BGer 5A_425/2019
 
BGer 5A_425/2019 vom 10.07.2019
 
5A_425/2019
 
Sentenza del 10 luglio 2019
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
Comunione dei condomini del Condominio A.________,
patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
opponente.
Oggetto
iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria a garanzia di contributi per spese comuni, proprietà per piani,
ricorsi contro la sentenza emanata il 15 aprile 2019
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2017.21).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Sulla particella n. 251 RFD di X.________ sorge il Condominio A.________. A B.________ appartengono le proprietà per piani n. 2761 e 2769. Mediante istanza 30 luglio 2015 la Comunione dei condomini del Condominio A.________ ha convenuto B.________ per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulle sue proprietà per piani per fr. 9'164.70 oltre interessi (corrispondenti alle spese comuni per gli anni 2013 e 2014). Con decisione 30 maggio 2017, il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza e ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale dal registro fondiario iscritta in via supercautelare il 4 agosto 2015.
Mediante sentenza 15 aprile 2019, la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello introdotto dalla Comunione dei condomini del Condominio A.________ avverso la decisione pretorile.
2. Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 22 maggio 2019, la Comunione dei condomini del Condominio A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rispedire l'incarto all'autorità cantonale affinché si pronunci nel merito della vertenza.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Secondo l'art. 100 cpv. 1 LTF (applicabile, su rinvio dell'art. 117 LTF, anche al ricorso sussidiario in materia costituzionale), il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
La ricorrente afferma che la sentenza impugnata le sarebbe stata notificata in data 25 aprile 2019 ed allega una copia della busta contenente il contestato giudizio, dalla quale si evince che la raccomandata poteva in effetti essere ritirata entro tale data. Dal tracciamento degli invii postali risulta tuttavia che essa è stata ritirata già il 18 aprile 2019. Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 19 aprile 2019 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere lunedì 20 maggio 2019 (art. 45 cpv. 1 LTF). La sentenza impugnata costituisce infatti una decisione in materia di misure provvisionali (v. sentenze 5A_680/2013 del 23 settembre 2013: 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 3068), per cui il termine entro cui impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie pasquali dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF (art. 46 cpv. 2 LTF).
I gravami all'esame, consegnati alla posta svizzera in data 22 maggio 2019 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF), risultano quindi tardivi.
4. Da quanto precede discende che i ricorsi, manifestamente inammissibili, possono essere decisi nella procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, rispettivamente dai combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 luglio 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini