BGer 5D_96/2019
 
BGer 5D_96/2019 vom 23.04.2019
 
5D_96/2019
 
Sentenza del 23 aprile 2019
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la decisione emanata il 19 marzo 2019 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni (KSK 19 18).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. A.________ ha escusso B.________ per l'incasso di complessivi fr. 7'305.-- più interessi (importo relativo alla disdetta di un contratto di locazione da parte della conduttrice escussa). B.________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo.
Con decisione 26 febbraio 2019 il Tribunale regionale Moesa ha respinto l'istanza del creditore procedente volta al rigetto provvisorio dell'opposizione.
Con decisione 19 marzo 2019 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo presentato da A.________ in data 12 marzo 2019. La Corte cantonale ha osservato che la decisione del Tribunale regionale Moesa è stata notificata al creditore procedente in data 28 febbraio 2019 e che il termine di reclamo di 10 giorni è quindi scaduto lunedì 11 marzo 2019.
2. Con ricorso 17 aprile 2019 A.________ ha impugnato la decisione cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando segnatamente il rigetto integrale dell'opposizione al precetto esecutivo.
Il ricorso è privo della firma manoscritta del ricorrente. Dato l'esito della presenta procedura, si può tuttavia rinunciare ad impartire un termine per sanare tale vizio (v. art. 42 cpv. 5 LTF).
Non sono state chieste determinazioni.
3. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: il ricorrente non invoca infatti alcun diritto costituzionale che sarebbe stato violato dall'autorità inferiore. In relazione al motivo di inammissibilità alla base della decisione impugnata, egli si limita segnatamente ad affermare che il termine di reclamo di 10 giorni sarebbe in realtà scaduto il 14 marzo 2019 "visto che vi erano festivi".
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 23 aprile 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini