BGer 9C_401/2019
 
BGer 9C_401/2019 vom 19.06.2019
 
9C_401/2019
 
Sentenza del 19 giugno 2019
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro una decisione del Tribunale amministrativo federale emessa il 12 marzo 2019.
 
Visto:
il ricorso del 4 aprile 2019 (timbro postale) presentato da A.________, attualmente detenuto in Italia, contro una decisione del Tribunale amministrativo federale emessa il 12 marzo 2019 relativa apparentemente alla sospensione di una rendita di invalidità,
il decreto del 10 aprile 2019 con cui il Tribunale federale ha invitato il ricorrente a produrre entro il 6 maggio 2019 "la sentenza dell'istanza precedente, vuol dire la decisione dell'ultima istanza la quale si è occupata del caso, vale a dire la decisione del Tribunale amministrativo federale del 12 marzo 2019" e che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione,
lo scritto del 19 aprile 2019 (timbro postale), giunto al Tribunale federale il 10 maggio 2019, con cui il ricorrente ha inviato uno scritto della sua fidanzata e alcuni documenti attestanti le spese di difesa nella procedura penale a suo carico,
 
considerando:
che se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata al ricorso (art. 42 cpv. 3 LTF),
che se mancano gli allegati prescritti, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF),
che entro il termine impartito (sulle cui conseguenze in caso di omissione è stato edotto) il ricorrente non ha presentato la decisione impugnata, donde l'impossibilità di entrare nel merito del ricorso,
che il ricorso non avrebbe avuto sorte diversa nemmeno in presenza della decisione impugnata,
che infatti per essere ammissibile un ricorso deve essere motivato (art. 42 cpv. 2 LTF), spiegando per quali ragioni la decisione impugnata sia lesiva del diritto (art. 95-96 LTF) o sia fondata su accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che il ricorrente si limita a ripetere la propria opinione, senza confrontarsi con l'art. 21 cpv. 5 LPGA, norma per cui una rendita versata a una persona detenuta potrebbe non essere sospesa nell'ipotesi in cui ella abbia la possibilità concreta di esercitare un'attività lucrativa e questo siccome una persona sana durante la carcerazione subisce una perdita di guadagno (cfr. sentenza 9C_523/2016 del 29 novembre 2016 consid. 2.2),
che pertanto il ricorso si rivela in ogni caso manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, all'autorità inferiore sconosciuta e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 giugno 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
Il Cancelliere: Bernasconi