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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_108/2019
Sentenza del 7 marzo 2019
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
per il tramite del Dipartimento finanze e economia, Sezione delle risorse umane, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Diritto della funzione pubblica (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo dell'11 dicembre 2018 (52.2018.176).
Visto:
la risoluzione governativa del 28 febbraio 2018 con cui il Consiglio di Stato ha assunto B.________, avvocato, come giurista all'Ufficio Y.________,
il giudizio dell'11 dicembre 2018 emesso dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
il ricorso del 4 febbraio 2019 (timbro postale) contro la pronuncia cantonale,
considerando:
che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
che i termini stabiliti dalla legge, come i termini di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla, come è il caso dell'invio per posta raccomandata, è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 44 cpv. 2 LTF),
che il primo tentativo di consegna infruttuoso dell'invio contenente la pronuncia cantonale è avvenuto mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 09.51 e il plico è stato infine ritirato allo sportello postale dal ricorrente martedì 18 dicembre 2018 alle ore 16.36 (si veda estratto Track & Trace),
che i termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 45 cpv. 1 lett. c LTF),
che il termine di ricorso di 30 giorni al Tribunale federale è iniziato pertanto a decorrere giovedì 3 gennaio 2019 ed è scaduto venerdì 1° febbraio 2019,
che il ricorso consegnato alla Posta Svizzera lunedì 4 febbraio 2019 alle ore 18.23 è tardivo,
che il rinvio operato dal ricorrente al diritto cantonale, segnatamente alla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 165.100), non è di alcuna pertinenza per il ricorso al Tribunale federale, essendo la procedura retta esclusivamente dalla LTF,
che peraltro il ricorrente giustamente non pretende come l'ultimo giorno del termine fosse un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale (cfr. la legge ticinese del 15 dicembre 2009 concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino; RL 843.200),
che in ogni caso il ricorrente nemmeno fa valere un motivo di restituzione del termine (art. 50 cpv. 1 LTF),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo, nonché per informazione a B.________.
Lucerna, 7 marzo 2019
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica: Il Cancelliere:
Viscione Bernasconi