BGer 9C_576/2019
 
BGer 9C_576/2019 vom 05.12.2019
 
9C_576/2019
 
Sentenza del 5 dicembre 2019
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata da Lex et Iustitia Coronelli Signora Lucia Coronelli,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 agosto 2019 (33.2019.7).
 
Visto:
il giudizio del 19 agosto 2019 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il gravame del 10 settembre 2019 (timbro postale),
il decreto dell'11 settembre 2019 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, è stato assegnato un termine scadente il 26 settembre 2019 per versare un anticipo spese di Fr. 500.-,
la domanda di assistenza giudiziaria del 17 settembre 2019 della ricorrente,
lo scritto integrativo del 6 ottobre 2019 della ricorrente,
il decreto del 25 ottobre 2019 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e assegnato un termine suppletorio non prorogabile di 10 giorni a ricezione del decreto per versare l'anticipo spese di fr. 500.-, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF),
che il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie, atteso che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF),
che, se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 terza frase LTF),
che la ricorrente non ha operato l'anticipo spese entro il termine suppletorio improrogabile a lei impartito (art. 48 cpv. 4 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso deve essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 dicembre 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi