BGer 9C_276/2019
 
BGer 9C_276/2019 vom 06.05.2019
9C_276/2019
 
Sentenza del 6 maggio 2019
 
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
Cancelliere Cretton.
 
Partecipanti al procedimento
A.________, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'11 febbraio 2019 (C-3748/2015).
 
Visto:
il ricorso del 20 aprile 2019 (timbro postale) contro il giudizio dell'11 febbraio 2019 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
 
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che, in particolare, le "rivendicazioni" riassunte nella memoria ricorsuale risultano poco comprensibili ed esulano dall'oggetto del litigio, che si limita al diritto a una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità,
che le argomentazioni in merito al rifiuto del gratuito patrocinio e le relativa richiesta di rimborso delle spese postali e di rappresentanza (peraltro non giustificate già per il motivo che il ricorrente non si è fatto rappresentare nella procedura davanti al Tribunale amministrativo federale) sono contraddittorie con quanto asserito nella motivazione del ricorso, nella quale il ricorrente sembra rinunciarvi, con riserva del rimborso delle spese postali, che comunque non possono essere qui prese in considerazione,
che, ad ogni modo, il Tribunale federale non può entrare in materia sul ricorso in quanto il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale e le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF per poterlo impugnare (in casu un pregiudizio irreparabile) non sono manifestamente adempiute,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 6 maggio 2019
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
Il Cancelliere: Cretton