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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_159/2019
Sentenza del 4 marzo 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Luca Maghetti,
opponente,
Ufficio di esecuzione di Lugano.
Oggetto
pignoramento del reddito,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.85).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'esecuzione promossa da B.________SA nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 13'813.85 oltre accessori, il 3 agosto 2018 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha fissato la quota pignorabile mensile dell'escusso a fr. 4'040.--, corrispondente alla differenza tra il reddito di fr. 7'500.-- da attività lucrativa quale cantante lirico ed il minimo esistenziale di fr. 3'460.-- (minimo base fr. 1'200.--, affitto fr. 1'255.--, pasti fuori domicilio fr. 211.--, trasferta fino al luogo di lavoro fr. 794.--). Il 4 settembre 2018 l'UE ha inviato a A.________ il relativo verbale di pignoramento del reddito.
Con sentenza 8 febbraio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto il ricorso 20 settembre 2018 presentato dall'escusso, fissando la quota pignorabile mensile a fr. 2'423.70. La Corte cantonale ha confermato il reddito di fr. 7'500.--, osservando che l'UE si è fondato sul conteggio (prodotto dallo stesso debitore) dei contributi personali AVS/AI/IPG del 1° giugno 2018 riportante un reddito determinante di fr. 90'000.-- annui e che (a prescindere dal fatto che tale documento è più recente della dichiarazione d'imposta 2016 prodotta in sede di ricorso e che è stato allestito da un'autorità amministrativa anziché dal debitore stesso) il ricorrente non ha contestato il contenuto di tale conteggio né ha spiegato perché non se ne potrebbe tenere conto ai fini del calcolo della quota pignorabile. L'autorità di vigilanza ha invece aumentato il minimo esistenziale a fr. 5'076.30 (minimo base fr. 1'200.--, affitto fr. 1'255.--, cassa malati fr. 333.50, contributi AVS/AI/IPG fr. 842.--, pasti fuori domicilio fr. 211.--, trasferta fino al luogo di lavoro fr. 1'234.80).
2.
Con ricorso in materia civile 22 febbraio 2019 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di ridurre il reddito pignorabile mensile a fr. 887.20 e ciò a far tempo dal mese di agosto 2018.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF).
3.1. Il ricorrente contesta l'ammontare del reddito mensile preso in considerazione dall'autorità di vigilanza. Sostiene che esso dovrebbe basarsi sulla sua dichiarazione d'imposta 2016 (che indica un reddito imponibile di fr. 71'563.--) e non sul conteggio dei contributi personali AVS/AI/IPG del 1° giugno 2018. Quest'ultimo conteggio si fonderebbe infatti sugli anni fiscali antecedenti il 2016 (visto che la decisione di tassazione 2016 non è ancora stata emanata) e non tiene pertanto conto della diminuzione del reddito da attività lucrativa intervenuta nel frattempo. Le dichiarazioni fiscali 2017 e 2018, che il ricorrente si impegna a produrre non appena pronte, dimostreranno tale diminuzione.
L'impugnativa non si confronta tuttavia minimamente con i motivi che hanno indotto l'autorità di vigilanza a confermare il reddito determinato dall'UE, ovvero il fatto che nel ricorso cantonale l'escusso non aveva contestato il contenuto del predetto conteggio, peraltro da egli stesso prodotto, né aveva spiegato perché non se ne potrebbe tenere conto ai fini del calcolo della quota pignorabile. La critica non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
3.2. Il ricorrente rileva poi che in data 20 novembre 2018 la sua ormai ex compagna si è trasferita in Italia, per cui l'importo relativo alle spese di affitto andrebbe aumentato da fr. 1'255.-- a fr. 2'350.--.
Questa argomentazione ricorsuale si fonda su una circostanza e un documento nuovi, senza che siano dati i presupposti previsti dall'art. 99 cpv. 1 LTF per l'adduzione di nuovi fatti e mezzi di prova innanzi al Tribunale federale. L'argomentazione va dichiarata inammissibile.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 4 marzo 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini