BGer 5A_738/2019
 
BGer 5A_738/2019 vom 27.09.2019
 
5A_738/2019
 
Sentenza del 27 settembre 2019
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Lorenza Pedrazzini Ghisla,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno.
Oggetto
privazione provvisoria della custodia parentale,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 luglio 2019
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2018.99).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione 14 giugno 2018 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha, tra l'altro, confermato la privazione  provvisoria della custodia parentale di A.________ nei confronti del figlio B.________ (nato nel 2011) e ha affidato  provvisoriamente quest'ultimo al nonno materno C.________ per la cura e l'educazione, "[n]ell'attesa che venga approfondita la situazione della signora A.________, tramite una valutazione sullo stato psichico della stessa ". Con la medesima decisione l'autorità di protezione ha infatti anche dato mandato al Servizio medico-psicologico di X.________ di valutare lo stato di salute psichico di A.________ "[a] l fine di poter entrare nel merito della richiesta di un futuro riaffido del minore alla madre ".
Mediante sentenza 12 luglio 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione dell'autorità di protezione.
2. Con ricorso in materia civile 16 settembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
La sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente in data 15 luglio 2019. Essa costituisce una decisione in materia di misure provvisionali (v. art. 445 CC applicabile nell'ambito della protezione dei minori su rinvio dell'art. 314 cpv. 1CC; v. anche consid. 2 della contestata sentenza), per cui - contrariamente a quanto ritiene la ricorrente - il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie estive dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF (art. 46 cpv. 2 LTF; v. MARANTA/AUER/MARTI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6 aed. 2018, n. 14 in fine e n. 33 in fine ad art. 445 CC). Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 16 luglio 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere il 14 agosto 2019. Il gravame all'esame, consegnato alla posta svizzera in data 16 settembre 2019 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF), risulta quindi tardivo.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Indipendentemente dalla pretesa indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dalla ricorrente va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 settembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini