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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_383/2018
Sentenza del 9 ottobre 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Hänni,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Carmelo Seminara,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
Oggetto
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2013-2014,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 26 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2017.12-13).
Fatti:
A.
A.________ ha per scopo l'esercizio di ogni attività di carattere fiduciario. Nei periodi fiscali in discussione, B.B.________ ne era l'amministratrice unica. Il [...] 2015 la società ha indicato di aver trasferito la sede da W.________ (TI) a X.________ (GR).
Con decisioni dell'11 luglio 2016, l'Ufficio tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha notificato alla A.________ le tassazioni relative all'imposta cantonale e all'imposta federale diretta per i periodi fiscali 2013 e 2014. Per iI periodo fiscale 2013, ha commisurato l'utile imponibile in fr. 20'600.-- (a fronte di un utile netto d'esercizio dichiarato di fr. 1'311.--) e il capitale imponibile in fr. 138'000.--. In tale contesto, il fisco ha infatti rilevato: "Sui prestiti attivi non saranno fiscalmente ammessi né perdite né ammortamenti. Fattori aggiunti all'utile: Spese non documentate o eccessive. Accantonamenti eccessivi. Prestazioni (valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine: uso privato auto. Interessi attivi insufficienti. Vantaggi vari. Aggiunte nella determinazione del capitale imponibile: Ammortamenti e accantonamenti tassati quali utile". Per il periodo fiscale 2014, ha invece commisurato l'utile imponibile in fr. 66'100.-- e il capitale imponibile in fr. 146'000.--. All'utile netto d'esercizio dichiarato (fr. 5'299.--), il fisco ha infatti aggiunto spese non documentate o eccessive ed accantonamenti eccessivi. Nel contempo, ha indicato l'esistenza di prestazioni valutabili in denaro ad azionisti o persone vicine: l'utilizzo privato di un'autovettura, interessi attivi insufficienti, vantaggi vari. Nella determinazione del capitale imponibile ha aggiunto ammortamenti e accantonamenti tassati quali utile. Le citate decisioni di tassazione sono state confermate anche nel seguito: su reclamo (9 dicembre 2016), quindi su ricorso alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 26 marzo 2018.
B.
Il 20 aprile 2018, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, formulando le seguenti conclusioni:
- La decisione 26 marzo 2018 della lodevole Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello è annullata e rinviata la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Le spese processuali di complessivi Fr. 5'100.-- sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino, il quale è condannato a versare alla ricorrente A.________, Y.________, l'importo di Fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.
- Protestate Ie spese giudiziarie di terza istanza, con obbligo di rifusione di congrue ripetibili da parte dello Stato del Canton Ticino a favore della ricorrente.
La Corte cantonale, il fisco ticinese e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno chiesto che il gravame sia respinto.
Diritto:
1.
Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Esso è stato interposto nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
2.
2.1. Il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale così come la conformità del diritto cantonale armonizzato e la sua applicazione da parte delle istanze cantonali alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF) si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che richiedono la formulazione di critiche precise (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). L'eliminazione del vizio denunciato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della lite (art. 97 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali viene tra l'altro spiegato che, in assenza di specifiche censure relative all'accertamento dei fatti, anche aggiunte e precisazioni non possono essere considerate).
2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In conformità a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente argomentare con precisione, e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la violazione che viene invocata sarebbe suscettibile d'influenzare l'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
2.4. L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione esposte. Nella misura in cui non le rispetta, sfugge pertanto a un esame di questa Corte. Neppure esaminabili sono le critiche rivolte esclusivamente contro le decisioni del fisco. Oggetto del ricorso davanti al Tribunale federale può essere in effetti soltanto la sentenza dell'istanza precedente (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
3.
Esposto il quadro legale di riferimento, la Camera di diritto tributario ha ammesso le condizioni per il riconoscimento di una distribuzione dissimulata di utili: (a) in relazione a fr. 20'000.-- che la C.________ SA ha versato su un conto bancario privato di B.B.________ invece che alla ricorrente (giudizio impugnato, consid. 2); (b) riguardo a fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della C.________ SA per fr. 17'038.--, mai saldate bensì compensate con un debito di B.B.________ nei confronti della C.________ SA (giudizio impugnato, consid. 3); (c) in relazione all'uso di telefoni e automobili aziendali, confermando la quantificazione in fr. 3'000.-- all'anno per l'uso dei primi e in fr. 1'200.-- (2013) rispettivamente in fr. 4'950.-- (2014) per l'uso delle seconde (giudizio impugnato, consid. 4).
Nel suo gravame, la ricorrente sostiene invece che queste conclusioni siano contrarie alla legge, all'art. 9 Cost. (divieto d'arbitrio) e all'art. 29 Cost. (diritto di essere sentiti).
I. Imposta federale diretta
4.
4.1. Una distribuzione dissimulata di utili ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD, imponibile quale utile di una persona giuridica, è data quando: (a) una società esegue una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente; (b) questa prestazione è accordata ad un azionista o a una persona comunque vicina, mentre non sarebbe stata concessa alle medesime condizioni a un qualunque terzo; (c) il carattere particolarmente vantaggioso della prestazione è riconoscibile per gli organi societari (DTF 140 II 88 consid. 4.1 pag. 92; 131 II 593 consid. 5.1 pag. 607; sentenze 2C_11/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 7.2; 2C_124/2016 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1 e 2C_708/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 4.3).
4.2. Tra le distribuzioni dissimulate di utili rientrano le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso la società dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro sussiste di regola quando la società non rivendica diritti su introiti di sua competenza, che sono così incassati direttamente dall'azionista o dalla persona a lui vicina, rispettivamente quando queste persone non forniscono la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenze 2C_876/2012 del 3 aprile 2014 consid. 5.3 e 2C_882/2011 del 29 maggio 2012 consid. 2.3).
4.3. Nello stesso contesto, una distribuzione dissimulata di utili è data anche in quei casi in cui le mancate entrate della società sono da ricondurre a una lesione del dovere di fedeltà che incombe ai dipendenti (art. 321a CO), ai procuratori e ai mandatari commerciali (art. 464 CO), così come ai membri del consiglio di amministrazione di una società anonima (art. 717 CO). In effetti, quando una società permette a queste persone di realizzare operazioni che, per loro natura, sarebbero di competenza della società medesima, è tenuta ad esigere che le stesse le restituiscano i guadagni realizzati. Se non lo fa, e la rinuncia trova fondamento nei rapporti di partecipazione, concede pure ad esse una distribuzione dissimulata di utili (sentenze 2C_377/2014 del 26 maggio 2015 consid. 9.4.2; 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.3; 2C_708/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 139 I 64; 2C_272/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 3.2.2; 2C_222/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.2; 2A.247/1996 del 27 ottobre 1997 consid. 2b).
4.4. Sul piano probatorio, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno addotti dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5 pag. 252). In relazione a fattispecie che riguardano prestazioni valutabili in denaro, l'autorità deve in particolare apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se il fisco fornisce indizi sufficienti in merito all'esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il contrario (DTF 138 II 57 consid. 7.1 p. 66; 133 II 153 consid. 4.3 pag. 158). Dal momento in cui un fatto è considerato come stabilito, la questione dell'onere della prova non si pone più (DTF 137 III 226 consid. 4.3 pag. 235; sentenze 2C_342/2017 del 12 aprile 2018 consid. 4.1; 2C_674/2015 del 26 ottobre 2017 consid. 7.4 e 2C_445/2015 del 26 agosto 2016 consid. 7.1).
5.
Una prima serie di critiche concerne la distribuzione dissimulata di utili relativa a un importo di fr. 20'000.-- che la C.________ SA ha versato su un conto bancario privato di B.B.________ invece che alla ricorrente (giudizio impugnato, consid. 2).
5.1. Rammentato come una distribuzione dissimulata di utili sia data anche quando una persona con responsabilità dirigenziali all'interno di una società esercita un'attività in concorrenza con la medesima, la Corte cantonale è giunta alla conclusione che così fosse pure nel caso che ci occupa. Da un lato, ha infatti osservato che l'importo in discussione veniva ricondotto ad un'attività di intermediazione immobiliare svolta per la C.________ SA da B.B.________ ma per la quale non vi erano prove (prima argomentazione). D'altro lato, ha rilevato che la fattura che B.B.________ aveva emesso nei confronti della C.________ SA, cliente della ricorrente, indicava "onorario consulenza contabile e amministrazione/corso contabilità 2013/2014" ed era quindi relativa a un ambito in cui è attiva l'insorgente medesima, in relazione al quale B.B.________ avrebbe avuto un obbligo di non concorrenza (seconda argomentazione).
5.2. Formulando le sue critiche, la contribuente indica innanzitutto di non avere quale scopo l'intermediazione immobiliare, che nel Cantone Ticino può del resto essere esercitata solo se si dispone di un'autorizzazione ai sensi della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, ciò che non è il suo caso. Per questa ragione, sostiene, B.B.________ non può nemmeno aver svolto un'attività di concorrenza.
Così argomentando, non considera tuttavia che la Camera di diritto tributario non è affatto partita dal principio che il pagamento dell'importo di fr. 20'000.-- fosse da ricondurre a un'intermediazione immobiliare, perché ha osservato che questa tesi non era suffragata da prova alcuna e, già solo per questo motivo, andava di conseguenza scartata (precedente consid. 5.1, prima argomentazione; risposta al ricorso della Camera di diritto tributario del 29 maggio 2018 pag. 2).
5.3. A maggior successo non sono però destinate neanche le critiche rivolte contro la seconda argomentazione della Corte cantonale, che fa rinvio all'indicazione contenuta sulla fattura emessa da B.B.________ nei confronti della C.________ SA ("onorario consulenza contabile e amministrazione/corso contabilità 2013/2014").
5.3.1. In considerazione delle indicazioni contenute nel registro di commercio nel periodo determinante, rilevare che l'attività indicata sulla fattura rientra negli scopi societari non è infatti per nulla arbitrario; in parallelo, una violazione dell'art. 9 Cost. non è dimostrata attraverso la semplice affermazione - contenuta nell'impugnativa - secondo cui "per scopo sociale" la ricorrente "non fornisce corsi di formazione e di istruzione contabile, ma di consulenza fiscale". Ritenuto che nel periodo fiscale in discussione B.B.________ era amministratrice unica della ricorrente, data è infine la lesione del dovere di fedeltà alla base della ripresa (precedente consid. 4.3).
5.3.2. Alla ricorrente non giova poi nemmeno sostenere che B.B.________ ha dichiarato gli importi incassati dalla C.________ SA quale reddito rispettivamente censurare il fatto che la Corte cantonale ha rilevato l'assenza di un contratto scritto. Come risulta dal considerando 2.4 del giudizio impugnato, detta mancanza è infatti stata constatata in relazione ad una possibile mediazione immobiliare (prima argomentazione), che non è però in discussione, poiché la ripresa va ammessa in relazione ad attività contabili (seconda argomentazione). Quando le condizioni per ammettere una distribuzione dissimulata di utili nella forma del mancato guadagno sono date, il reddito litigioso dev'essere d'altra parte oggetto di una ripresa nei confronti della società (sentenza 2C_377/2014 del 26 maggio 2015 consid. 9.4.3).
6.
Una seconda serie di censure riguarda la distribuzione dissimulata di utili relativa a fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della C.________ SA per un importo di fr. 17'038.--, mai saldate bensì compensate con un debito di B.B.________ nei confronti della C.________ SA (giudizio impugnato, consid. 3).
6.1. Anche in questo caso, proceduto a un apprezzamento delle prove e sottolineata una serie di incongruenze nelle dichiarazioni e nei fatti riscontrati, la Camera di diritto tributario ha confermato l'agire del fisco ticinese, constatando:
che il 6 agosto 2014 la A.________, rappresentata da B.B.________, e la C.________ SA hanno sottoscritto un accordo in cui indicano che l'importo di fr. 17'038.29 dovuto dalla C.________ SA alla A.________ per amministrazione contabile veniva "compensato" quale acconto sulle fatture di lavori ancora da eseguire dalla C.________ SA per conto di B.B.________;
che, nel seguito, B.B.________ ha rilevato che detta compensazione non aveva però potuto essere effettuata, perché la C.________ SA era fallita;
che la versione fornita da B.B.________ era lacunosa e anche in contrasto con la documentazione che emerge dal dossier relativo alla tassazione di quest'ultima;
che, durante l'udienza del 6 ottobre 2017, il fisco ha chiesto alla ricorrente come mai, se davvero vantava ancora un credito nei confronti della C.________ SA, non lo aveva insinuato nel fallimento della stessa, ottenendo come risposta che su tale punto sarebbe stata presa posizione più oltre;
che, con scritto del 13 ottobre 2017, la A.________ ha prodotto copia di una "notifica di credito", inoltrata all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno il 30 gennaio 2015 - con riferimento a 40 fatture e per complessivi fr. 25'933.45 più interessi - rilevando che in tale importo era compreso il credito in discussione, che dunque non sarebbe mai stato compensato.
6.2. Preso atto di tali elementi, i componenti della Camera di diritto tributario aggiungono quindi come sia difficile negare che non sia intervenuta nessuna compensazione, siccome:
l'accordo concluso il 6 agosto 2014 fra la C.________ SA e la A.________ fa un chiaro riferimento a un credito che quest'ultima aveva già maturato nei confronti della prima, per la sua attività di "amministrazione contabile"; per quanto concerne i crediti in favore della C.________ SA, si tratta invece delle "prossime fatture di lavori ancora da eseguire come da contratto di appalto a margine per conto della signora B.B.________, di Z.________";
in queste circostanze, non si vede perché il successivo fallimento della C.________ SA dovrebbe aver vanificato questo accordo, tanto più che la ricorrente sostiene di non aver "avuto assolutamente alcuna possibilità... di venire preventivamente a conoscenza di tale procedura esecutiva che avrebbe portato al fallimento";
il fatto - peraltro documentato per la prima volta dopo l'udienza tenutasi dinanzi alla Camera di diritto tributario - che la ricorrente abbia insinuato dei crediti nel fallimento della C.________ SA non basta a sovvertire Ie conclusioni che scaturiscono dalla lettura dell'accordo del 6 agosto 2014 in quanto, per sapere in quale misura il credito notificato all'Ufficio dei fallimenti di V.________ il 30 gennaio 2015 includa anche l'importo oggetto della compensazione, sarebbe stato necessario conoscere l'ammontare preciso di tutti i debiti che la C.________ SA aveva nei confronti della A.________;
la tesi secondo cui "dall'inizio della collaborazione al giorno del fallimento nessuna prestazione della A.________ è stata compensata con i lavori della C.________ SA tant'è vero che nella contabilità della A.________ non c'è la trasformazione della compensazione a nome della contribuente" non è dunque provata, né la sua verosimiglianza appare preponderante rispetto a quanto risulta dallo stesso accordo del 6 agosto 2014;
anche tutte le incongruenze in merito ai pagamenti che sarebbero stati fatti da B.B.________ alla C.________ SA inducono alla medesima conclusione.
6.3. Insorgendo davanti al Tribunale federale, la ricorrente si duole in questo caso di una serie di violazioni e, segnatamente, di norme del codice delle obbligazioni (RS 220), della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1) e dell'art. 9 Cost. Di nuovo a torto, però.
6.3.1. Riferendosi all'art. 120 e all'art. 122 CO, essa non considera infatti che la Corte cantonale non era chiamata a esaminare l'esistenza delle condizioni formali per una compensazione, bensì - e al di là dei termini utilizzati dalle parti nell'accordo del 6 agosto 2014 - a verificare se i fatti che emergevano dall'incarto permettessero o meno di concludere che la A.________ aveva rinunciato a parte dei suoi proventi a favore di B.B.________.
6.3.2. Nel contempo, nella misura in cui la questione litigiosa è e resta quella a sapere se la A.________ avesse rinunciato a incassare parte di quanto dovutole dalla C.________ SA, al fine di favorire B.B.________, nemmeno assume rilievo l'art. 208 cpv. 1 LEF, secondo cui la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono garantiti da pegno sui suoi fondi. Come già indicato, i crediti vantati dalla A.________ nei confronti della C.________ SA erano infatti da tempo esigibili e si tratta semmai di capire se A.________ abbia effettivamente rinunciato (in parte) a farli valere, così da favorire la sua amministratrice unica, pure in relazione d'affari con la C.________ SA, poiché B.B.________ aveva incaricato quest'ultima società di svolgere dei lavori su una sua proprietà immobiliare.
6.3.3. Sempre a differenza di quanto indicato nell'impugnativa - che su questo punto non solo non dimostra l'arbitrio, ma travisa manifestamente i fatti - non è d'altra parte nemmeno vero che il fisco ticinese abbia ammesso, con scritto indirizzato alla Camera di diritto tributario il 9 novembre 2017, che la ricorrente ha "comprovato l'insinuazione di credito e che quindi la signora B.B.________ non ha beneficiato delle prestazioni della C.________ SA". In tale scritto, il fisco ticinese rileva infatti che la ricorrente "ha comprovato l'insinuazione di un credito di fr. 27'662.35"; dopo di che, formula però una serie di domande dalle quali risulta che la posizione dell'insorgente e della sua amministratrice unica è tutt'altro che chiarita. Diversamente, non si capirebbe del resto neppure perché la questione abbia dovuto in seguito essere decisa dai Giudici ticinesi e le opinioni delle parti continuino a divergere.
6.3.4. Infine, l'arbitrio non è dimostrato neanche in rapporto al resto del ragionamento della Corte cantonale. In effetti, formulando le sue critiche la contribuente si limita a fornire una propria e personale lettura della fattispecie/delle singole prove (fondandosi almeno in parte su fatti che non emergono nemmeno dalla sentenza impugnata), che contrappone poi a quella della Corte cantonale. Ciò però non basta, poiché, come già detto, in relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere e ammette una violazione dell'art. 9 Cost. solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili (precedente consid. 2.3).
6.3.5. Sia come sia, una violazione dell'art. 9 Cost. non appare del resto data. Motivato in modo preciso e con rinvio agli atti sull'arco di parecchie pagine, l'apprezzamento della fattispecie da parte della Camera di diritto tributario, riassunto per ampi tratti nei precedenti considerandi 6.1 e 6.2, risulta infatti tutt'altro che insostenibile; anzi, si rivela semmai come del tutto plausibile e condivisibile.
7.
Una terza serie di critiche concerne la distribuzione dissimulata di utili riconosciuta in relazione all'uso privato di auto e telefoni aziendali. Riguardo ad entrambe le fattispecie, la ricorrente si lamenta innanzitutto dell'assenza di una motivazione sufficiente. Nel merito, ribadisce quindi che gli importi richiesti non sono dovuti. Per quanto attiene all'uso privato di auto aziendali, ammette una ripresa pari a fr. 8'711.-- ma non di 9'100.-- per il 2013 e nessuna ripresa per il 2014, siccome in quell'anno B.B.________ si sarebbe recata al lavoro con la propria automobile. Circa le spese telefoniche ammette una ripresa di fr. 1'831.30 per il 2013 e di fr. 1'878.50 per il 2014 ma non di un importo annuo di fr. 3'000.--.
7.1. Ora, in relazione alla ripresa per l'uso di automobile relativo al 2013 la Corte cantonale rinvia chiaramente a quanto indicato nel promemoria n. 1/2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Una motivazione è quindi data (sulla questione cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.), mentre manca semmai quella della ricorrente, a sostegno della richiesta di ridurre la ripresa a fr. 8'711.--.
Stessa cosa vale poi per quanto attiene alla ripresa di fr. 3'000.-- annui in relazione alle spese telefoniche. In effetti, anche in questo caso la motivazione è breve ma c'è. Inoltre, fa certo riferimento a quanto pagato per la casa di abitazione della famiglia B.________ a Z.________, ma anche - e su questo il ricorso è silente - ad abbonamenti per attività che secondo gli accertamenti di fatto contenuti nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), l'insorgente però non esercita.
7.2. Diversa è per contro la situazione in relazione alla ripresa di fr. 4'950.-- relativa all'uso di auto aziendali nel 2014. In questo caso, la ricorrente fa infatti valere che B.B.________ si è recata al lavoro con mezzi propri, e non risulta quindi comprensibile per quali ragioni - dopo la partenza di D.B.________ e in assenza di un ulteriore uso privato da parte di B.B.________, che non pare essere messa in discussione - la correzione debba comunque ammontare a fr. 4'950.--. Una plausibile spiegazione in tal senso non è inoltre desumibile dalle osservazioni al ricorso formulate dal fisco, nella quale la questione viene indicata come marginale e la quantificazione della ripresa viene quindi demandata alla Camera di diritto tributario.
In merito all'importo di fr. 4'950.--, relativo all'uso privato di auto aziendali nel 2014, la ripresa effettuata è quindi ingiustificata.
8.
Per quanto precede, ed in relazione all'imposta federale diretta, il ricorso è parzialmente accolto e la ripresa di fr. 4'950.--, ricondotta all'uso privato di auto aziendali nel 2014, annullata. Per il resto, il ricorso è invece respinto.
II. Imposta cantonale
9.
Il quadro legale delineato dall'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD corrisponde a quello previsto dall'art. 67 lett. b della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT; RL/TI 640.100). Il ricorso interposto - con cui vengono come detto formulate critiche e conclusioni valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza ulteriori distinzioni - dev'essere di conseguenza parzialmente accolto anche con riferimento alle imposte cantonali e la ripresa di fr. 4'950.--, ricondotta all'uso privato di auto aziendali nel 2014, annullata. Per il resto va invece respinto.
III. Spese e ripetibili
10.
10.1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso dei considerandi, sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene all'imposta cantonale. Per il resto è respinto. L'incarto è rinviato alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino per nuova tassazione.
10.2. La causa è nel contempo rinviata alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, affinché statuisca nuovamente sulle spese e sulle ripetibili per la procedura cantonale.
10.3. Visto l'esito del giudizio le spese vanno poste a carico della ricorrente, in ragione di fr. 1'750.--, e dello Stato del Cantone Ticino, toccato dall'esito della causa nei suoi interessi pecuniari (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF), in ragione di fr. 250.--. Quest'ultimo dovrà inoltre rifondere alla ricorrente, che si è avvalsa di un avvocato, un'indennità ridotta per ripetibili della sede federale pari a fr. 500.-- (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza del 26 marzo 2018 è parzialmente annullata, nel senso dei considerandi. Per il resto è respinto. L'incarto è rinviato alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino per nuova tassazione.
2.
In riferimento all'imposta cantonale, il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza del 26 marzo 2018 è parzialmente annullata, nel senso dei considerandi. Per il resto è respinto. L'incarto è rinviato alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino per nuova tassazione.
3.
La causa è nel contempo rinviata alla Camera di diritto tributario, a ffinché decida di nuovo su spese e ripetibili per la procedura cantonale.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente in ragione di fr. 1'750.-- e dello Stato del Cantone Ticino in ragione di fr. 250.--.
5.
Lo Stato del Cantone del Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità ridotta di fr. 500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
6.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 9 ottobre 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli