BGer 8C_148/2020
 
BGer 8C_148/2020 vom 25.02.2020
 
8C_148/2020
 
Sentenza del 25 febbraio 2020
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 gennaio 2020 (42.2019.38).
 
Visto:
la decisione dell'8 luglio 2019, confermata su reclamo il 18 ottobre 2019, con cui l'USSI ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali presentata da A.________, siccome l'interessata presentava un'eccedenza di reddito mensile e di sostanza computabile,
il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 gennaio 2020, che ha respinto il ricorso contro la decisione su reclamo,
il ricorso in materia di diritto pubblico con cui fra l'altro è allegata una dichiarazione del Comune di domicilio resa dopo l'emanazione del giudizio cantonale,
 
considerando:
che dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF), facoltà non ammissibile per le prove posteriori al giudizio impugnato (DTF 143 V 19 E. 1.2 pag. 22 seg.; 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548),
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),
che il diritto dell'assistenza sociale, prescindendo dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) e da alcune disposizioni della legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst; RS 195.1), peraltro non invocate, è retto dal diritto cantonale,
che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto una sua applicazione arbitraria (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
che l'eventuale rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente alla LPC o all'OPC-AVS/AI, non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 140 I 320 consid. 3.3 pag. 322; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_65/2012 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310),
che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
che la protezione dall'arbitrio (art. 9 Cost.) e il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) sono strettamente legati, quest'ultima trovandosi violata soltanto quando, tra casi analoghi, la cui similitudine va stabilita per quanto riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere, si presentano distinzioni sostanziali ingiustificate (DTF 142 V 316 consid. 6.1.1 pag. 323; 141 I 235 consid. 7.1 pag. 239 seg. e 141 I 153 consid. 5.1 pag. 157 con rispettivi rinvii; da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.2),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali, il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rilevato come le azioni di cui la ricorrente è in possesso, ella, fra le altre cose, non ha mai tentato di trasferire a terzi i titoli in questione,
che la Corte cantonale per le spese di alloggio, fondandosi sulle dichiarazioni al fascicolo, ha concluso come nell'abitazione abitassero cinque persone, e quindi la spesa effettiva dell'alloggio andasse suddiviso in cinque parti e conteggiato per 3/5,
che sotto il profilo dell'accertamento dei fatti, la ricorrente si limita a ridiscutere liberamente i considerandi del giudizio cantonale, senza pretendere a un carattere insostenibile o manifestamente inesatto,
che per il computo della spesa di alloggio la ricorrente evoca due giudizi cantonali per trarne un principio generale, ma non spiega precisamente - come dovrebbe - le ragioni per cui il suo caso si differenzia nella sua sostanza in maniera ingiustificata, senza peraltro pretendere un'applicazione arbitraria delle norme applicate dai giudici ticinesi,
che sulle azioni detenute personalmente, la ricorrente ancora una volta contesta i fatti stabiliti dal Tribunale cantonale delle assicurazioni come se il Tribunale federale fosse un'autorità di appello con libera cognizione in fatto e in diritto,
che tale modo di procedere non soddisfa le esigenze di motivazione di un ricorso al Tribunale federale,
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che in via eccezionale si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
 per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 25 febbraio 2020
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica:  Il Cancelliere:
Viscione  Bernasconi