BGer 6B_999/2018
 
BGer 6B_999/2018 vom 28.01.2020
 
6B_999/2018
 
Sentenza del 28 gennaio 2020
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Jacquemoud-Rossari, Muschietti,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Maria Galliani,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 4 settembre 2018 dalla Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(incarto n. 60.2018.136).
 
Fatti:
A. Il 21 settembre 2015 A.________ ha presentato una denuncia penale contro due ignoti agenti della polizia comunale di X.________, poi identificati in B.________ e C.________, per i reati di sequestro e rapimento di persona, subordinatamente coazione, abuso di autorità, lesioni gravi, subordinatamente semplici, e omissione di soccorso in relazione al trattamento subito da parte dei due agenti la mattina del 1° agosto 2015 presso la stazione FFS di X.________. Quel giorno, verso le 09.00, mentre stava acquistando un biglietto del treno, il denunciante sarebbe stato avvicinato dai due poliziotti che, dopo avere controllato le sue generalità, lo avrebbero condotto in un locale della stazione destinato alla polizia per essere perquisito. Dopo avergli fatto svuotare le tasche, gli agenti lo avrebbero obbligato a spogliarsi integralmente e lo avrebbero poi aggredito con schiaffi, pugni e calci. In seguito, prima di accompagnarlo e farlo salire su un treno diretto in Italia, gli avrebbero sequestrato un importo di EUR 140.-- senza rilasciargli alcuna ricevuta. Il denunciante ha contestualmente prodotto dei certificati medici rilasciati il 4 e il 5 agosto 2015 dall'Ospedale Sant'Anna di Como e l'8 agosto 2015 dall'Ospedale Regionale di X.________, che attestano la perforazione del timpano dell'orecchio destro.
B. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 23 febbraio 2017 l'allora Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere. Adita su reclamo da A.________, con sentenza del 15 settembre 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha accolto il gravame e annullato il decreto di non luogo a procedere, rinviando gli atti al magistrato inquirente per l'apertura dell'istruzione penale e la completazione dell'inchiesta.
C. Terminato lo svolgimento degli atti istruttori, il 22 febbraio 2018 il Procuratore pubblico (PP) ha comunicato alle parti la chiusura dell'istruzione penale, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono. Il 9 marzo 2018 A.________ ha presentato un'istanza probatoria, cui il PP non ha dato seguito. Con decisione del 23 maggio 2018, il magistrato inquirente ha decretato l'abbandono del procedimento penale. Ha essenzialmente rilevato l'assenza di riscontri oggettivi riguardo alla presenza dell'autovettura di servizio utilizzata dai due agenti di polizia alle ore 09.00 sul piazzale antistante la stazione ferroviaria.
D. Con sentenza del 4 settembre 2018 la CRP ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro il decreto di abbandono.
E. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 5 ottobre 2018 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla Corte cantonale per una nuova decisione. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, del principio "in dubio pro duriore" e degli art. 3 e 13 CEDU.
F. La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP e gli imputati chiedono di respingere il ricorso.
 
Diritto:
1. La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
 
Erwägung 2
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Non costituiscono però pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico. La persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico asseritamente manchevole difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenze 6B_307/2019 del 13 novembre 2019 consid. 3.1, destinata a pubblicazione; 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 1.3 e rinvii; 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; 138 IV 86 consid. 3.1; 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii). Nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 166.100), applicabile anche agli agenti comunali (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI). Di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI); il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI).
In concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti degli agenti di polizia sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico. Non si tratta pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (cfr. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.).
2.2. Cionondimeno, la giurisprudenza resa in applicazione degli art. 10 cpv. 3 Cost., 3 e 13 CEDU, nonché dell'art. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2) e dell'art. 13 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), riconosce alla persona che pretende in modo sostenibile di essere stata trattata in modo inumano e degradante da un funzionario di polizia il diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita (DTF 131 I 455 consid. 1.2.5; sentenza 6P.122/2006 del 12 agosto 2007 consid. 4.5, in: RtiD I-2008 pag. 727 segg.). La vittima di simili maltrattamenti ha il diritto di presentare una denuncia e di esigere un'inchiesta celere ed imparziale che sfoci, se del caso, nella condanna penale dei responsabili. Sulla base delle citate disposizioni, la vittima può inoltre fondare un diritto di ricorso (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 3.1.1; sentenza 6B_307/2019, citata, consid. 4). In concreto, il ricorrente adduce in modo sostenibile di avere subito un trattamento degradante da parte degli agenti di polizia interessati, che gli avrebbe pure provocato una lesione personale. Allo stadio dell'ammissibilità del ricorso, non occorre esaminare se gli atti denunciati siano lesivi delle citate disposizioni (DTF 138 IV 86 consid. 3.2; sentenza 1B_271/2012 del 6 settembre 2012 consid. 1.2.3). Il gravame deve pertanto essere vagliato nel merito.
 
Erwägung 3
3.1. Richiamando il principio "in dubio pro duriore", il ricorrente sostiene che, a torto, le autorità cantonali non avrebbero continuato il procedimento penale. Rimprovera loro di non avere svolto un'inchiesta effettiva ed approfondita, siccome avrebbero attribuito un peso eccessivo all'indicazione oraria del ricorrente relativa al momento dell'aggressione (ore 09.00), avrebbero trascurato il fatto che l'autovettura di servizio degli opponenti era ferma nei pressi della stazione prima delle ore 08:33:20 ed avrebbero omesso di considerare che il Comandante della polizia comunale aveva disatteso la richiesta del Ministero pubblico di eseguire gli accertamenti relativi agli spostamenti della pattuglia nel periodo temporale tra le ore 07.00 e le ore 12.00. Il ricorrente sostiene inoltre che le autorità cantonali avrebbero violato il suo diritto di essere sentito, siccome non avrebbero sufficientemente motivato le ragioni del rifiuto di assumere le prove da lui addotte con l'istanza probatoria del 9 marzo 2018, destinate ad approfondire gli aspetti legati all'elaborazione e alla conservazione dei dati informatici relativi alla geolocalizzazione del veicolo della polizia. Secondo il ricorrente, gli ulteriori accertamenti prospettati sarebbero rilevanti, siccome potrebbero dimostrare che i fatti incriminati si sarebbero svolti prima delle ore 09.00.
3.2. Il pubblico ministero dispone l'abbandono del procedimento penale in particolare se non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa o non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (cfr. art. 319 cpv. 1 lett. a e b CPP). La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con ritegno. Per contro, la procedura deve di massima essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.1.1).
3.3. Nell'ambito delle indagini, l'autorità inquirente ha chiesto al Comandante della polizia comunale, in particolare, di produrre i dati della geolocalizzazione dell'autovettura di servizio utilizzata dalla pattuglia in questione il 1° agosto 2015, nel lasso di tempo Nel decreto di abbandono, il PP ha ritenuto che alle ore 09.00 del 1° agosto 2015, "orario indicato con certezza" dal ricorrente, non vi sarebbe  "alcun riscontro oggettivo e documentale" sull'eventuale presenza dell'autovettura di servizio yyy, e quindi dei due agenti denunciati, presso la stazione ferroviaria di X.________. Il magistrato inquirente ha perciò succintamente abbandonato il procedimento penale, richiamando l'art. 319 cpv. 1 lett. a e b CPP. Statuendo sul reclamo del ricorrente, la Corte cantonale ha confermato la decisione del PP, rilevando altresì che questi avrebbe implicitamente respinto, siccome irrilevanti, le prove addotte con l'istanza probatoria,  "non potendo oggettivamente portare a conclusioni diverse rispetto a quelle fondate sulle spiegazioni del responsabile tecnico". La CRP ha invero riconosciuto che il veicolo yyy in dotazione quel giorno agli imputati era rimasto fermo sul parcheggio verso il lato nord della stazione FFS (almeno) dalle ore 8.30 alle ore 8.33. Ha tuttavia ritenuto irrilevante la circostanza, siccome il ricorrente aveva collocato i fatti in un momento successivo (alle ore 09.00). La Corte cantonale ha altresì rilevato che ulteriori dati informatici utili al "tracking" dell'autovettura non erano più recuperabili a seguito del cambiamento del sistema di registrazione dei dati sui veicoli della polizia, intervenuto l'11 aprile 2017.
3.4. Nel verbale di interrogatorio del ricorrente del 29 novembre 2017, richiamato dalle precedenti istanze cantonali e posto a fondamento delle loro decisioni, il ricorrente ha dichiarato che i fatti oggetto della denuncia si sono svolti Nella fattispecie, il tracciamento del veicolo yyy ha permesso di stabilire ch'esso era fermo nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria prima delle 08.33. Non è quindi di per sé possibile escludere che i fatti denunciati si siano svolti all'incirca una mezz'ora prima delle 09.00. In sede d'inchiesta dinanzi al Ministero pubblico è del resto stato chiesto al Comandante della polizia comunale di eseguire una serie di accertamenti concernenti il lasso di tempo dalle ore 07.00 alle ore 12.00, in particolare di fornire i dati della geolocalizzazione dell'autovettura di servizio per tale fascia oraria. Il "tracking" prodotto dal Comandante è tuttavia limitato ad un periodo attorno alle 08.30, senza che siano state chiarite le ragioni per cui alla richiesta del Ministero pubblico non è stato dato seguito in modo completo. In tali circostanze, non può ragionevolmente essere attribuita all'indicazione oraria del ricorrente (ore 09.00) una valenza decisiva, tale da rendere superflui ulteriori atti d'indagine per chiarire la fattispecie. Allo stadio dell'istruzione penale, la discrepanza tra l'ora indicata dal ricorrente e quella relativa allo stazionamento del veicolo di servizio nelle immediate vicinanze del luogo in cui si sarebbero svolti i fatti, non basta a fugare i dubbi sull'eventualità che un reato possa essere stato commesso in un arco temporale precedente, segnatamente prima delle 08.33. La differenza non è tutto sommato inconcepibile, ove si consideri che la procedura si trovava ancora nella fase istruttoria, ed avrebbe potuto essere ulteriormente delucidata. Ora, qualora la situazione probatoria o giuridica permanga dubbia e il reato possa essere grave, come è qui il caso, occorre continuare il procedimento penale (cfr. DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1 e rinvii).
3.5. Secondo la Corte cantonale, dal tenore del decreto di abbandono si potrebbero desumere i motivi per cui il PP ha implicitamente ritenuto irrilevanti le prove prospettate dal ricorrente con l'istanza probatoria del 9 marzo 2018 (interrogatorio del direttore della società fornitrice del sistema di registrazione dei dati della geolocalizzazione dei veicoli della polizia e perizia tecnico-informatica sull'effettiva irrecuperabilità dei dati mancanti). La motivazione del decreto di abbandono è però succinta ed è fondata esclusivamente sulla circostanza che i fatti si sarebbero svolti precisamente alle ore 09.00, quando l'autovettura della polizia non si sarebbe più trovata presso la stazione. La Corte cantonale ha sostanzialmente confermato questa conclusione. Tuttavia, per i motivi precedentemente esposti, la divergenza con l'ora indicata dal ricorrente non è di per sé sufficiente per giustificare l'abbandono del procedimento penale. Spetterà quindi se del caso al PP valutare nuovamente le prove addotte e pronunciarsi al riguardo nel seguito della procedura.
3.6. Alla luce di quanto esposto, confermando il decreto di abbandono, la Corte cantonale ha disatteso il principio "in dubio pro duriore" e l'art. 319 CPP, non essendo allo stadio attuale ancora possibile ritenere che non esiste alcun indizio di reato tale da giustificare la promozione dell'accusa (cfr. art. 319 cpv. 1 lett. a CPP) o che gli elementi costitutivi di reato non sono manifestamente adempiuti (art. 319 cpv. 1 lett. b CPP). Tenuto conto del diritto del ricorrente ad un'inchiesta effettiva e, se del caso, ad una procedura giudiziaria, la causa deve essere rinviata alla CRP, affinché annulli il decreto di abbandono e disponga la continuazione del procedimento penale.
4. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla CRP per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli opponenti privati (art. 66 cpv. 1 LTF). Lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 4 settembre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello è annullata. La causa le è rinviata per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico di B.________ e di C.________, in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 gennaio 2020
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni