BGer 4A_411/2019
 
BGer 4A_411/2019 vom 10.03.2020
 
4A_411/2019
 
Sentenza del 10 marzo 2020
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Ezio Tranini,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Maria Galliani,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2019
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2018.4).
 
Fatti:
A. La C.________ SA, ora D.________ AG, ha concesso alla A.________ SA un credito in conto corrente di fr. 480'000.--, garantito da B.________ mediante costituzione in pegno di una polizza assicurativa intestata fiduciariamente alla E.________ SpA. B.________ ha in seguito revocato la garanzia, per cui la banca ha chiesto alla A.________ SA la copertura del debito. Per finire lo ha estinto la E.________ SpA, che ha pagato alla banca fr. 154'418.89. Essa ha poi ceduto a B.________ la pretesa di risarcimento verso la debitrice.
B. Con petizione del 9 luglio 2014 B.________ ha avviato una causa civile presso la Pretura di Lugano chiedendo che la A.________ SA fosse condannata a pagargli fr. 154'418.89 e che per tale importo fosse rigettata definitivamente l'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare in precedenza. La convenuta ha eccepito la nullità della costituzione in pegno della polizza assicurativa e delle cessioni di credito dalla C.________ SA alla E.________ SpA e da questa all'attore. Essa ha inoltre posto in compensazione un credito di fr. 970'080.-- cedutole dalla F.________ AG in liquidazione, asseritamente costituito da pretese di risarcimento verso l'attore, già vicepresidente di quella società, esuddiviso in fr. 212'644.-- di spese personali addebitate abusivamente alla società efr. 750'000.-- di perdita di guadagno per sottrazione di clienti e concorrenza sleale.
Il Pretore ha disgiunto l'azione principale dell'attore, ritenuta matura per il giudizio, da quella concernente il credito messo in compensazione dalla convenuta e ha limitato l'istruzione alla pretesa di fr. 212'644.--. Statuendo su reclamo della convenuta, il 18 novembre 2015 la III Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha annullato il giudizio di disgiunzione osservando che il Pretore avrebbe dovuto valutare nel seguito della procedura l'eventuale disgiunzione della pretesa di fr. 750'000.--, apparentemente fondata sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241).
C. Con sentenza del 17 novembre 2017 il Pretore ha accolto la petizione dell'attore, condannato la convenuta a pagare fr. 154'418.89 e rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo. Il primo giudice ha in particolare respinto l'obiezione di compensazione con la pretesa di fr. 212'644.--. Egli ha invece dichiarato irricevibile per incompetenza quella relativa alla pretesa di fr. 750'000.-- e rinviato la causa nel senso dei considerandi, nei quali ha spiegato che in materia di concorrenza sleale è competente la III Camera civile del Tribunale di appello in forza degli art. 5 cpv. 1 lett. d CPC e 48 lett. c n. 4 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL/TI 177.100). Il Pretore ha precisato che il rinvio è previsto dall'art. 125 lett. d CPC e che l'esecuzione della sentenza di primo grado rimane sospesa fintanto che la III Camera civile non si fosse pronunciata. L'esito di questa procedura non è noto.
Statuendo il 2 luglio 2019, la II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese ha respinto, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, l'appello della convenuta e confermato la sentenza del Pretore.
D. La A.________ SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 3 settembre 2019; chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la reiezione della petizione. Né B.________ né l'autorità cantonale hanno preso posizione.
 
Diritto:
1. Il ricorso è presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (76 cpv. 1 lett. a LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). La sentenza impugnata, emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), ha statuito definitivamente sulla conclusione principale dell'attore e sulla contro pretesa di fr. 212'644.-- messa in compensazione dalla convenuta; è perciò una decisione finale parziale (art. 91 lett. a LTF). Nulla muta a questa sua natura il rinvio della causa in materia di concorrenza sleale e la sospensione - invero piuttosto singolare - della sua esecutività in attesa della sentenza della III Camera civile ticinese.
Il ricorso in materia civile è perciòammissibile da l profilo dei summenzionati articoli, ma rimane riservato l'adempimento dei requisiti di motivazione posti a un ricorso al Tribunale federale.
2. Davanti alle istanze cantonali la ricorrente aveva sostenuto, tra l'altro, che la messa in pegno della polizza assicurativa nonché le conseguenti cessioni di credito dalla C.________ SA alla E.________ SpA e da questa all'opponente violavano il diritto italiano ed erano perciò nulle in forza degli art. 19 e 20 CO; nullità che a suo parere aveva come conseguenza l'assenza di legittimazione attiva dell'attore, che non poteva avere acquisito il credito per il quale agiva.
2.1. L'autorità cantonale, posto che il Pretore aveva rimproverato alla convenuta di non avere dimostrato la violazione del diritto italiano, ha ricordato che l'accertamento e l'applicazione d'ufficio del diritto straniero imposto dall'art. 16 LDIP non esime le parti dall'onere di sostanziare sufficientemente le proprie affermazioni; in particolare, in sede di appello, le allegazioni che non trovano riscontri nella sentenza impugnata. Essa ha giudicato generiche sotto questo profilo e irricevibili le censure d'appello della convenuta e ha pertanto confermato la decisione del Pretore di ammettere la legittimazione attiva dell'attore.
La prima parte del ricorso è volta contro queste considerazioni della sentenza impugnata. La ricorrente - inbreve - afferma di avere motivato sufficientemente il proprio appello, ribadisce la tesi della violazione del diritto italiano e della nullità degli atti in contrasto con esso e sostiene che anche la Corte d'appello ha leso l'art. 16 LDIP. Non è necessario esaminare queste censure, per i motivi che seguono.
2.2. In aggiunta alle considerazioni suesposte la Corte d'appello ha osservato che, per il Pretore, l'attore sarebbe stato legittimato a pretendere il pagamento anche secondo le norme sull'arricchimento indebito. Essa ha poi costatato nuovamente l'insufficienza delle critiche a tale riguardo della convenuta, che non si è confrontata con i presupposti degli art. 62 segg. CO e non ha contestato gli accertamenti del Pretore secondo i quali l'attore era rimasto proprietario della polizza e aveva pagato il debito con beni suoi. Il Tribunale di appello ha quindi ritenuto fondata la decisione del Pretore di ammettere la legittimazione attiva dell'attore anche nell'ipotesi che il mandato fiduciario e la costituzione in pegno della polizza assicurativa fossero stati nulli.
La ricorrente ritiene tale soluzione non " pertinente ". Spiega che l'azione per arricchimento indebito ha carattere sussidiario per rispetto a ogni altra azione possibile e che nel caso specifico ha la priorità quella che potrebbe avviare la E.________ SpA, la quale, se la cessione fosse nulla, sarebbe legittimata a chiedere la restituzione della somma pagata; contesta inoltre l'arricchimento, non essendo divenuta "proprietaria delle somme depositate".
Queste argomentazioni ignorano la motivazione dell'autorità cantonale riguardante l'insufficienza formale dell'atto di appello, con la quale la ricorrente non si confronta affatto; esse sono pertanto inammissibili. La conseguenza è che sul tema della legittimazione attiva il ricorso diviene inammissibile nel suo insieme. La motivazione subordinata dell'autorità ticinese qui in discussione è infatti alternativa e indipendente per rispetto a quella principale riassunta nel considerando precedente. Ebbene, quando una sentenza o parte di essa si fonda su più motivazioni di questa natura, il ricorrente deve contestarle tutte, con motivazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità; l'impugnativa può essere accolta soltanto se sono ammissibili e fondate le critiche volte contro ognuna delle motivazioni (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4).
3. S'è detto che il Pretore ha respinto la contro pretesa di fr. 212'644.-- che la convenuta ha messo in compensazione con il credito dell'attore. Il Tribunale di appello, dopo una breve introduzione sulla prova di fatti negativi, ha stabilito che tutte le censure che la convenuta muove contro tale giudizio sono irricevibili in applicazione degli art. 310 e 311 CPC. D'un canto perché, sebbene il Pretore avesse analizzato singolarmente le diverse posizioni del danno che compongono detta pretesa, la convenuta si è confrontata soltanto con quattro di esse. Dall'altro perché in merito a queste quattro posizioni la convenuta ha proposto soltanto critiche generiche e non si è confrontata puntualmente con gli accertamenti del Pretore, che sono riassunti succintamente nella sentenza impugnata.
La ricorrente dichiara di contestare "vigorosamente" tale rimprovero. Ma invece di motivare tale contestazione, con l'intento di dimostrare il buon fondamento delle proprie pretese di risarcimento, si addentra nell'esame di merito degli accertamenti di fatto compiuti dall'autorità cantonale, che considera errati e lesivi delle regole sulla valutazione delle prove. Anche queste censure non sono ammissibili, poiché la ricorrente non si cura per nulla della motivazione formale della sentenza e, soprattutto, non indica in quale parte dell'atto di appello avrebbe proposto le contestazioni che la Corte ticinese le rimprovera di avere omesso.
4. Ne viene l'inammissibilità del gravame. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non determinandosi sul ricorso, non è incorso in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 marzo 2020
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti