BGer 5A_533/2019
 
BGer 5A_533/2019 vom 09.12.2019
 
5A_533/2019
 
Sentenza del 9 dicembre 2019
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
patrocinate dall'avv. Marzia Borradori-Vignolini,
opponenti.
Oggetto
trasferimento di un minore all'estero, modifica della custodia, delle relazioni personali e del contributo
di mantenimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2019 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2018.99/100/101).
 
Fatti:
 
A.
A.a. C.________ è nata nel 2009 dalla relazione tra A.________ e B.________. I genitori sono separati dall'autunno del 2009. Essi esercitano l'autorità parentale sulla figlia in modo congiunto. La minore è affidata alla madre. Il padre ha un diritto di visita (un fine settimana ogni quindici giorni e un pomeriggio settimanale, conformemente ad una decisione 16 dicembre 2016 dell'Autorità regionale di protezione n. 10 sede di Locarno) e versa per la figlia un contributo alimentare pari a fr. 700.-- mensili.
A.b. Il 22 marzo 2016 A.________ ha domandato l'affidamento (esclusivo, subordinatamente alternato) della figlia. Il 22 aprile 2016 B.________ ha chiesto di essere autorizzata a trasferire la figlia all'estero, ad Amsterdam. Il 24 gennaio 2017 C.________, rappresentata dalla madre, ha chiesto un aumento del suo contributo di mantenimento.
Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha respinto le istanze di A.________ e di B.________ e ha invece parzialmente accolto la petizione di C.________, aumentando il suo contributo alimentare a fr. 1'225.-- dal gennaio 2017 all'aprile 2021 e a fr. 1'350.-- fino alla maggior età o al termine della sua formazione.
B. Mediante sentenza 23 maggio 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello di A.________ volto ad ottenere l'affidamento (esclusivo, subordinatamente alternato) della figlia. I Giudici cantonali hanno invece parzialmente accolto l'appello di B.________ e C.________: essi hanno autorizzato la madre a trasferire la figlia all'estero al momento in cui sarà esecutiva la nuova decisione che regola, dopo la partenza, il diritto di visita paterno ed il contributo di mantenimento della minore, rinviando appunto gli atti al Giudice di prime cure affinché statuisca su questi due punti, e hanno stabilito che, fino alla partenza, le relazioni personali rimangono disciplinate dalla decisione 16 dicembre 2016 dell'autorità di protezione ed il contributo alimentare è fissato a fr. 1'375.-- mensili dal gennaio 2017 al dicembre 2018 e a fr. 1'350.-- mensili dal gennaio 2019.
C. Con ricorso 27 giugno 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di rifiutare il trasferimento della minore all'estero e in via principale di affidare la figlia al padre, in via subordinata di affidarla ad entrambi i genitori alternativamente (con il versamento da parte sua di un contributo alimentare parziale di fr. 612.50 mensili fino all'aprile 2021 e poi di fr. 675.-- mensili fino alla maggior età della minore) e in via ancor più subordinata di affidarla alla madre (con la conferma del contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto).
Non sono state chieste determinazioni.
 
Diritto:
1. La sentenza cantonale impugnata non pone fine al procedimento (v. art. 90 LTF), dato che statuisce soltanto su talune conclusioni delle parti (conclusioni che, seppure introdotte mediante tre istanze separate, non possono più essere giudicate indipendentemente dalle altre nel senso dell'art. 91 lett. a LTF) e rinvia per il resto l'incarto all'autorità di prima istanza. Essa costituisce quindi una decisione incidentale notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione (v. art. 92 LTF), unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 144 III 253 consid. 1.3; sentenza 5A_1054/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3). Se il ricorso immediato non è ammissibile, la decisione incidentale può essere impugnata mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influisca sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
1.1. Il pregiudizio dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di natura giuridica e non deve potere essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 141 III 80 consid. 1.2). Il fatto di incorrere nel pagamento di una somma di denaro non è in linea di principio suscettibile di causare un danno di natura giuridica (DTF 138 III 333 consid. 1.3.1), dato che l'interessato può versare l'importo litigioso e poi ottenerne la restituzione se alla fine dovesse vincere la causa. Invece, una decisione che modifica la sorte dei figli può provocare un tale pregiudizio, poiché, anche emanando una decisione finale favorevole al ricorrente, egli non potrebbe essere compensato retroattivamente per l'esercizio delle prerogative parentali di cui è stato privato durante il periodo già trascorso (sentenze 5A_401/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 2.1.1 e 5A_52/2018 del 7 marzo 2018 consid. 1.2, che rinviano alle DTF 137 III 475 consid. 1 e 120 Ia 260 consid. 2b). Spetta al ricorrente dimostrare che tali condizioni siano adempiute, fatti salvi i casi in cui queste risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii).
Nel caso concreto il ricorrente, non avendo riconosciuto la natura del giudizio qui contestato, non si è pronunciato sulla questione del danno irreparabile.
Tale pregiudizio non risulta in modo manifesto nemmeno dalla decisione impugnata o dalla natura della causa. La situazione della figlia non viene infatti per il momento modificata (a differenza, ad esempio, dei casi 5A_52/2018 del 7 marzo 2018 consid. 1.2; 5A_714/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 1.2; 5A_131/2016 del 25 aprile 2016 consid. 1.1; 5A_303/2012 del 30 agosto 2012 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 138 III 565) : fintanto che non sarà esecutiva la decisione che regola il contributo di mantenimento della minore ed il diritto di visita paterno dopo la partenza, la figlia continua infatti a risiedere in Svizzera ed il ricorrente continua a poter esercitare le relazioni personali conformemente alla decisione 16 dicembre 2016 dell'autorità di protezione. Quanto all'aumento del contributo di mantenimento della minore, esso rappresenta soltanto un danno economico.
1.2. Se la prima delle due condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è in concreto data poiché l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, con riferimento al secondo presupposto è necessario rilevare che, qualora esso non sia manifesto, spetta al ricorrente dimostrare che l'immediata pronuncia di una decisione finale permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Egli deve in particolare indicare quali prove - già offerte o richieste - devono ancora essere assunte e per quale motivo esse creerebbero almeno uno dei citati inconvenienti (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). Giova inoltre ricordare che il ricorso immediato al Tribunale federale contro una decisione incidentale per motivi di economia processuale secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ha carattere eccezionale e va ammesso in modo restrittivo (DTF 134 III 426 consid. 1.3.2).
In concreto dalla decisione impugnata risulta che il proseguo dell'istruttoria da parte del Giudice di prime cure comporterà l'assunzione delle prove necessarie per definire le modalità e la frequenza di esercizio del diritto di visita paterno, tenuto conto della distanza, e per chiarire la futura situazione economica di madre e figlia nel nuovo luogo di residenza all'estero. Non appare tuttavia manifesto che tale ulteriore procedura probatoria sarà defatigante o dispendiosa, né il ricorrente, che come detto non ha riconosciuto la natura dell'impugnata sentenza, lo pretende.
2.  Da quanto precede risulta che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela inammissibile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili alle opponenti, le quali non sono state invitate a presentare una risposta al ricorso e non sono quindi incorse in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 dicembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini