BGer 6B_310/2019
 
BGer 6B_310/2019 vom 12.03.2019
 
6B_310/2019
 
Sentenza del 12 marzo 2019
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ e B.________,
ricorrenti,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. C.________,
patrocinata dall'avv. D.________,
3. D.________,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (reati contro l'onore),
ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.317).
 
Considerando:
che C.________ è proprietaria, a Lugano, dell'immobile in cui era ubicato il ristorante gestito da B.________ e che tra le parti è pendente una controversia concernente il contratto di locazione avente per oggetto i locali dell'esercizio pubblico;
che B.________ e la moglie A.________ hanno presentato il 13 novembre 2017 una querela penale nei confronti di C.________ e della sua patrocinatrice avv. D.________ per reati contro l'onore in relazione con la citata controversia in materia di locazione;
che i querelanti rimproverano in particolare alle querelate di avere comunicato ad una persona interessata a rilevare l'esercizio pubblico che l'inventario non sarebbe stato di loro proprietà;
che, con decisione del 6 novembre 2018, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti i reati di diffamazione e di calunnia;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, i querelanti hanno presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 12 febbraio 2019, la CRP ha respinto il reclamo, ritenendo che la comunicazione delle querelate a terze persone riguardo alla proprietà dell'inventario dell'esercizio pubblico non fosse costitutiva di un reato contro l'onore dei querelanti;
che B.________ e A.________ impugnano con un ricorso del 5 marzo 2019 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo inoltre di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana, anche se il gravame, come ammissibile, è steso in francese;
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta agli interessati sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbero intenzionati ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che i ricorrenti espongono le varie fasi della controversia in materia di locazione che li oppone alla proprietaria dell'immobile, ma non spiegano, né sostanziano puntualmente, quali pretese civili intendono fare valere nei confronti delle querelate in relazione con i prospettati reati contro l'onore e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
che la Corte cantonale ha infatti negato l'adempimento dei reati di diffamazione e di calunnia con riferimento alla comunicazione a terze persone della circostanza secondo cui l'inventario dell'esercizio pubblico non sarebbe stato di proprietà dei querelanti;
che in questa sede essi non sostanziano pretese civili in rapporto con l'oggetto del procedimento penale, ma invocano in modo generale pregiudizi economici riconducibili alla fine del contratto di locazione;
che, peraltro, non tutte le offese lievi della reputazione professionale, economica o sociale di una persona giustificano una riparazione del torto morale, la quale presuppone una lesione della personalità di una certa gravità (cfr. sentenza 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2);
che nella fattispecie l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
che i ricorrenti sarebbero legittimati ad adire il Tribunale federale in veste di querelanti, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
che questa ipotesi non entra tuttavia qui in considerazione, giacché la Corte cantonale, pur esprimendo dubbi sulla tempestività della querela, ha lasciato aperta la questione ed è comunque entrata nel merito del reclamo;
che, nella fattispecie, non sono quindi in discussione irregolarità concernenti il loro diritto di querela (cfr. art. 30 segg. CP);
che, indipendentemente dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sarebbero abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette loro di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
che i ricorrenti non fanno valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanziano una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
che tuttavia, in considerazione della loro situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 marzo 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni