BGer 8C_285/2019
 
BGer 8C_285/2019 vom 16.05.2019
 
8C_285/2019
 
Sentenza del 16 maggio 2019
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Maillard, Presidente,
Cancelliere Bernasconi.
 
Partecipanti al procedimento
SWICA Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
ricorrente,
contro
A.________,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 marzo 2019 (35.2019.15).
 
Visto:
la decisione del 4 settembre 2018, confermata sostanzialmente l'11 dicembre 2018 su opposizione, con cui SWICA Assicurazioni SA ha negato sin dall'inizio il proprio obbligo a prestazioni, poiché l'assicurata non avrebbe dimostrato di essere stata rimasta vittima di un infortunio,
il giudizio del 14 marzo 2019 emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha annullato la decisione su opposizione e ha rinviato la causa all'assicuratore per nuovi accertamenti, siccome, alla luce delle prove al fascicolo, ossia delle dichiarazioni dell'assicurata, della testimonianza di una partecipante dell'incidente e delle risultanze mediche, sembrerebbe essere confermata la descrizione dei fatti fornita dall'assicurata,
il ricorso al Tribunale federale del 2 maggio 2019 (timbro postale) presentato dall'assicuratore, che conclude in via principale all'annullamento del giudizio cantonale e alla conferma della decisione su opposizione e in via subordinata al rinvio al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
 
considerando:
che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, se non è manifesta, incombe a chi insorge (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287; 133 II 353 consid. 1 pag. 356),
che il ricorso non spende una parola sulla tipologia di decisione della pronuncia impugnata (cfr. art. 90-93 LTF),
che la pronuncia impugnata è un'altra decisione pregiudiziale e incidentale, la quale può essere contestata in primo luogo, se essa potrebbe causare un danno non altrimenti riparabile di natura giudirica (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF),
che l'amministrazione potrebbe subire un pregiudizio irreparabile, quando l'autorità di ricorso nella sua decisione di rinvio vincola l'autorità inferiore su aspetti di diritto materiale (sentenza 8C_13/2019 del 23 gennaio 2019 consid. 1.2),
che il Tribunale delle assicurazioni non ha vincolato in alcun modo la ricorrente sugli elementi costitutivi dell'infortunio, ma ha ingiunto soltanto all'autorità inferiore di accertare in maniera più dettagliata la dinamica dei fatti di cui all'incidente lamentato dall'assicurata,
che per l'eventualità dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF d'acchito non è adempiuta la condizione di una procedura "lunga e costosa" prevista dalla prassi (sentenza citata 8C_13/2019 consid. 1.3), dovendo l'assicuratore limitarsi semplicemente all'audizione di uno o tre testimoni,
che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
che le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 8C_22/2018 del 27 marzo 2018 consid. 3),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 16 maggio 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi