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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
6B_240/2019
Sentenza del 5 marzo 2019
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (calunnia),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 gennaio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto
n. 60.2018.234).
Considerando:
che A.________ ha presentato l'8 agosto 2018 una querela penale nei confronti di B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia e ingiuria in relazione a delle espressioni contenute in uno scritto di quest'ultima che sarebbero state lesive dell'onore del querelante;
che, con decisione del 23 agosto 2018, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non ravvisando nella fattispecie elementi di rilevanza penale;
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il querelante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
che, con sentenza del 14 gennaio 2019, la CRP ha respinto nella misura della sua ricevibilità il reclamo, ritenendo meritevole di tutela la decisione del magistrato inquirente;
che A.________ impugna con un ricorso del 15 febbraio 2019 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla, di annullare il decreto di non luogo a procedere e di promuovere l'accusa nei confronti della querelata per il reato di calunnia, subordinatamente di diffamazione o di ingiuria;
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1);
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
che il ricorrente si limita a richiamare l'art. 81 cpv. 1 LTF e, nell'argomentazione di merito, ad addurre genericamente di avere subito un "danno alla sua reputazione";
che non spiega tuttavia, né sostanzia, quali pretese civili intende fare valere in relazione con le espressioni scritte dall'opponente e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio;
che nella fattispecie l'assenza di una motivazione sulle eventuali pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
che, indipendentemente dalla sua legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente sarebbe abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
che il ricorrente non fa valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanzia una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
ch'egli lamenta essenzialmente un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale, in particolare degli art. 173 segg. CP;
che si tratta al riguardo di argomenti di merito, volti a dimostrare la realizzazione dei prospettati reati contro l'onore, che il ricorrente non è tuttavia abilitato a invocare, difettandogli la legittimazione;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
che in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 marzo 2019
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni