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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_866/2019
Sentenza del 12 novembre 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano,
B.________AG.
Oggetto
calcolo del minimo d'esistenza,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2019.72).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'esecuzione promossa da B.________AG nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 27'727.10, il 28 agosto 2019 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha segnatamente determinato che il minimo d'esistenza mensile dell'escussa è pari a fr. 2'011.70.
Con sentenza 23 ottobre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto da A.________ avverso il calcolo effettuato dall'UE. La Corte cantonale ha in particolare osservato che, nell'ambito del pignoramento dei redditi, non si tiene conto né dei premi per l'assicurazione complementare contro le malattie (non ritenuti indispensabili ai sensi dell'art. 93 LEF) né di asserite spese indispensabili legate alla salute che non sono state dimostrate.
2.
Con ricorso 31 ottobre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo " il riconoscimento della rata reale del premio della cassa malati ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio è privo della firma manoscritta della ricorrente. Dato l'esito della presente procedura, si può tuttavia rinunciare ad impartire un termine per sanare tale vizio (v. art. 42 cpv. 5 LTF).
4.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
Il rimedio all'esame non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF. La ricorrente, infatti, non si misura minimamente con i dettagliati e pertinenti argomenti esposti nella sentenza impugnata e non spiega in che modo essa sarebbe contraria al diritto, ma si limita ad elencare i motivi alla base delle difficoltà economiche della propria famiglia.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 12 novembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini