BGer 6B_56/2019
 
BGer 6B_56/2019 vom 06.08.2019
 
6B_56/2019
 
Sentenza del 6 agosto 2019
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Jacquemoud-Rossari, Jametti,
Cancelliere Moses.
 
Partecipanti al procedimento
X.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente.
Oggetto
Rappresentazione di atti di cruda violenza, infrazione
alla Legge federale che vieta i gruppi Al-Qaïda e Stato islamico,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale (SK.2018.8).
 
Fatti:
A. Il 7 novembre 2018 la Corte penale del Tribunale penale federale ha condannato X.________ a una pena pecuniaria sospesa di 240 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna per ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza e violazione della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" in relazione a dei filmati condivisi da X.________ sul suo profilo Facebook.
B. L'appello interposto da X.________ avverso la sentenza del 7 novembre 2018 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale il 20 marzo 2019. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato contro tale giudizio in data 4 giugno 2019 (incarto 6B_523/2019).
C. Parallelamente all'appello X.________ ha presentato, il 1° febbraio 2019, un ricorso in materia penale contro la sentenza del 7 novembre 2018, postulando il proscioglimento. Egli domanda inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinnanzi al Tribunale federale (incarto 6B_56/2019).
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Il ricorrente si duole di una violazione del diritto di essere sentito. L'autorità inferiore avrebbe in particolare ignorato le argomentazioni esposte in occasione del dibattimento relative alla circostanza che i post da lui condivisi fossero già in precedenza accessibili a qualunque utente di Facebook o in merito alle descrizioni associate ai filmati in questione, nonché alle motivazioni che lo hanno spinto ad agire in tale modo.
 
Erwägung 1.2
1.2.1. Il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. c CPP) esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione. La garanzia impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio (DTF 145 IV 99 consid. 3.1).
1.2.2. In occasione del dibattimento dinnanzi all'autorità inferiore il ricorrente ha fatto valere di non avere, sotto il profilo oggettivo, reso accessibili i filmati a terzi, dato che si trattava di contenuti già divulgati e accessibili a chiunque (atti TPF, pag. 13 925 040). Nella sentenza impugnata il Tribunale penale federale non cita né si confronta con tale argomento, limitandosi ad affermare che il ricorrente abbia reso accessibili i filmati a terzi condividendoli sul suo profilo (sentenza, pag. 14).
1.2.3. Il ricorrente rimprovera inoltre all'autorità inferiore di non aver tenuto conto delle didascalie dei filmati in questione, dalle quali si evincerebbe il loro evidente carattere di denuncia (ricorso, pag. 8, 10 e 16; atti TPF, pag. 13 925 040 e seg.). Nella sentenza impugnata il Tribunale penale federale ritiene che le rappresentazioni di cui all'atto d'accusa non abbiano un valore culturale o scientifico degno di protezione, non trattandosi di documentari o opere artistiche il cui scopo sarebbe quello di prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e risvegliare il senso critico al riguardo (sentenza, pag. 13). L'autorità inferiore omette, con tale argomentazione, di confrontarsi con il significato e la portata delle didascalie perorati dal ricorrente.
1.2.4. La motivazione della sentenza impugnata non adempie ai requisiti di cui all'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF ed è lesiva del diritto del ricorrente di essere sentito. La sentenza impugnata deve per ciò solo essere annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Il rinvio, di natura formale, può avvenire senza che le parti debbano essere invitate a pronunciarsi (sentenza 6B_800/2018 del 18 ottobre 2018 consid. 4 con riferimenti) e implica, al contempo, che non vi è bisogno di soffermarsi sulle ulteriori censure sollevate dal ricorrente. Spetterà all'autorità inferiore confrontarsi con tutte le argomentazioni del ricorrente nell'ambito della sua nuova decisione.
2. Per la procedura dinnanzi al Tribunale federale non si prelevano spese (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). Il ricorrente ha diritto a congrue ripetibili (art. 68 cpv. 2 LTF), da versare, per prassi, al patrocinatore. La domanda di assistenza giudiziaria diventa così priva di oggetto.
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 7 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale è annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
2. Non si prelevano spese.
3. La Confederazione (Ministero pubblico) verserà al patrocinatore del ricorrente, avv. Costantino Castelli, l'importo di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura dinnanzi al Tribunale federale.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte penale del Tribunale penale federale.
Losanna, 6 agosto 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Moses