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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_562/2018
Sentenza del 22 luglio 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giovanni Canepa,
ricorrente,
contro
1. B.________SA,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________SA,
patrocinati dall'avv. Flavia Vassalli Garcia Fernandez,
opponenti.
Oggetto
protezione della personalità,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 maggio 2018 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino (11.2016.106).
Fatti:
A.
A.a. In data xxx dicembre 2012, il quotidiano H.________ ha pubblicato un articolo intitolato: " Inchiesta - Contratto sospetto: guai per l'avvocato del W.________ ". Il legale in questione è A.________, qui ricorrente, che vi viene menzionato con nome e cognome. Questo articolo occupava buona parte della pag. 21 ed era lanciato da un riquadro in prima pagina a titolo: " Nei guai l'avvocato del W.________ ". La notizia è stata ripresa tale e quale nella versione elettronica del quotidiano di medesima data. Il sito internet yyy l'ha ripresa in forma abbreviata, ma sempre con espressa menzione del nome del legale, mentre il sito zzz ne ha proposto una versione pure abbreviata, ma senza menzionare il nome di A.________.
A.b. Quello stesso xxx dicembre 2012 A.________ ha inviato una smentita, ripresa dal giornale il giorno successivo con un trafiletto in prima pagina che rinviava a un articolo nelle pagine interne. La smentita è stata ripresa anche dai citati siti internet. Infine, il xxx febbraio 2013, facendo seguito a un comunicato stampa del Ministero pubblico del Cantone Ticino, il quotidiano H.________ ha pubblicato, in una pagina interna ancora una volta lanciata in prima pagina, un articolo a titolo " W.________ - L'avvocato non c'entrava nulla ", in cui si annunciava che " gli addebiti contestati dalla Procura a A.________ si sono rivelati privi di fondamento. Il legale che seguiva la causa civile del locale è risultato estraneo ad ogni ipotesi di reato ".
A.c. Fra settembre 2013 e aprile 2014 A.________ si è rivolto a diversi editori per far rimuovere dai siti internet la notizia apparsa il xxx dicembre 2012. In data 5 novembre 2013 egli ha inoltre chiesto all'autore dell'articolo D.________, al quotidiano H.________, alla B.________SA, al direttore responsabile del quotidiano C.________ e alla G.________SA una riparazione di fr. 40'000.-- per torto morale, riservate le pretese per danno patrimoniale. La sua richiesta non ha avuto esito alcuno.
A.d. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il 5 giugno 2014 A.________ ha convenuto in giudizio avanti alla Pretura del Distretto di Lugano, la B.________SA, C.________, D.________, E.________ (responsabile della redazione del quotidiano), F.________ (" web supervisor ") e la G.________SA, postulando che questi venissero solidalmente condannati al versamento dell'importo complessivo di fr. 59'500.-- oltre interessi per risarcimento del danno e riparazione del torto morale. Con decisione 9 settembre 2016 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico di A.________ le spese processuali e le ripetibili.
B.
Con la qui impugnata sentenza 30 maggio 2018 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello di A.________ contro la decisione pretorile.
C.
Con allegato 3 luglio 2018, A.________ (di seguito: ricorrente) formula un ricorso in materia civile contro il giudizio di appello ticinese chiedendo in via principale la riforma del giudizio impugnato con conseguente accoglimento della sua petizione e la condanna delle parti convenute al pagamento in solido dell'importo di fr. 59'500.-- oltre interessi, subordinatamente l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di appello per nuovo giudizio.
Invitati ad esprimersi, con risposta 1° febbraio 2019 la B.________SA, C.________, D.________, E.________, F.________ e la G.________SA (di seguito: opponenti) chiedono l'integrale reiezione del ricorso e la conferma della sentenza di appello. Il Tribunale di appello si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni del giudizio impugnato.
Diritto:
1.
1.1. Il presente ricorso è stato proposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una sentenza finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso (art. 75 cpv. 2 LTF) dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF) in una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente ha partecipato alla procedura in ultima istanza cantonale e ha visto le proprie conclusioni respinte; la sua legittimazione a ricorrere non fa dubbio (art. 76 cpv. 1 LTF). Per costante giurisprudenza, le azioni a protezione della personalità sono di natura non pecuniaria (sentenze 5A_104/2015 del 10 agosto 2015 consid. 1; 5A_21/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 1; 5A_57/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1 con rinvii, non pubblicato in DTF 136 III 410); tuttavia - come si avrà modo di esporre più avanti (consid. 4.3) -, avendo il ricorrente formulato unicamente conclusioni pecuniarie fondate sull'art. 28a cpv. 3 CC, la presente causa va ritenuta di natura pecuniaria, con un valore di lite comunque superiore al minimo richiesto per la sua impugnabilità avanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; nel medesimo senso anche la decisione impugnata, consid. 1 e 7).
Dal punto di vista delle condizioni formali, il ricorso in materia civile è ricevibile.
1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze di motivazione accresciute vigono per censure fondate sulla violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DT F 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).
2.
Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC). Il giudice interviene per proibire una lesione imminente, far cessare una lesione attuale oppure accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n. 1-3 CC). Sono fatte salve le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC).
2.1. Il Pretore, premesso che la cronaca giudiziaria va redatta in forma anonima a meno che sussista un legittimo bisogno d'identificazione, ha ritenuto che l'articolo pubblicato dal quotidiano H.________ in data xxx dicembre 2012 fosse veritiero. A suo dire, poi, da quell'articolo non risultava che il ricorrente avesse perpetrato illeciti penali. Inoltre, la notizia era di interesse generale. Ha constatato infine che il ricorrente è stato scagionato nel giro di un mese e mezzo, quando il giornale ha correttamente pubblicato un comunicato stampa del Ministero pubblico del Cantone Ticino che dissipava ogni sospetto. Quanto all'esplicita menzione del nome del ricorrente, il Pretore ha ritenuto notorio che A.________ fosse il legale del W.________, essendosi egli presentato in precedenza come tale; una sua menzione con le sole iniziali avrebbe per di più ingenerato un pericolo di confusione con l'avv. I.________, estraneo alla vicenda ma difensore di un socio del W.________. Peraltro, un avvocato che non intende correre il rischio di essere citato da organi di stampa può sempre cambiare mestiere o cessare l'attività. Da ultimo, il ricorrente non avrebbe dimostrato alcun danno, mentre la breve durata della questione, che ha velocemente perso ogni interesse, escluderebbe la possibilità di riconoscere al ricorrente un importo a titolo di risarcimento del torto morale.
2.2. Premesso come l'azione di risarcimento del danno per lesione della personalità cui si riferisce l'art. 28a cpv. 3 CC sia disciplinata dagli art. 41 segg. CO e presupponga l'esistenza di un danno (che deve consistere in una diminuzione del patrimonio della vittima), l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore e un nesso di causalità fra lesione e danno, il Tribunale di appello ha ritenuto che il ricorrente non aveva indicato con la dovuta precisione quale pregiudizio avesse subito, e meglio quali prestazioni avesse concretamente eseguite al fine di mitigare gli effetti della lesione, limitandosi a indicazioni di carattere generale, all'enunciazione in grandi linee dell'opera svolta e alla menzione di un totale di ore investite. In particolare, il Tribunale di appello ha criticato l'assenza di un qualsiasi elenco delle prestazioni eseguite, con precisazione della loro durata. Ne ha concluso che la pretesa risarcitoria, prima ancora che non comprovata, non risulterebbe nemmeno sostanziata. Abbondanzialmente, i Giudici cantonali hanno rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto spiegare la congruità del dispendio orario per l'esecuzione dei provvedimenti necessari e della retribuzione esposta, rispettivamente dovuto dimostrare il reddito professionale come intermediario finanziario a valere quale mancato guadagno - ciò che non sarebbe avvenuto.
Il Tribunale di appello ha pure negato al ricorrente ogni e qualsiasi indennità per torto morale, la quale presuppone l'illiceità della lesione, una colpa dell'autore, un torto morale in capo alla vittima, un nesso di causalità fra lesione e torto, nonché la circostanza che la gravità dell'offesa giustifichi il versamento di un indennizzo (art. 49 CO). Pur riconoscendo come problematica la circostanza che nell'articolo del xxx dicembre 2012 nome e cognome del ricorrente figur assero a tutte lettere, visto che i fatti riferiti non permettevano di ritenere quella persona un importante pericolo per il pubblico, ed aggiungendo una certa perplessità riguardo le affermazioni, riportate nell'articolo, secondo le quali si prospettavano " guai " per il ricorrente, " al centro " di un procedimento penale, i fatti riferiti erano fondamentalmente veri, come vera era l'aggiunta che il ricorrente avrebbe avuto modo di fornire la propria versione al Procuratore generale - considerazione, peraltro, non lesiva della presunzione di innocenza. Posto tuttavia che non tutti gli errori, le imprecisioni o le approssimazioni sono sufficienti per fare apparire uno scritto come lesivo della personalità, e che determinante fosse l'interesse generale all'informazione dell'apertura di un procedimento penale accessorio nei confronti del patrocinatore del W.________, la diffusione della notizia - seppur soggettivamente sofferta dal ricorrente - non basta per integrare gli estremi di una lesione oggettiva che giustifichi il risarcimento di un torto morale.
Da cui l'integrale reiezione dell'appello.
2.3. Il ricorrente solleva numerose censure.
Lamentando un accertamento dei fatti svolto in modo manifestamente inesatto e incompleto, egli si duole della mancata menzione di fatti che considera essenziali, dell'errata collocazione temporale dell'apertura dell'inchiesta nei suoi confronti e della presunta facilità con la quale si sarebbe potuto accertare che egli era il patrocinatore del W.________.
Seguendo l'ordine della motivazione del giudizio impugnato, egli si oppone poi al rimprovero di non aver sufficientemente allegato il pregiudizio subito e lamenta la lesione degli art. 221 CPC, 8 CC e 29 cpv. 1 Cost.: a suo dire, avendo egli indicato le attività intraprese per mitigare gli effetti della pubblicazione e il dispendio orario profuso - elenco, peraltro, non contestato dall'opponente e confermato dai testimoni -, il Tribunale di appello doveva entrare nel merito dell'ammontare della pretesa di risarcimento del danno fatta valere.
Con riferimento al torto morale subito, il Tribunale di appello avrebbe, in violazione degli art. 28a cpv. 3 CC e 49 cpv. 1 CO, a torto ritenuto che l'articolo incriminato riportasse fatti veri: in particolare, il ricorrente non avrebbe presentato alcun contratto con relativo allegato che, secondo l'articolo, conterrebbe "un bilancio con alcune cifre poco chiare, forse non conformi alla realtà". Altre affermazioni sarebbero perlomeno esagerate, come quella che lui fosse " nei guai " o ancora che il nuovo filone d'inchiesta che lo vedeva indagato fosse descritto come di una certa gravità. I " tratti essenziali " che la Corte cantonale ha definito fondamentalmente corretti contribuiscono a dare del ricorrente un'immagine alterata e falsa; gli errori non sono semplici imprecisioni o approssimazioni. Massimo rigore e precisione erano poi da esigere, posto che il quotidiano H.________ aveva deciso di pubblicare nome e cognome del legale. Infine, il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione cantonale relativamente alla possibilità astratta di ricostruire la sua identità, l'accresciuta diffusione della notizia quando essa è riportata da un organo di stampa, l'oggettiva e soggettiva gravità della lesione subita - tutti fattori che a suo dire giustificano l'importo richiesto a titolo di riparazione del torto morale subito.
3.
Dipartendosi dalla struttura adottata per la motivazione del giudizio impugnato, appare opportuno esaminare in primo luogo (qui di seguito consid. 4) se la pubblicazione in oggetto abbia illecitamente leso la personalità del ricorrente. Unicamente una volta evaso questo punto - premessa irrinunciabile per conclusioni in risarcimento del danno e del torto morale subiti - potrà essere esaminata la fondatezza delle conclusioni pecuniarie del ricorrente ( infra consid. 5).
4.
4.1. Una lesione della personalità (sul concetto di personalità v. DTF 143 III 297 consid. 6.4.1) si rivela illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Per preponderante si intende un interesse almeno pari a quello della vittima, che è per principio degno di protezione (sentenza 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1); l'interesse pubblico può dirsi preponderante quando il sacrificio imposto alla vittima mediante la lesione della sfera privata appare meno rilevante del vantaggio che ne trae l'opinione pubblica (DTF 143 III 297 consid. 6.7.3 con rinvii).
4.1.1. Il compito informativo dei media non è un motivo giustificativo assoluto (DTF 126 III 209 consid. 3a; sentenze 5A_100/2015 cit. consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.3, in sic! 1/2014 pag. 21 e SJ 2014 I pag. 165). Va anzi esaminato se nel caso concreto il mandato informativo - ovvero un interesse pubblico particolarmente rilevante - giustifichi le affermazioni incriminate: la portata di tale motivo giustificativo non può in nessun caso eccedere la necessità di informare (DTF 143 III 297 consid. 6.7.3). La pubblicazione di fatti falsi è dunque e rimane di per sé illecita; un interesse preponderante alla loro divulgazione sussiste unicamente in casi eccezionali, ad esempio quando si riporti, senza commento e con indicazione della fonte, un comunicato di polizia (DTF 126 III 209 consid. 3a; 126 III 305 consid. 4b/aa; sentenze 5A_100/2015 cit. loc. cit.; 5A_170/2013 cit. consid. 3.4.1). Ma non ogni imprecisione giornalistica rende la notizia falsa nel suo insieme: l'articolo è suscettibile di ledere la personalità della vittima se è errato in punti essenziali, e se in conseguenza di ciò viene presentata un'immagine manifestamente falsata della vittima, tale da sminuirne notevolmente la considerazione agli occhi dei terzi (DTF 126 III 305 consid. 4b/aa; sentenze 5A_100/2015 cit. loc. cit.; 5A_170/2013 cit. consid. 3.4.1). Sarebbe tuttavia errato dedurre da quanto precede che la pubblicazione di fatti veri sia sempre giustificata: una lesione della personalità può anche sussistere quando i media riportano la verità. Non conta unicamente la veridicità di un'affermazione, bensì anche l'oggettività dell'espressione mediatica incriminata: determinante è, in ultima analisi, se l'articolo violi la sfera privata della vittima o ne sminuisca l'immagine in modo inammissibile. Articoli che riguardano presunti reati non vanno esaminati soltanto nella prospettiva di una corretta cronaca dell'iter processuale o di una conformità con la presunzione d'innocenza: la libertà di esporre in un articolo affermazioni sostanzialmente ammissibili trova i propri limiti nel diritto di ogni singolo individuo al rispetto della propria sfera privata (DTF 143 III 297 consid. 6.4.2).
Giudizi di valore sono per contro ammissibili, a patto che siano sostenibili sulla base del complesso di fatti sul quale si fondano; sono invece pure loro lesivi della personalità se portano a concludere alla veridicità di un complesso di fatto invero falso o se sono formulati in termini che travalicano i limiti della decenza (DTF 126 III 305 consid. 4b/bb; sentenze 5A_100/2015 cit. consid. 5.3.1; 5A_170/2013 cit. consid. 3.4.2).
Va deciso sulla base dell'impressione generale che suscita un articolo, e non di singole espressioni, se, ed eventualmente quali passi del medesimo siano illeciti (per la protezione dell'onore garantita dal diritto penale v. DTF 137 IV 313 consid. 2.1.3; come qui, sentenze 5A_489/201 2 del 7 dicembre 2012 consid. 2.3; 5A_354/2012 del 26 giugno 2014 consid. 3; 5A_100/2015 cit. consid. 5.3.1). Per tutti gli apprezzamenti fa stato non la sensibilità soggettiva della vittima, bensì la prospettiva del lettore medio (DTF 126 III 209 consid. 3a; sentenze 5A_376/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 3.2; 5A_354/2012 cit. consid. 3; 5A_100/2015 cit. loc. cit.). Personaggi noti devono far prova di maggior tolleranza nei confronti di articoli di stampa che li riguardano, quantunque anche per loro deve essere salvaguardato e rispettato il principio di proporzionalità (DTF 127 III 481 consid. 2c; sentenze 5A_658/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.5, in sic! 10/2015 pag. 571; 5A_100/2015 cit. loc. cit.).
4.1.2. Da un punto di vista procedurale, incombe alla vittima della lesione addurre e provare l'offesa alla propria personalità e le circostanze nelle quali essa si è verificata, nonché la sua gravità; all'autore spetta invece addurre e provare i motivi giustificativi (DTF 136 III 410 consid. 2.3; sentenze 5A_553/2012 del 14 aprile 2014 consid. 3, in sic! 7-8/2014 pag. 456 e EuGRZ 2014 pag. 549; 5A_489/2012 cit. consid. 2.7) - o più precisamente, i fatti sui quali poggia il motivo giustificativo invocato (DTF 143 III 297 consid. 6.7.1). L'esame avviene in due passi successivi: prima si accerta l'esistenza di una lesione della personalità, in un secondo tempo l'esistenza di motivi giustificativi (DTF 136 III 410 consid. 2.2.1; sentenze 5A_553/2012 cit. consid. 3; 5A_489/2012 cit. consid. 2.2). L'esistenza di un interesse pubblico preponderante va valutata sulla scorta dei fini perseguiti dall'autore della lesione e dei mezzi di cui si è avvalso. La loro valutazione per rapporto agli interessi della vittima rientra nel potere di apprezzamento del giudice (art. 4 CC; DTF 132 III 641 consid. 3.1).
4.2. Come visto ( supra consid. 2.2), il Tribunale di appello non ha ritenuto necessario determinarsi sull'esistenza di una lesione della personalità del ricorrente. Si è limitato a giudicare che un'eventuale lesione non sarebbe stata di gravità tale da giustificare la condanna degli opponenti al versamento di un risarcimento per torto morale. E pure il ricorrente, seguendo l'impostazione argomentativa dell'istanza precedente, sviluppa le proprie censure allo scopo di dimostrare che il torto subito sia stato effettivamente di gravità sufficiente da giustificare un risarcimento a tale titolo.
4.2.1. L'approccio del Tribunale di appello si spiega forse - ma la prudenza è d'obbligo, visto che l'istanza cantonale non fornisce spiegazione alcuna - con l'assenza di conclusioni volte all'accertamento rispettivamente alla cessazione della turbativa ai sensi dell'art. 28a cpv. 1 n. 2-3 CC. Tale approccio è tuttavia discutibile, posto che l'esistenza di una violazione illecita della personalità è in ogni caso condizione imprescindibile per una condanna dell'autore a un risarcimento dei danni o del torto morale causati alla vittima.
4.2.2. In tal senso, sia qui constatato che il contributo giornalistico in oggetto ha illecitamente leso la personalità del ricorrente. Alcuni apprezzamenti dei Giudici cantonali possono apparire, nonostante le critiche espresse dal ricorrente, invero opinabili, ma sempre ancora sostenibili. È, ad esempio, giusto dire che i fatti riferiti sono essenzialmente corretti; le imprecisioni che il ricorrente rileva, in particolare con riguardo al fatto che egli abbia o meno presentato un contratto ed un relativo allegato, non sono tali da falsare del tutto il senso dell'articolo - tant'è che come la vicenda è narrata, l'eventuale documento di cui è discorso, presentato o meno dal ricorrente, poteva essere corretto o meno. Insostenibile non può neppure dirsi l'apprezzamento da parte dei Giudici cantonali dell'imprecisione relativa all'esatto momento dell'apertura dell'inchiesta penale nei confronti del ricorrente: certo i termini scelti dall'articolista sono imprecisi, poiché al momento dell'apparizione dell'articolo di stampa l'inchiesta non era ancora stata effettivamente aperta (lo sarebbe stata soltanto nel pomeriggio), e detta imprecisione merita critica; d'altro canto, essa non appare tale da stravolgere la comprensione dell'articolo. Di maggiore spessore sono per contro le critiche ricorsuali rivolte contro il tenore di talune affermazioni contenute nell'articolo, in particolare che si prospettassero " guai " per lui, e ancora di essere lui " al centro " di un filone d'inchiesta di una certa gravità; ma sul principio, il Tribunale di appello - pur omettendo di determinarsi - ha mostrato comprensione per la posizione del ricorrente, dicendosi perlomeno perplesso. Discutibile appare infine la trattazione, da parte del Tribunale di appello, dell'intera fattispecie nella sola prospettiva della veridicità dei fatti riportati - prospettiva che, come si è detto ( supra consid. 4.1.1, con rinvio alla recente DTF 143 III 297 consid. 6.4.2), omette di riconoscere il giusto peso al criterio dell'oggettività dell'espressione mediatica incriminata.
4.2.3. Ci si può tuttavia esimere dall'adottare in questa sede una posizione definitiva, poiché un elemento preciso fa dire che vi è comunque stata illecita violazione della personalità: la menzione del nome e del cognome del ricorrente. In ragione delle ovvie ripercussioni che un articolo sulla situazione penale di una persona può avere sulla sua sfera privata e sul suo onore, la cronaca giudiziaria penale avviene di principio, segnatamente a tutela della presunzione d'innocenza, in forma anonimizzata (DTF 129 III 529 consid. 3.2; sentenza 5A_658/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.5); le circostanze concrete del caso particolare possono autorizzare eccezioni, soprattutto nei confronti di persone di una certa notorietà (DTF 126 III 305 consid. 4b/aa). Sospetti di reato penale vanno esposti in modo che siano chiaramente riconoscibili come tali; inoltre, quanto più elevata appare la probabilità che essi si rileveranno infondati, rispettivamente quanto più grave appare la possibile lesione qualora essi si rivelassero infondati, tanto più appare opportuno rinunciare a una loro pubblicazione (DTF 126 III 305 consid. 4b/aa).
Ora, già il Tribunale di appello, in proposito, si spinge oltre la prudente posizione assunta per il resto, riconoscendo espressamente che i fatti riferiti non permettevano di ritenere il ricorrente un importante pericolo per il pubblico. Che sussistesse un interesse generale all'informazione dell'apertura di un procedimento penale accessorio nei confronti del patrocinatore del W.________, come ha ritenuto il Tribunale di appello, è sostenibile; non, invece, dedurre da questa premessa che fosse opportuno svelarne l'identità. L'esplicita menzione del suo nome non risponde pertanto ad un concreto pubblico interesse, ancor meno considerato l'evidente pericolo di un possibile conseguente danno all'immagine di un libero professioni sta. Manifestamente infondato, e già confutato dal Tribunale di appello, è l'argomento del primo giudice fondato su un in realtà inesistente pericolo di confusione con un quasi omonimo legale. Parimenti ardita appare poi l'apodittica affermazione secondo la quale non sarebbe stato arduo scoprire a quel momento chi fosse il patrocinatore del W.________, vista l'eco suscitata dall'inchiesta principale: certo il lettore particolarmente interessato avrebbe potuto risalire al nome del ricorrente, ma avrebbe già dovuto prendersi la briga di cercare e ritrovare articoli di giornale precedenti - impegno che non si vede assunto dal lettore medio. Inoltre, come giustamente rileva il ricorrente, la Corte cantonale si contraddice nella misura in cui nel medesimo considerando rileva la " mancanza di elementi probatori che facessero apparire la sua identità come notoria ".
4.2.4. Si può pertanto concludere che l'articolo incriminato, menzionando esplicitamente il nome del ricorrente, ne ha senza valida giustificazione leso la personalità.
4.3. La constatazione dell'avvenuta illecita lesione della personalità del ricorrente vale quale condizione per l'entrata in materia sul tema della pretesa di risarcimento del danno e del torto morale (v., con riferimento alla consegna dell'utile, sentenza 5C.66/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.3). Sapere se essa vada formalmente constatata nel dispositivo della sentenza, è invece un'altra questione.
4.3.1. La risposta dipende dalla natura delle azioni in risarcimento del danno rispettivamente per torto morale giusta l'art. 28a cpv. 3 CC, ovvero se esse siano di natura indipendente oppure accessoria all'azione per lesione della personalità giusta gli art. 28 cpv. 1 e 28a cpv. 1 CC. Detto altrimenti, vi è da chiedersi se formulando conclusioni conformi all'art. 28a cpv. 3 CC l'attore formuli pure, implicitamente, una conclusione in cessazione di una lesione attuale, o almeno in constatazione dell'avvenuta lesione: in caso di risposta affermativa, l'esplicita menzione dell'avvenuta lesione della personalità a dispositivo sarebbe possibile anche senza una conclusione in tal senso da parte dell'attore, come nel caso di specie.
4.3.2. Una costellazione di causa nella quale la parte attrice non chieda almeno la constatazione formale dell'avvenuta lesione illecita della propria personalità, prima di un risarcimento danni e per torto morale, è rara. Per questa ragione, il Tribunale federale non ha apparentemente ancora avuto ragione di chinarsi sulla questione. Da dottrina e giurisprudenza sembra tuttavia emergere la tendenza a privilegiare la tesi dell'indipendenza delle conclusioni giusta l'art. 28a cpv. 3 CC da quelle fondate sul cpv. 1 della medesima norma. Si legge così che l'illecita violazione della personalità della vittima è uno dei temi probatori dell'azione in consegna dell'utile (sentenza 5C.66/2006 cit. consid. 3.3 initio), e tale affermazione può essere ragionevolmente compresa nel senso che l'accertamento dell'avvenuta illecita violazione della personalità in quanto tale, e non l'espressa condanna, sia condizione irrinunciabile di un'azione ex art. 28a cpv. 3 CC. Peraltro, già i primi commentatori, chinandosi sul testo dell'allora art. 28 CC, sembrano dare per scontato che le azioni in risarcimento del danno e del torto morale siano in quella sede unicamente oggetto di un rinvio, e non derivazioni delle pretese di cui al cpv. 1 (ERNST HAFTER, Berner Kommentar, 2aed. 1919, n. 7 e 8 ad art. 28 CC). August Egger, dal canto suo, le pone espressamente sul medesimo piano, distinguendole per mezzo della funzione che esse sono chiamate a svolgere; non senza precisare che il testo letterale dell'azione può non bastare per riconoscere quale fra le tante varianti l'attore abbia effettivamente voluto incoare, per concludere ricordando la necessità di interpretare le conclusioni (AUGUST EGGER, Zürcher Kommentar, 2aed. 1930, n. 72 ad art. 28 CC). Pierre Tercier denomina le azioni previste al cpv. 3 dell'art. 28a CC "di riparazione", per contrapporle alle azioni "difensive" di cui al cpv. 1: se quest'ultime intendono condannare l'autore ad assumere un comportamento tale da sopprimere la violazione della personalità, le prime vogliono mettere a suo carico una prestazione suscettibile di correggere gli effetti di una lesione ormai già avvenuta (PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 1762 segg., in particolare n. 1770 seg.). Riferendosi al testo legale, che si limita effettivamente a riservare le azioni riparatrici, Tercier nega loro la specificità di quelle difensive, giungendo in tal modo a considerarle complementari a quelle difensive: esse sono pertanto azioni ordinarie (TERCIER, op. cit., n. 1776 segg., in particolare n. 1776).
4.3.3. Deriva da quanto precede che le azioni riparatrici giusta l'art. 28a cpv. 3 CC hanno vita del tutto indipendente da quelle difensive di cui al cpv. 1 della norma, e possono essere incoate senza dover necessariamente essere accompagnate da una conclusione in cessazione - o almeno di accertamento - della lesione illecita della personalità (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4aed. 2016, n. 14.43). Discende allora da quanto appena detto che se la parte lesa vuole postulare, oltre al risarcimento del presunto danno patito rispettivamente del torto morale subito, anche una formale attestazione della natura illegale della pubblicazione avversata, essa deve proporre una conclusione in tal senso, sufficientemente precisa da poter essere ripresa nel dispositivo del giudizio (art. 221 cpv. 1 lett. b CPC; DTF 137 III 617 consid. 4.3; sentenza 4A_686/2014 del 3 giugno 2015 consid. 4.3.1; FRANÇOIS BOHNET, CPC annoté, 2016, n. 2 ad art. 221 CPC).
4.3.4. In nessun momento il ricorrente ha formulato una tale conclusione: una formale attestazione dell'avvenuta illecita lesione della sua personalità andrebbe pertanto extra peti tae non entra in linea di conto.
5.
Come visto, l'art. 28a cpv. 3 CC riserva, segnatamente, le azioni di risarcimento del danno ( infra consid. 5.1) e di riparazione morale ( infra consid. 5.2).
5.1. Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza (art. 41 cpv. 1 CO). Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova (art. 42 cpv. 1 CO). Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1 CO). Danno ai sensi della legge è la differenza fra il patrimonio del danneggiato dopo l'evento dannoso e il patrimonio che egli avrebbe senza lo stesso evento, rispettivamente fra i guadagni realizzati dopo l'evento dannoso e quelli che si sarebbero verificati senza il medesimo (DTF 132 III 359 consid. 4; sentenza 5A_93/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 7.2; ANDREAS MEILI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6aed. 2018, n. 16 ad art. 28a CC; NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 23 ad art. 28a CC). Il calcolo del danno è questione di fatto, l'impiego dei corretti criteri di calcolo è invece una questione di diritto (DTF 127 III 403 consid. 4a).
5.1.1. Il Tribunale di appello ha negato qualsiasi risarcimento al ricorrente, come già esposto ( supra consid. 2.2), per via che il danno appariva insufficientemente allegato: egli non avrebbe spiegato concretamente quali prestazioni avrebbe eseguito né quanto tempo avrebbe investito per ogni singola prestazione. Abbondanzialmente, il Tribunale di appello rimprovera al ricorrente di non aver precisato se il compenso orario di fr. 500.-- fosse da intendersi per l'esecuzione dei provvedimenti ritenuti necessari al fine di minimizzare gli effetti della lesione, spiegando la congruità di quell'importo, oppure quale perdita di guadagno per essersi dovuto dedicare all'esecuzione di quei provvedimenti, dimostrando in tal caso tale reddito orario in qualità di intermediario finanziario.
5.1.2. Il ricorrente, lamentando una violazione degli art. 221 CPC, 8 CC e 29 cpv. 1 Cost. (formalismo eccessivo), contesta di non aver sufficientemente allegato e specificato la propria pretesa, non senza sottolineare le contraddizioni in cui sarebbe a suo dire caduta la Corte cantonale.
5.1.2.1. Nelle cause rette dal principio dispositivo, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande (art. 55 cpv. 1 e 221 cpv. 1 lett. d CPC).
I fatti pertinenti allegati devono essere sufficientemente motivati affinché, da un lato, il convenuto possa specificare quali fatti riconosce o contesta e, dall'altro, il giudice possa stabilire quali fatti sono riconosciuti da entrambe le parti e quali sono invece contestati dal convenuto (per i quali dovrà procedere all'assunzione delle prove) e poi applicare la regola di diritto sostanziale determinante (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1).
5.1.2.2. Sulla base di quanto precede, il rimprovero dei Giudici cantonali al ricorrente di non aver sufficientemente sostanziato gli atti eseguiti per limitare le conseguenze dell'articolo in questione ed il tempo dispiegato in tali atti appare troppo severo: è vero che l'atto di appello menziona soltanto il numero complessivo di ore investite; tuttavia in esso il ricorrente spiega con sufficiente precisione le attività svolte. Inoltre era facile - e anzi scontato - per il Tribunale di appello andare a verificare cosa avesse detto il ricorrente almeno in sede di petizione: e in effetti là si trova una lista nella quale è esposto il dispendio orario per ogni singola attività prestata (v. petizione pag. 17 n. 10.5). Di poca sussistenza è poi il rimprovero mosso al ricorrente di non aver specificato se egli intendesse far valere una perdita di guadagno o il tempo vivo speso a difendersi dalle conseguenze della pubblicazione in oggetto: come fa notare il ricorrente, l'autorità cantonale cade in contraddizione, posto che essa stessa dà chiaramente atto della natura difensiva delle prestazioni fatte valere dal ricorrente. Sterile appare infine la distinzione fra tariffa oraria per l'esecuzione dei provvedimenti difensivi da un lato, e tariffa oraria per la perdita di guadagno ritenuta dai Giudici di appello dall'altro: posto che il ricorrente una cifra chiara la indica (fr. 500.-- orari), il danno che egli chiede gli venga rifuso è chiaramente calcolabile. Il Tribunale di appello disponeva dei dati necessari relativi al danno, con ogni libertà di non ritenerlo giustificato nel quantum.
Su questo punto il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata al Tribunale di appello affinché statuisca nuovamente sulla richiesta di risarcimento del danno (art. 107 cpv. 2 primo periodo LTF).
5.2. Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO). Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 28a CC; Meili, op. cit., n. 17 ad art. 28a CC). Spetta alla parte lesa stabilire le circostanze fattuali dalle quali dedurre la sua sofferenza; il giudice dovrà indi apprezzare l'ampiezza delle ripercussioni sulla vittima e stabilire in quale misura esse oltrepassino una sofferenza "sopportabile" (Jeandin, op. cit., loc. cit.). In linea di principio, il risarcimento per torto morale è da prestare sotto forma di somma di denaro, che il giudice è chiamato a fissare in base al proprio apprezzamento (JEANDIN, op. cit., n. 32 ad art. 28a CC). L'allocazione di un altro modo di riparazione sottostà pure all'apprezzamento del giudice, ma presuppone una corrispondente conclusione della parte lesa (così apparentemente MEILI, op. cit., loc. cit.).
5.2.1. Nel caso di specie, per quanto riguarda il torto morale (del quale il ricorrente postula pure il risarcimento sotto forma della condanna degli opponenti al versamento di un importo globale di fr. 40'000.--), già si è detto che la motivazione cantonale non convince, nella misura in cui essa lascia fondamentalmente indecisa la questione a sapere se vi sia stata o meno una lesione della personalità. È stata allora accertata l'avvenuta illecita violazione della personalità del ricorrente ( supra consid. 4.2). Rimane dunque aperta la questione della gravità della sofferenza patita dal ricorrente, e meglio la questione a sapere se la sua sofferenza sia stata grave al punto di giustificare un risarcimento per torto morale dell'entità richiesta.
Invano si cerca nella decisione impugnata una motivazione circa la gravità oggettiva e soggettivamente percepita dal ricorrente; il Tribunale di appello liquida la questione con la constatazione: " E che la diffusione della notizia sia stata soggettivamente sofferta dall'attore - come risulta dal fascicolo processuale - non basta per integrare anche gli estremi di una lesione oggettiva ". Tanto basta, tuttavia, per dire che il Tribunale di appello ha ammesso la sofferenza soggettiva del ricorrente, non invece l'oggettiva gravità dell'offesa subita.
5.2.2. Ora, posto il riserbo di cui fa prova il Tribunale federale quando è chiamato a riesaminare una decisione del giudice inferiore fondata sul suo apprezzamento (art. 4 CC; DTF 142 III 617 consid. 3.2.5; 141 III 97 consid. 11.2; 138 III 443 consid. 2.1.3; 138 III 669 consid. 3.1), non si può dire che si sia alla presenza di un abuso del potere di apprezzamento del Tribunale di appello. Certo, il ricorrente elenca tutta una serie di fattori che a suo dire sono atti a dimostrare la gravità oggettiva della lesione subita. Ma è, la sua, una critica meramente appellatoria, insufficiente per dimostrare l'insostenibilità del divergente giudizio dei Giudici cantonali. Peraltro, anche ammessa la sofferenza soggettiva del ricorrente, l'offesa non può essere oggettivamente definita particolarmente grave: il rischio di venire eventualmente chiamato a rispondere pubblicamente degli affari poco chiari di un cliente fa, in una certa misura, parte del mestiere dell'avvocato. Va inoltre considerato, pure a valere quale criterio contro una gravità oggettiva della lesione della personalità subita, che - come giustamente ritenuto dal Pretore - tutta la vicenda si è risolta in termini relativamente brevi, con una decisione di non luogo a procedere, che peraltro gli opponenti hanno debitamente resa pubblica.
In punto alla richiesta di risarcimento del torto morale, nei limiti in cui le censure siano ammissibili poiché non appellatorie, il ricorso si appalesa pertanto infondato.
6.
In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso la decisione impugnata va annullata e l'incarto rinviato al Tribunale di appello affinché statuisca nuovamente sulla pretesa di fr. 19'500.-- (oltre interessi) a titolo di risarcimento del danno. Per il rimanente, il ricorso va respinto nella misura della sua ricevibilità.
Paragonando le conclusioni pecuniarie formulate, il ricorrente potrà - nella migliore delle ipotesi - ottenere un terzo dell'importo richiesto: ne discende che egli soccombe comunque nella misura di due terzi. In questa proporzione, le spese giudiziarie vanno poste a suo carico; il rimanente è a carico degli opponenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Egli è inoltre chiamato a versare alle parti opponenti ripetibili ridotte per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato al Tribunale di appello affinché statuisca nuovamente sulla pretesa di fr. 19'500.-- a titolo di risarcimento del danno. Per il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 3'000.--, sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 2'000.-- e degli opponenti in solido nella misura di fr. 1'000.--. Il ricorrente è altresì condannato a versare agli opponenti la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 luglio 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini