BGer 4A_509/2019
 
BGer 4A_509/2019 vom 05.11.2019
 
4A_509/2019
 
Sentenza del 5 novembre 2019
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________Srl,
patrocinata dall'avv. Francesco Ceruti,
ricorrente,
contro
B.________Sagl,
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,
opponente.
Oggetto
contratto di compravendita,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2018.118).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto con sentenza 23 luglio 2018 sia la petizione inoltrata dalla A.________Srl per ottenere la condanna della B.________Sagl al pagamento di euro 19'755.34, sia la domanda riconvenzionale con cui la convenuta ha chiesto di condannare l'attrice a versarle euro 8'610.-- per l'acquisto di due orologi.
2. Con sentenza 9 settembre 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello con cui la A.________Srl chiedeva la reiezione della domanda riconvenzionale.
3. La A.________Srl è insorta al Tribunale federale con ricorso dell'11 ottobre 2019 con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e l'accoglimento dell'appello. Dichiara di impugnare la sentenza cantonale " per un inesatto accertamento dei fatti e violazione di diritto " e che l'atto ricorso " nella denegata ipotesi in cui il ricorso in materia civile non fosse ammissibile " va considerato come un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4.
4.1. Poiché il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).
4.2. In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Infatti la ricorrente, laddove non si limita a lamentare una violazione del CPC (e quindi di una semplice legge federale), si confronta solo in parte con i dettagliati considerandi della sentenza impugnata, propone una propria appellatoria lettura delle risultanze istruttorie e nega in modo apodittico l'incontro, constatato dall'autorità cantonale, avvenuto nel negozio dell'opponente.
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 novembre 2019
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti