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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_249/2019
Sentenza del 5 luglio 2019
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Merkli, Muschietti,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Michael Gehring,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore e divieto di circolare in Svizzera,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 marzo 2019
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(inc. 52.2018.467).
Fatti:
A.
A.________, cittadina germanica, nata nel 1958, è titolare di una licenza di condurre tedesca. Imprenditrice di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione. Il 16 giugno 2015 verso le ore 14.20 circolava con un veicolo a lei intestato sull'autostrada A2 in territorio di Airolo in direzione nord, a una velocità di 114 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h.
B.
Preso atto del rapporto di polizia, il 22 luglio 2016 la Sezione della circolazione ha proposto la condanna a una multa di fr. 440.-- (totale di fr. 590.-- con tasse e spese). Il decreto d'accusa, non impugnato, è passato in giudicato. Il 5 settembre 2016 l'interessata ha pagato il citato importo.
C.
Nell'ambito della susseguente procedura amministrativa, con decisione del 24 febbraio 2017 la Sezione della circolazione le ha poi revocato la patente ed emanato un divieto di circolare sul territorio svizzero per la durata di un mese (dal 28 aprile al 27 maggio 2017). Il provvedimento è stato confermato il 5 settembre 2018 dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto inverosimile la tesi dell'insorgente secondo cui alla guida del veicolo, a disposizione anche della sua azienda, vi sarebbe stato un suo collaboratore. Adita dall'interessata, con giudizio del 26 marzo 2019 il Tribunale cantonale amministrativo, sostituita la revoca della licenza di condurre straniera con il divieto di guidare sul territorio svizzero, ne ha respinto il ricorso.
D.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione della Sezione della circolazione relativa alla revoca della licenza di condurre, nonché quelle della Corte cantonale e del Consiglio di Stato.
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione della ricorrente sono pacifiche. Inammissibile è per contro la richiesta di annullare la decisione della Sezione della circolazione e quella governativa visto che, anche per il suo effetto devolutivo, il ricorso è dato soltanto contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104).
1.2. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è comunque motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate e motivate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).
2.
2.1. La ricorrente contesta d'essere l'autrice dell'infrazione accertata il 16 giugno 2015, che sarebbe stata commessa in realtà da un suo collaboratore, nel frattempo deceduto, il quale al suo dire stava rientrando da un viaggio d'affari che l'avrebbe portato anche in Ticino.
2.2. La Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando le condizioni per scostarsene, con le quali la ricorrente non si confronta. L'accusata non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuta, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101; 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315).
2.3. La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), critica in maniera del tutto generica questa conclusione, peraltro corretta (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299 seg.; 128 II 139 consid. 2c pag. 143; sentenza 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3). Del resto, la conformità della coesistenza delle suddette procedure previste dalla LCStr con l'art. 4 n. 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU e con il principio del "ne bis in idem" è stata confermata con sentenza del 4 ottobre 2016 nella causa Rivard contro Svizzera dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (RS 741.01; DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101 seg.; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47). La Corte cantonale ha osservato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, rilevato tuttavia che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr; sentenza 1C_368/2016 del 16 novembre 2016 consid. 2). La ricorrente non contesta l'applicazione delle norme della LCStr, ma soltanto l'accertamento dei fatti.
2.4. I giudici cantonali, rilevato ch'ella ha pagato la multa e non ha impugnato il giudizio penale, hanno ritenuto, rettamente, che conformemente alla citata prassi non può più contestare i fatti nell'ambito della procedura amministrativa. Hanno stabilito che la duplice competenza in materia contravvenzionale e amministrativa che la normativa ticinese conferisce all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è un fatto notorio, confermato dalla richiamata giurisprudenza del Tribunale federale, prassi con la quale la ricorrente non si confronta. Ne hanno concluso che il principio della sicurezza giuridica le impedisce di rimettere in discussione i fatti litigiosi.
Il generico assunto, secondo cui la giurisprudenza volta a tutelare l'unità di giudizio, non potrebbe salvaguardare un accertamento asseritamente arbitrario dei fatti chiaramente non regge: né esso implica che le autorità giudiziarie dovrebbero scostarsene perché l'interessata ha volontariamente rinunciato a contestarli tempestivamente nel quadro del procedimento penale. Nulla impediva infatti alla ricorrente di criticarli compiutamente in quella sede, a maggior ragione visto che si trattava semplicemente di addurre di non essere stata alla guida del veicolo litigioso. In tale ambito anche l'accenno a una carenza di motivazione della decisione impugnata riguardo all'accertamento dei fatti chiaramente non regge, visto ch'essa si esprime sugli argomenti pertinenti per il giudizio, valutandoli tuttavia in maniera differente della ricorrente, ciò che non lede il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146; 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157). L'accenno al fatto che in Germania il Ministero pubblico si pronuncia nell'ambito di un unico procedimento sulla sanzione penale e sulla misura amministrativa non è decisivo, ritenuto peraltro che la ricorrente poteva pertanto aspettarsi che alla pronuncia penale avrebbe fatto seguito quella amministrativa.
2.5. L'insorgente contesta, manifestamente a torto, d'aver sollevato tardivamente l'eccezione di non essere stata alla guida dell'automobile, poiché l'avrebbe fatta valere all'inizio della procedura amministrativa: è infatti pacifico che non l'ha addotta in quella penale.
Mal si comprende del resto, e la ricorrente non tenta di spiegarlo, perché, come rilevato nel decreto di accusa, nel termine assegnatole ha rinunciato alla facoltà concessale di presentare osservazioni prima dell'adozione dello stesso, indicando perché non sarebbe stata alla guida del veicolo, a lei intestato. In seguito, nonostante l'importante sanzione pronunciata nei suoi confronti con il decreto di accusa, ha rinunciato a impugnarlo, sebbene al suo dire fosse fondato su un accertamento dei fatti errato, fattispecie a lei nota e facile da addurre. Privo di ogni consistenza è l'accenno che non sarebbe stata "esplicitamente" interpellata riguardo all'identità del conducente del veicolo. Ritenuto ch'esso era intestato a lei e non a un'azienda, alla quale al suo dire sarebbe pure stato messo a disposizione, non vi era infatti alcun motivo per procedere in tal senso. Contrariamente all'assunto ricorsuale, in tali circostanze la polizia prima e la Sezione della circolazione poi, in qualità di giudice penale, non dovevano esperire ulteriori indagini volte a determinare il conducente: sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, per nulla arbitrario, potevano rinunciare a procedere a ulteriori accertamenti (DTF 142 I 86 consid. 2.2 pag. 89; 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299).
2.6. Per nulla convincente al riguardo è la tesi ricorsuale, comunque tardiva poiché sollevata solo nell'ambito della procedura amministrativa, secondo cui si sarebbe concentrata dapprima soltanto sul superamento della velocità: al suo dire, la descrizione della stessa sarebbe stata imprecisa, motivo per cui si sarebbe potuto trattare di un cosiddetto delitto da pirata della strada ("Raserdelikt") ai sensi dell'art. 93 cpv. 3 LCstr. In siffatte circostanze è manifesto ch'ella avrebbe avuto un interesse evidente ad addurre senza indugio la sua asserita estraneità alla guida già all'inizio del procedimento penale. In tale ambito ella accenna all'art. 6 della legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (RS 741.03), secondo cui se l'autore dell'infrazione è sconosciuto, la multa è inflitta al detentore del veicolo riportato sulla licenza di circolazione (al riguardo vedi DTF 144 I 242). Aggiunge che poteva pertanto scegliere di non indicare nel procedimento penale la sua pretesa estraneità alla guida del veicolo litigioso, di accettare il decreto di accusa e di pagare la multa e le spese: ciò perché al suo dire il collaboratore non avrebbe pagato tale importo. Vi avrebbe inoltre rinunciato per evitare gli inconvenienti del procedimento penale e i relativi costi legali: ella deve assumere le conseguenze di questa sua strategia difensiva, deliberatamente scelta.
3.
3.1. La Corte cantonale ha nondimeno esaminato le critiche ricorsuali inerenti a un preteso accertamento arbitrario dei fatti, al dire della ricorrente constatati in maniera inesatta: ciò poiché la fotografia scattata dal radar non permette di identificare il conducente e il veicolo, a lei intestato, sarebbe stato utilizzato anche da altri collaboratori della ditta, né vi sarebbero prove o indizi concreti e indubbi ch'ella avrebbe guidato personalmente il suo veicolo, ma soltanto supposizioni e ipotesi. La ricorrente ha addotto che il giorno dell'infrazione alla guida vi sarebbe stato un suo collaboratore, versando poi agli atti, in data 26 aprile 2017, la patente di guida di quest'ultimo, deceduto il 15 settembre 2016. Il Governo, ammesso che le fotografie non permettono di determinare con certezza il conducente, ha osservato ch'esse consentono nondimeno di escludere ch'egli portasse dei baffi, come parrebbe essere il caso dell'indicato collaboratore. Ha poi rilevato la tardività con la quale è stata sollevata questa tesi e il fatto che la ricorrente non aveva documentato in alcun modo la propria presenza in un altro luogo il giorno dell'infrazione, né aveva spiegato perché il suo collaboratore avrebbe dovuto trovarsi in Svizzera. Ella ha inoltre pagato la multa presso l'Ufficio postale di Cassarate, ciò che indicherebbe un suo rapporto particolare con il Ticino. La ricorrente si limita ad asserire che questi accertamenti non costituirebbero prove irrefutabili che avrebbe commesso personalmente l'infrazione litigiosa, non contestata nella sede penale.
3.2. La Corte cantonale ha aggiunto che anche i mezzi di prova prodotti dinanzi ad essa, in particolare l'attestato dell'Ufficio controllo abitanti di X.________ (D) dimostrante che il giorno dei fatti la di lei madre compiva 80 anni, non prova che la ricorrente si trovasse in Germania per festeggiarne il compleanno. Ha ritenuto infatti che l'eccesso di velocità compiuto alle ore 14.20 renderebbe piuttosto verosimile ch'essa si affrettasse in direzione nord per raggiungere la festeggiata entro l'ora di cena o comunque entro sera, visto il tempo di percorrenza di circa 5 ore per la tratta Airolo-X.________ (D).
Ha reputato che neppure l'e-mail del 1° giugno 2015 inviata al suo collaboratore è decisiva. Dalla stessa risulta che la ricorrente lo invitava a recarsi in Francia per visitare diversi mercati, tra i quali a Nizza, dove avrebbe dovuto giungere al più tardi lunedì, fermandosi poi sulla via del ritorno a Ponte Tresa. Ne ha dedotto che il ritorno era dunque verosimilmente previsto al più tardi per martedì 9 giugno 2015 e non per il 16 giugno seguente, quando è stata commessa l'infrazione.
3.3. La ricorrente disattende che quando è invocato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286). Esso fonda in effetti il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 143 IV consid. 2.3.1 pag. 244, 142 II 355 consid. 6 pag. 358). Anche questa censura necessita di una motivazione qualificata (DTF 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23).
In effetti, la ricorrente si limita a contrapporre generiche censure agli accertamenti e alle conclusioni, peraltro convincenti, dei giudici cantonali, limitandosi a definirli come semplici supposizioni. Questi accenni appellatori di critica non adempiono chiaramente le citate esigenze di una motivazione qualificata (DTF 143 I 377 consid. 1.2 pag. 380) e non dimostrano affatto che si sarebbe in presenza di una decisione addirittura insostenibile e quindi arbitraria, non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 144 III 145 consid. 2).
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 5 luglio 2019
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri