BGer 1B_261/2019
 
BGer 1B_261/2019 vom 11.06.2019
 
1B_261/2019
 
Sentenza dell'11 giugno 2019
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Chaix, Presidente,
Fonjallaz, Muschietti,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Corte delle assise correzionali di Mendrisio.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2019
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (inc. n. 60.2019.25).
 
Fatti:
A. Il 23 giugno 2016 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato un decreto di accusa per titolo di truffa e ripetuta falsità in documenti nei confronti di A.________ (DAC 198/2016). L'accusato ha interposto opposizione adducendo argomenti inerenti al periodo di prova correlato alla sospensione condizionale della pena. Considerata questa contestazione, il 7 luglio 2016 il PP ha emesso un secondo decreto di accusa (DAC 208/2016), al quale l'interessato si è opposto. Il 18 agosto 2016 il magistrato inquirente, confermato il decreto, ha trasmesso gli atti alla Corte delle assise correzionali di Mendrisio.
B. Dopo l'esame preliminare della validità del decreto, con decisione del 23 luglio 2018 la Corte delle assise correzionali ha annullato il DAC 208/2016, rinviando gli atti al PP. Il 21 settembre 2018 quest'ultimo ha emanato un nuovo decreto di accusa (DAC 224/2018), al quale l'interessato si è opposto. Il 2 ottobre 2018 il PP, confermato il decreto, l'ha trasmesso alla citata Corte, la quale ha aggiornato il dibattimento al 24 gennaio 2019.
C. Per il tramite del suo legale, il 14 gennaio 2019 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al DAC 208/2016, adducendo la nullità della citata decisione di rinvio, perché non gli è stata concessa la facoltà di esprimersi prima dell'adozione della stessa: adduceva pure la nullità del DAC 224/2018 del 21 settembre 2018. Con scritto del 15 gennaio 2019, il Presidente della Corte delle assise correzionali gli ha comunicato che il DAC 208/2016, divenuto atto di accusa, è stato annullato con la decisione di rinvio.
D. Adita da A.________, con giudizio del 25 aprile 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo, poiché la criticata decisione di rinvio e quella del presidente non implicavano un pregiudizio irreparabile.
E. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto penale, chiedendo di annullarla nel senso dei considerandi.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. Inoltrato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica.
 
Erwägung 2
2.1. La CRP ha rilevato che, secondo l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, si può interporre reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado, eccettuate le decisioni ordinatorie. Ha aggiunto che giusta l'art. 65 CPP, le disposizioni ordinatorie del giudice possono essere impugnate soltanto insieme con la decisione finale (cpv. 1); quelle prese prima del dibattimento da chi dirige il procedimento in un'autorità giudicante collegiale possono, d'ufficio o su domanda, essere modificate o annullate dal collegio (cpv. 2). Ha precisato che, secondo la giurisprudenza, le decisioni ordinatorie, ossia quelle che concernono l'avanzamento e lo svolgimento del procedimento penale senza concluderlo, possono nondimeno essere impugnate con reclamo qualora comportino un pregiudizio irreparabile, nozione quest'ultima che, riguardo al citato art. 393 cpv. 1 lett. b CPP, è identica a quella dell'art. 93 cpv. 1 lett. a CPP (DTF 140 IV 202 consid. 2.1 pag. 204 e rinvii). Ha osservato, rettamente, che, secondo la prassi, una decisione di sospensione e di rinvio per complemento d'istruzione emanata dal tribunale di primo grado in applicazione dell'art. 329 cpv. 2 CPP è una decisione ordinatoria, motivo per cui contro di essa è dato il reclamo soltanto in presenza di un pregiudizio irreparabile (DTF 143 IV 175 consid. 2.2 pag. 177), da dimostrare dall'interessato (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287). Accertato che il ricorrente non ha fatto valere alcun pregiudizio irreparabile, né un tale nocumento era ravvisabile, ha stabilito che la contestata decisione di rinvio, ordinatoria, e quella del presidente della Corte delle assise correzionali non sono impugnabili.
2.2. Ora, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto perché il ricorrente non ha addotto alcun pregiudizio irreparabile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187). Giova rilevare inoltre che oggetto d'impugnazione può essere soltanto la sentenza della CRP e non quella, sulla quale insiste il ricorrente, di rinvio della Corte delle assise correzionali. In effetti, in sostanza il ricorrente non critica la decisione della CRP né quella del presidente della Corte delle assise correzionali, ma, tardivamente, quella di rinvio, ch'egli non ha impugnato.
Disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), egli non si confronta infatti con l'argomento principale posto a fondamento del giudizio della CRP, ossia che il DAC 208/2016, divenuto atto di accusa, è stato annullato con la decisione di rinvio, di per sé non impugnabile. Il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che dinanzi alla CRP avrebbe addotto l'asserito pregiudizio irreparabile, né tenta di spiegare perché non aveva impugnato tempestivamente la decisione di rinvio, adducendo l'esistenza del preteso danno irreparabile, a lui noto. Con la criticata decisione del 15 gennaio 2019, il presidente della Corte delle assise correzionali ha del resto semplicemente rilevato che il DAC 208/2016 era stato annullato con la decisione di rinvio, passata in giudicato. Il ricorrente non illustra perché questa conclusione sarebbe incostituzionale. Inoltre, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'art. 93 cpv. 1 LTF dev'essere applicato in maniera restrittiva, ricordato che il suo scopo non è primariamente la tutela degli interessi delle parti, ma di evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della stessa procedura (DTF 139 IV 113 consid. 1).
2.3. D'altra parte, riguardo all'asserita sussistenza del preteso pregiudizio irreparabile, del quale era a conoscenza già al momento dell'adozione del DAC 198/2016, e che pertanto avrebbe potuto e dovuto addurre tempestivamente, il ricorrente si limita a rilevare che la Corte delle assise correzionali, prima di annullare il DAC 208/2016, avrebbe dovuto concedergli la possibilità di esprimersi previamente su un eventuale ritiro dell'opposizione allo stesso. Ciò poiché con tale ritiro egli avrebbe già superato con successo il periodo di prova, dimodoché la pena non figurerebbe nell'estratto per privati del casellario giudiziario (art. 371 cpv. 3bis CP). A causa del mancato ritiro, il periodo di prova decorrerebbe dal DAC 224/2018 del 21 settembre 2018.
Il ricorrente non contesta, rettamente, che la decisione di rinvio per complemento d'istruzione, perché il decreto di accusa non indicava l'ammontare del danno patrimoniale e i danneggiati non erano stati invitati a partecipare al procedimento penale, costituiva una decisione ordinatoria, contro la quale la via del reclamo, e in seguito di un ricorso immediato al Tribunale federale, era aperta soltanto in presenza di un pregiudizio irreparabile (DTF 143 IV 175 consid. 2.2 pag. 177). Richiamando l'art. 80 cpv. 3 CPP, osserva che anche tali ordinanze devono essere comunicate alle parti in modo appropriato: non fa tuttavia valere che la stessa non gli sarebbe stata comunicata, né spiega perché non avrebbe potuto impugnarla adducendo l'asserito pregiudizio irreparabile. Egli deve pertanto assumere le conseguenze della sua strategia difensiva.
Si può rilevare infine che il generico accenno all'asserita nullità della decisione di rinvio, di quella presidenziale e del DAC 224/2018 è privo di ogni consistenza. Questi giudizi sono, se del caso, suscettibili di essere annullati, ma manifestamente non nulli (DTF 138 II 501 consid. 3.1 pag. 503).
3. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte delle assise correzionali di Mendrisio e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 giugno 2019
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri