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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_173/2019
Sentenza del 15 aprile 2019
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Oggetto
Procedimento penale; sospensione; tempestività,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2019.29).
Considerando:
che il 20 ottobre 2017 A.________ ha sporto denuncia penale contro ignoti per danneggiamento al terrazzo della sua abitazione e ai muri perimetrali del condominio;
che l'11 gennaio 2019 il Procuratore pubblico (PP), in applicazione dell'art. 314 cpv. 1 lett. a CPP, ha sospeso l'istruzione del procedimento perché l'autore risultava ignoto e in attesa di ulteriori sviluppi;
che anche un precedente procedimento aperto in seguito a una denuncia del medesimo querelante era stato sospeso dal PP il 4 agosto 2016;
che con un unico scritto del 29 gennaio 2019, il denunciante è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale con decisione del 1° marzo 2019, concessa all'insorgente la facoltà di esprimersi al riguardo, ha dichiarato tardivo e quindi irricevibile il reclamo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
che quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto a causa della sua mancata tempestività, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187 e rinvii);
che pertanto le critiche di merito, in particolare quelle rivolte all'agire del PP e al mancato esame delle stesse da parte della CRP, sono manifestamente inammissibili;
che, come noto al ricorrente, inammissibili sono pure le generiche critiche di ricusazione di cancellieri e giudici del Tribunale federale e della Corte cantonale e di membri di altre autorità, come pure la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, censure sulle quali è incentrato il gravame (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 che lo riguarda; DTF 140 I 240 consid. 2.4 pag. 244);
che la CRP ha ritenuto manifestamente tardivo il reclamo del 29 gennaio 2019 inoltrato contro la decisione di sospensione del 4 agosto 2016;
ch'essa ha stabilito che detto reclamo, presentato anche contro la decisione di sospensione dell'11 gennaio 2019, recapitata allo sportello del ricorrente il 16 gennaio seguente e da lui consegnato brevi manu alla cancelleria della CRP il 29 gennaio 2019, è anch'esso tardivo, ritenuto che il termine di dieci giorni scadeva il giorno precedente;
che, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), il ricorrente non si confronta con questi accertamenti di fatto e le relative conclusioni, decisive per l'esito del litigio (DTF 144 I 113 consid. 7.1 pag. 124; 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);
ch'egli, accennando all'assenza di termini nell'ambito di un ricorso per denegata o ritardata giustizia, non spiega perché la CRP avrebbe ritenuto a torto che nella fattispecie impugnate sono soltanto le decisioni di sospensione, ritenendo che non si sarebbe comunque più in presenza di un'ipotetica ritardata giustizia visto che l'autorità ha statuito (al riguardo vedi sentenza 1C_498/2018 del 30 ottobre 2018 consid. 2.2 nei confronti del ricorrente);
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 aprile 2019
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri