il fumo, è rimasta per oltre un anno all'interno della cucina e si trovava in quel locale anche durante i lavori di pulizia e di tinteggiatura delle pareti, operazioni che hanno comportato l'utilizzo di solventi. Ritiene quindi che dalla presenza di tracce di sostanze infiammabili, rilevate dalle analisi effettuate sulla padella, non si potrebbe dedurre alcunché, considerati il tempo trascorso e l'assenza di accertamenti sullo stato di conservazione dell'utensile. Secondo la ricorrente, il fatto che la padella sia stata messa in un sacco della spazzatura dopo l'incendio, non esclude ch'essa possa essere stata contaminata con prodotti potenzialmente infiammabili in una fase precedente, in occasione delle operazioni di pulizia del locale. Rileva che, in base alle dichiarazioni concordanti di entrambi gli imputati, la pentola è stata lasciata sulla piastra accesa dal solo marito, sicché la Corte cantonale avrebbe dedotto a torto la sua colpevolezza nell'incendio dall'esistenza del legame matrimoniale. La ricorrente contesta poi che il cameriere, che aveva notato un "fumo acre" fuoriuscire dal ristorante ed ha chiamato i pompieri, abbia corso un reale pericolo per la sua incolumità. Al dire della ricorrente, se il cameriere avesse potuto verificare l'ampiezza effettiva della combustione, non avrebbe chiamato i soccorsi, essendo il tutto riconducibile a una semplice padella, dalla quale non è scaturito né fuoco né combustione importante.
5.2. Giusta l'art. 221 cpv. 1 CP, chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Secondo la giurisprudenza, l'elemento oggettivo del reato è realizzato laddove il fuoco abbia assunto proporzioni tali da non potere più essere dominato da chi l'ha appiccato. Questa condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta, purché la sua ampiezza non permetta più all'agente di dominarla (DTF 117 IV 285 consid. 2a; 105 IV 127 consid. 1; sentenza 6B_725/2017 del 4 aprile 2018 consid. 1.3). La questione di sapere se il fuoco ha assunto una tale estensione concerne l'accertamento dei fatti (DTF 117 IV 285 consid. 2a). Il reato di cui all'art. 221 cpv. 1 CP presuppone, oltre alla circostanza che l'autore abbia appiccato intenzionalmente l'incendio, ch'egli abbia causato un danno alla cosa altrui o, alternativamente, un pericolo per l'incolumità pubblica. Quest'ultima nozione si riferisce in modo generale a una messa in pericolo, anche relativamente indeterminata al momento dei fatti, di un qualsiasi bene giuridico protetto (DTF 117 IV 285 consid. 2a; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 1.3).
5.3. Con le suddette argomentazioni, la ricorrente si limita ad esporre una propria versione dei fatti, senza confrontarsi con gli accertamenti eseguiti dalla CARP, spiegando con una motivazione puntuale, conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni essi sarebbero chiaramente in contrasto con determinati atti o manifestamente insostenibili. La ricorrente sminuisce inoltre la portata dell'incendio scostandosi dai fatti accertati dalla Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio.
La precedente istanza ha accertato che, dopo il sinistro, la padella da cui era sprigionato l'incendio è stata messa in un sacco della spazzatura che a sua volta è stato riposto nella cantina del ristorante F.________. Ha quindi ritenuto inverosimile la tesi della ricorrente, secondo cui una contaminazione della padella con le sostanze infiammabili possa essere avvenuta incidentalmente durante le operazioni di pulizia. Limitandosi in questa sede ad addurre che l'inserimento della padella nel sacco potrebbe essere avvenuto dopo i lavori di pulizia eseguiti mediante prodotti potenzialmente infiammabili, la ricorrente si limita a prospettare un'ipotesi alternativa senza tuttavia sostanziare d'arbitrio la valutazione eseguita dai giudici cantonali. In modo sostenibile, la CARP ha valutato le tracce di sostanze infiammabili rilevate sulla pentola quale indizio di rilievo per ritenere che l'incendio era stato provocato con dolo, analogamente ai precedenti allagamenti, notificati indebitamente alle assicurazioni e parimenti messi in atto in concomitanza temporale con il peggioramento della situazione finanziaria degli imputati.
Quanto all'ampiezza dell'incendio, la Corte cantonale ha accertato che il cameriere H.________, sceso al ristorante per iniziare il suo turno di lavoro, appena ha aperto la porta dell'esercizio pubblico ha notato un fumo acre. Egli ha quindi chiuso immediatamente la porta e chiamato i pompieri, che sono intervenuti con una squadra dotata di apparecchi di protezione per la respirazione. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). In modo sostenibile, la CARP ha pertanto rilevato che la combustione aveva sprigionato un fumo di intensità tale per cui soltanto mediante una maschera antigas era possibile entrare nel ristorante e allontanare la pentola portandola all'esterno. La ricorrente tenta di sminuire la gravità dell'incendio, adducendo che vi sarebbe stata soltanto una propagazione di fumo, senza fuoco né combustione importante e che l'intervento dei pompieri sarebbe stato superfluo, trattandosi di una situazione governabile dal cameriere. La tesi, di natura appellatoria, è infondata. Come visto, l'incendio ha provocato un fumo intenso, tale da rendere necessario l'intervento dei pompieri, che hanno utilizzato maschere antigas. Esso ha quindi raggiunto proporzioni tali da non potere più essere spento da D.A.________, che l'aveva provocato e che aveva nel frattempo lasciato i luoghi. Il fatto che la combustione non abbia comportato forti fiamme non è al riguardo decisivo, essendo per contro di rilievo che l'incendio ha comunque provocato un fumo intenso e non era più domabile dall'autore (cfr. DTF 105 IV 127 consid. 1b pag. 130; TRECHSEL/CONINX, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3aed., 2018, n. 2 all'art. 221).
La Corte cantonale ha poi ritenuto adempiuto il presupposto del pericolo per l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 CP, considerato che il cameriere iniziava il suo turno di lavoro al ristorante in quel momento e rischiava di rimanere intossicato. La ricorrente contesta questa conclusione, asserendo che il fumo proveniente da una padella non comporterebbe un rischio reale di intossicazione. Con questa argomentazione, la ricorrente tenta di minimizzare l'ampiezza dell'incendio, scostandosi nuovamente dai fatti accertati dalla CARP e vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). È in effetti stato accertato che il fumo era intenso ed ha raggiunto il cameriere, che si apprestava ad iniziare il lavoro nel ristorante. A ragione la precedente istanza ha quindi riconosciuto un rischio per la sua salute, quand'anche relativamente indeterminato e verosimilmente non grave. Che la sua vita e la sua integrità non siano state messe in pericolo in modo concreto non è al riguardo determinante, giacché la ricorrente non è stata riconosciuta colpevole del reato, più grave, di incendio intenzionale qualificato ai sensi dell'art. 221 cpv. 2 CP (cfr., sulla portata di questa disposizione, DTF 123 IV 128 consid. 2a pag. 130).
Già si è detto che, contrariamente all'opinione della ricorrente, la Corte cantonale non ha nemmeno dedotto la sua colpevolezza semplicemente dal legame matrimoniale con il coimputato. La sentenza impugnata considera infatti una serie di circostanze, valutate complessivamente. La ricorrente disattende in particolare ch'ella è proprietaria degli immobili oggetto delle coperture assicurative, che svolgeva l'attività di esercente insieme al coimputato ed ha agito sistematicamente in correità con lui allo scopo di ottenere indebiti profitti dalle compagnie assicurative (cfr. consid. 4.2). Ritenuto che il coautore non deve necessariamente partecipare all'atto di esecuzione dell'incendio, non è rilevante sotto il profilo della correità che la padella sia stata concretamente lasciata sul fuoco (solo) dal marito (DTF 85 IV 130 consid. 3 pag. 133 seg.).
6.
La ricorrente contesta le truffe ai danni delle assicurazioni. Sostiene di essere estranea ai fatti incriminati, siccome tutte le pratiche assicurative sarebbero state seguite dal coimputato. Con questa censura non si confronta tuttavia con specifici accertamenti e valutazioni eseguiti dalla Corte cantonale e non spiega pertanto, in modo conforme alle esposte esigenze di motivazione, perché sarebbero manifestamente insostenibili. Al proposito, la CARP ha segnatamente accertato che la ricorrente ha firmato una dichiarazione di sinistro all'Assicurazione B.________ (cfr. sentenza impugnata, pag. 25 seg.) Ha inoltre accertato che la disponibilità finanziaria di entrambi gli imputati, valutata sulla base sia dei loro conti privati sia di quelli della società E.________ SA, dimostrava una concomitanza temporale tra i pretesi sinistri e la diminuzione dei loro averi patrimoniali. Perché alla luce di queste circostanze, e dell'insieme di quelle ulteriori considerate dalla Corte cantonale, una partecipazione della ricorrente ai reati sarebbe esclusa, non è spiegato nel gravame con una motivazione rispettosa degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
7.
Ai punti n. 34 e 35 del ricorso (pag. 35 segg.), la ricorrente sostiene che l'allagamento presso il ristorante F.________, del giugno 2009, sarebbe attribuibile all'idraulico I.________, che stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile. Rileva che l'idraulico avrebbe ammesso la sua responsabilità, salvo poi ritrattarla dopo che la sua assicurazione responsabilità civile aveva negato la copertura del sinistro a causa del mancato pagamento del premio. Adduce che, in ogni caso, la questione assicurativa sarebbe stata gestita esclusivamente dal marito.
Nuovamente la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio la propria versione dei fatti senza confrontarsi con i considerandi n. 8.5 (da pag. 23 a 27) e n. 11 (pag. 38 seg.) della sentenza impugnata, spiegando in che consiste l'arbitrio, rispettivamente la violazione del diritto. La ricorrente disattende in particolare che la Corte cantonale ha accertato che il ristorante F.________ è stato oggetto di due allagamenti, entrambi riconducibili alla foratura delle tubature, uno avvenuto tra il 9 e l'11 giugno 2009 e l'altro il 25/26 giugno 2009, ma che soltanto il secondo ha causato un danno ingente per il quale sono state fatte intervenire le assicurazioni. La CARP ha escluso la responsabilità dell'idraulico I.________, giacché la sua dichiarazione era del 15 giugno 2009 e non poteva certamente riferirsi al sinistro del 25/26 giugno 2009. Quanto all'asserzione secondo cui la pratica assicurativa sarebbe stata gestita esclusivamente dal marito, la CARP ha invero accertato che la dichiarazione di sinistro del 2 luglio 2009 all'Assicurazione B.________ è stata firmata dalla ricorrente. L'argomentazione ricorsuale non considera questi accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), e si appalesa pertanto inammissibile.
8.
8.1. La ricorrente contesta gli allagamenti del ristorante E.________ asseritamente riconducibili a fuoriuscite del riale Y.________. Ribadisce in modo generico che anche della gestione di questo esercizio pubblico si sarebbe occupato soltanto il marito e che, a lei riferite, nella sentenza impugnata si troverebbero unicamente l'indicazione della proprietà dell'immobile e il fatto che non avrebbe mai manipolato la saracinesca di entrata dell'acqua sul proprio fondo. Nuovamente, la ricorrente si limita ad una contestazione generale, senza considerare l'insieme degli elementi valutati dalla CARP e senza sostanziare quindi arbitrio alcuno. Disattende inoltre che i precedenti giudici hanno accertato che nemmeno il coimputato aveva mai manipolato la saracinesca e che, d'altra parte, non era la saracinesca posta all'entrata del canale ad essere problematica, ma semmai la vasca situata accanto alla cucina del ristorante.
8.2. Ai punti da n. 38 a 44 del ricorso (da pag. 39 a pag. 45), la ricorrente sostiene ancora con argomenti di carattere appellatorio che gli allagamenti sarebbero dovuti a cause naturali, riconducibili all'ingrossamento del corso d'acqua in caso di forti piogge. Adduce che gli imputati hanno fatto eseguire gli interventi consigliati dall'ing. J.________ e contesta l'accertamento della CARP, secondo cui il passaggio di materiali ingombranti dalla saracinesca/griglia posta in alto "è pressoché impossibile" sia in condizioni meteorologiche normali sia in caso di forti precipitazioni. Rileva che, comunque, il sistema di evacuazione dell'acqua dalla vasca avrebbe potuto essere otturato anche da materiali di piccole dimensioni. La ricorrente si diffonde poi in considerazioni sulla portata della servitù di roggia per forza motrice e irrigazione a carico del suo fondo, senza tuttavia trarne conclusioni di rilievo ai fini del giudizio, salvo quella, generica, per cui gli imputati non sarebbero stati completamente liberi di gestire il deflusso del corso d'acqua. Sostiene inoltre che gli allagamenti del ristorante E.________ sarebbero avvenuti in corrispondenza di precipitazioni intense e prevalentemente notturne, quando gli imputati dormivano. Adduce altresì che la saracinesca sarebbe stata costruita dai vicini proprietari dei fondi dominanti, che si sarebbero anche occupati della sua pulizia.
La ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni contenuti nel considerando n. 6 della sentenza impugnata (da pag. 12 a pag. 18), in cui la CARP ha spiegato le caratteristiche del sistema di evacuazione delle acque, l'eventuale problematicità circoscritta alla vasca accanto al ristorante, e gli obblighi di manutenzione (limitata alla pulizia della vasca) che incombevano agli imputati in veste di proprietari. Non sostanzia perciò le ragioni per cui le valutazioni della Corte cantonale sarebbero non soltanto opinabili, ma addirittura manifestamente insostenibili e pertanto arbitrarie. Né la ricorrente si esprime con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF sul considerando n. 9 della sentenza impugnata (pag. 29 segg.), in cui la CARP, sulla base di una valutazione complessiva, spiegata e motivata, dell'insieme degli elementi disponibili, ha concluso che un'origine naturale dei ripetuti allagamenti del ristorante E.________ era esclusa e che gli imputati avevano volutamente fatto in modo, o lasciato, che la griglia sul fondo della vasca si otturasse, affinché l'acqua straripasse.
La ricorrente rileva che i miglioramenti proposti dall'ing. J.________ sono stati eseguiti. Omette tuttavia di considerare che, nonostante gli allagamenti successivi, non sono comunque stati attuati gli ulteriori interventi per aumentare la sicurezza dell'impianto prospettati da K.________ e da L.________, incaricati dalle assicurazioni. Disattende nuovamente che l'eventuale problematicità del sistema di evacuazione dell'acqua non riguardava la saracinesca, ma semmai la vasca, la cui manutenzione incombeva agli imputati già prima che l'ing. J.________ valutasse l'impianto. Laddove richiama la corrispondenza temporale tra gli allagamenti e le precipitazioni intense, la ricorrente non considera che, secondo quanto accertato in modo vincolante dalla Corte cantonale, dal 2007 ad oggi il riale Y.________ non ha più provocato allagamenti al ristorante E.________ nonostante vi siano state forti precipitazioni, di intensità anche superiore rispetto a quelle rilevate nei giorni oggetto dei fatti incriminati. Non motivate conformemente alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, le censure ricorsuali sono inammissibili.
9.
9.1. La ricorrente nega la commissione del reato di truffa (art. 146 CP), segnatamente per quanto concerne l'adempimento del requisito dell'inganno astuto. Sostiene che le assicurazioni sarebbero state a conoscenza della situazione e degli ipotetici rischi legati alla presenza del corso d'acqua in contiguità con il ristorante E.________. Adduce che i sinistri precedenti non sarebbero stati sottaciuti agli assicuratori e che i valori dichiarati relativi ai mobili danneggiati corrisponderebbero alle valutazioni dei periti assicurativi.
9.2. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2 pag. 14). L'inganno dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia è data quando l'autore mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza particolari macchinazioni. Nel caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è ammessa laddove una loro verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è possibile o può essere eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando l'autore trattiene la vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede ch'essa tralascerà di effettuarla in virtù di un particolare rapporto di fiducia. L'elemento non è per contro realizzato quando la vittima dell'inganno avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione. La fattispecie non esige però che la vittima dia prova della massima diligenza possibile e prenda tutte le misure immaginabili per evitare l'errore. L'astuzia viene meno soltanto nel caso di leggerezza della vittima (DTF 142 IV 153 consid. 2.2.2 pag. 154; 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 81 e rinvii; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 2.3.1).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un falso annuncio di sinistro ad un'assicurazione allo scopo di ottenere indebitamente una prestazione assicurativa è, di principio, sempre astuto. Non si può infatti ragionevolmente esigere dall'assicuratore un obbligo di verifica troppo esteso. Ciò vale, di massima sempre, nel caso in cui siano fatti valere semplici danni bagatella, in cui il più delle volte una verifica implica una spesa sproporzionata, che non sta in un rapporto economico ragionevole con la prestazione richiesta (DTF 143 IV 302 consid. 1.3.4; sentenza 6B_725/2017, citata, consid. 2.3.2).
9.3. La ricorrente contesta in modo generico la realizzazione dell'inganno astuto, senza tenere conto dei fatti accertati dalla Corte cantonale, vincolanti per il Tribunale federale. La CARP ha infatti rilevato che gli imputati provocavano gli allagamenti in concomitanza con il verificarsi di forti precipitazioni, in modo da potere giustificare una maggiore presenza di detriti nella vasca posta accanto alla cucina. Ha altresì considerato che l'Assicurazione M.________, intervenuta per i primi due allagamenti, non aveva elementi per dubitare degli annunci di sinistro, in assenza di fatti analoghi precedenti. L'Assicurazione B.________, che ha indennizzato il terzo allagamento, aveva invece verificato tramite l'ing. J.________ il buon funzionamento dell'impianto dell'evacuazione delle acque a fronte dei precedenti sinistri. Quanto all'Assicurazione C.________, intervenuta per il quarto allagamento, essa aveva eseguito diversi sopralluoghi per verificare il corretto funzionamento del sistema, ritenendolo adeguato. Questi accertamenti, con cui la ricorrente non si confronta conformemente alle esposte esigenze di motivazione, sono determinanti sotto il profilo dell'esame dell'inganno astuto.
Nella fattispecie, non sono in discussione danni bagatella, ma importi ingenti. A giusto titolo, le assicurazioni opponenti avevano eseguito controlli e verifiche dell'impianto alla luce dei precedenti sinistri. Gli allagamenti provocati volontariamente dagli imputati nelle modalità esposte (così come la messa in scena dell'incendio) costituiscono d'altra parte macchinazioni truffaldine. In tali circostanze, considerato il loro modo di operare e il fatto che le assicurazioni intervenute per i sinistri successivi avevano verificato il corretto funzionamento dell'impianto, non si può ritenere ch'esse potessero evitare l'errore con un minimo di attenzione. Di conseguenza, la conclusione della CARP che ha ammesso l'adempimento del requisito dell'inganno astuto, non presta il fianco a critiche.
Nulla giova infine alla ricorrente sostenere che i valori dichiarati alle assicurazioni corrisponderebbero ai danni effettivamente subiti. La Corte cantonale non l'ha infatti condannata per avere sopravvalutato le poste dei danni, ma per avere notificato come danni naturali dei sinistri in realtà provocati dolosamente.
10.
10.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
10.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dalla ricorrente può essere accolta in considerazione della sua situazione finanziaria e del fatto che il gravame non appariva d'acchito privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). L'avv. Stefano Camponovo viene incaricato del suo patrocinio gratuito. Egli prospetta a questo titolo una nota professionale di complessivi fr. 13'504.95, indicando 60 ore e 40 minuti di prestazioni rimunerate a fr. 180.-- orari, comprese le spese e l'IVA. Il patrocinatore indica in particolare un onere di 57 ore per l'allestimento dell'allegato di ricorso. Si tratta di un dispendio eccessivo per la procedura in questa sede, considerato che il legale ha patrocinato la ricorrente già dinanzi alle istanze cantonali e conosceva quindi l'incarto. Non si giustifica pertanto di scostarsi dalla prassi di questa Corte, che riconosce di massima in casi analoghi un'indennità di fr. 3'000.--.
10.3. Non si assegnano ripetibili all'opponente Assicurazione B.________, che si è espressa unicamente sulla domanda di effetto sospensivo e che su tale aspetto è risultata per finire soccombente (cfr. art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta e alla ricorrente viene designato quale patrocinatore l'avv. Stefano Camponovo.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
La Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Stefano Camponovo un'indennità di fr. 3'000.--.
5.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 16 marzo 2020
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni