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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_481/2019
Sentenza del 5 giugno 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Stadelmann, Haag,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
rappresentato dal consultorio giuridico
del Soccorso operaio svizzero,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Oggetto
Revoca di un permesso di domicilio UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 aprile 2019
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.481).
Fatti:
A.
A.________, cittadina italiana, è arrivata nel nostro Paese nel 2010; dal maggio 2015 è stata posta a beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS. Preso atto della condanna penale inflittale il 4 ottobre 2016, con decisione del 14 dicembre 2016 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino le ha revocato il permesso di soggiorno, intimandole di lasciare la Svizzera. Tale provvedimento è stato confermato su ricorso sia dal Governo ticinese (5 settembre 2018) che dal Tribunale amministrativo (18 aprile 2019).
B.
Contro il giudizio di quest'ultimo e chiedendone la riforma, il 22 maggio 2019 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale. Nel merito, fa valere un contrasto sia con l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) sia con il diritto interno. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e che le venga riconosciuta l'assistenza giudiziaria. Non sono stati ordinati atti istruttori.
Diritto:
1.
Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che continuerebbe altrimenti ad avere effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
2.
Nel loro giudizio, i Giudici ticinesi hanno delineato il quadro legale determinante in maniera corretta ed a tale descrizione è quindi possibile rinviare anche in questa sede (giudizio impugnato, consid. 2). Dopo di che, hanno osservato che un motivo di revoca era dato (art. 62 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI]), che la revoca rispettava l'accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 5 allegato I ALC) ed era proporzionale (art. 96 LStrl), mentre l'art. 8 CEDU non era applicabile.
3.
Per quanto soddisfi all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg. e 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254), il ricorso risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF.
3.1. Come indicato nella querelata sentenza, qui determinante anche per quanto riguarda l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 LTF), una pena detentiva è di lunga durata ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg. e 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.). Ritenuto che, con sentenza del 4 ottobre 2016, la Corte delle assise criminali competente ha condannato la ricorrente a una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi - di cui 24 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - il motivo di revoca citato è pertanto dato.
3.2. In parallelo, rispettate sono anche le condizioni per una limitazione dei diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone giusta l'art. 5 allegato I ALC.
3.2.1. Secondo questa norma una condanna può essere motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid., 5.3 pag. 125 seg.; 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.1; 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.1 e 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1, da cui risulta che le condizioni per limitare la libera circolazione delle persone possono essere date pure nel caso del compimento di reati patrimoniali). D'altra parte, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
3.2.2. Ora, nella fattispecie è vero che alla base della pronuncia della revoca del permesso di domicilio vi è un solo giudizio penale, cioè quello del 4 ottobre 2016. Questa sentenza - emessa da una Corte delle assise criminali, che ha riconosciuto la ricorrente come colpevole dei reati di ripetuta appropriazione indebita e riciclaggio di denaro aggravato - riguarda tuttavia importi ragguardevoli (impiego indebito a profitto proprio e di terzi per fr. 733'798.58; riciclaggio di denaro per fr. 348'204.33), sanziona atti compiuti durante un periodo di quasi un anno (tra l'aprile 2014 e il marzo 2015), che sono ancora recenti (sentenze 2C_104/2019 del 2 maggio 2019 consid. 5.3 e 2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. B e consid. 4.1 e 4.5.2), ed ha condotto a comminare una pena altrettanto importante.
3.2.3. Nel contempo, occorre sottolineare che l'insorgente non si è per nulla macchiata di un atto isolato, ha delinquito in età più che adulta e nonostante godesse di una situazione professionale stabile. Inoltre, anche l'argomentazione secondo cui avrebbe agito a causa di pressioni psicologiche esercitate dal correo/compagno non può esserle di giovamento. Nel giudizio impugnato, questo aspetto non è infatti oggetto di nessuna constatazione specifica e vincolante (art. 105 cpv. 1 LTF); come pertinentemente rilevato anche dalla Corte cantonale, esso non fa poi che mettere in evidenza la debolezza dell'insorgente medesima, attualmente senza lavoro, e quindi il rischio che, qualora si ritrovasse in una situazione analoga, possa compiere nuovi atti illeciti.
3.3. Infine, la querelata sentenza non viola nemmeno il principio della proporzionalità, il cui rispetto, per quanto riguarda il diritto interno, è imposto dall'art. 96 LStrI.
3.3.1. Come osservato dai Giudici ticinesi, nell'esaminare la proporzionalità di una misura come quella qui in discussione le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg., sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.3.1 e 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.2).
3.3.2. Anche riguardo all'aspetto della proporzionalità le critiche ricorsuali sono solo frammentarie e quindi non conformi all'art. 42 LTF, che richiede un confronto con quanto rilevato nella sentenza impugnata. Come già anticipato, la ponderazione svolta dai Giudici ticinesi è ad ogni modo corretta, ragione per la quale alla stessa può essere integralmente rinviato anche in questa sede (art. 109 cpv. 3 LTF; giudizio impugnato, consid. 4).
4.
Per quanto precede, il ricorso va respinto, poiché infondato. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata contestualmente al gravame va parimenti respinta in quanto esso doveva appariva sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 5 giugno 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli