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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_395/2019
Sentenza del 5 aprile 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.6).
Considerando:
che A.________ ha consegnato l'11 dicembre 2018 al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale, datata 6 novembre 2018, nei confronti dei membri dell'Autorità regionale di protezione 3 e di un'altra persona per varie ipotesi di reato;
che, con decisione del 13 dicembre 2018, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 18 febbraio 2019, la CRP ha ritenuto tardivo il reclamo e l'ha quindi dichiarato irricevibile;
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 25 marzo 2019 al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione della tardività del reclamo e della sua conseguente irricevibilità, nonché, eventualmente, al mancato adempimento dei presupposti per una restituzione del termine giusta l'art. 94 CPP;
che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare, con una motivazione specifica, per quali ragioni il suo reclamo dinanzi alla Corte cantonale sarebbe stato tempestivo;
che, in questa sede, egli si limita a criticare genericamente l'operato delle autorità cantonali, ma non si esprime puntualmente sulla tempestività del suo reclamo dinanzi alla CRP e sull'eventuale adempimento dei requisiti per una restituzione del termine;
che la sua argomentazione esula quindi dall'oggetto del litigio ed è di conseguenza inammissibile;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 aprile 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni