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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_1060/2019
Sentenza dell'8 gennaio 2020
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Marco Armati,
opponente.
Oggetto
provvedimenti cautelari (protezione dell'unione coniugale),
ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2019.129/130).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decreto cautelare 4 novembre 2019 emanato in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da B.________ nei confronti del marito A.________, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 200.-- mensili per la moglie, di fr. 958.-- mensili per la figlia C.________ e di fr. 1'135.-- mensili per la figlia D.________.
Mediante sentenza 28 novembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di A.________. La Corte cantonale ha annullato il decreto cautelare pretorile per quanto riguarda il contributo alimentare nei confronti della moglie e rinviato gli atti al Pretore affinché emani su tal punto un giudizio motivato. Per quanto riguarda invece i contributi di mantenimento nei confronti delle figlie, i Giudici cantonali hanno osservato che le conclusioni volte alla loro riduzione non erano quantificate e risultavano quindi inammissibili.
2.
Con ricorso 21 dicembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di stralciare il contributo alimentare in favore della moglie e di ridurre quello per le figlie. Egli chiede anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). La sentenza qui impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); nei motivi del gravame essa deve quindi indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Il rimedio all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente non lamenta infatti alcuna lesione di diritti costituzionali ed omette di misurarsi con le argomentazioni contenute nel giudizio cantonale.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Indipendentemente dalla pretesa indigenza, la (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 gennaio 2020
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini