BGer 5A_146/2019
 
BGer 5A_146/2019 vom 25.02.2019
 
5A_146/2019
 
Sentenza del 25 febbraio 2019
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica.
Oggetto
ricovero per perizia (art. 449 CC),
ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2019 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.10/13).
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione 27 dicembre 2018 la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica ha giudicato irricevibile il reclamo interposto dai coniugi A.________ e B.________ contro la decisione di ricovero per perizia ai sensi dell'art. 449 CC disposta il 4 dicembre 2018 nei confronti di A.________ dall'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne. La Commissione ha infatti ritenuto il reclamo privo d'oggetto per il motivo che il ricovero si era concluso il 7 dicembre 2018.
Con decisione 10 gennaio 2019 la predetta Commissione ha poi respinto una " richiesta di esame degli atti " presentata dai coniugi.
2. Con sentenza 18 gennaio 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili - siccome insufficientemente motivati, abusivi ed in parte estranei alla vertenza in discussione - i reclami presentati da A.________ e B.________ avverso le due predette decisioni della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica.
3. Con ricorso 20 febbraio 2019 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata, ed invitando inoltre il Giudice federale von Werdt e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio "per la reiterazione del difetto di gestione e valutazione giudiziaria già commesso in passato".
Non sono state chieste determinazioni.
4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).
La domanda di astensione del Giudice federale von Werdt e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). Il Giudice federale von Werdt non è in ogni modo chiamato a statuire sul rimedio all'esame.
 
5.
5.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui non censura la predetta sentenza del Presidente della Camera di protezione, bensì discute le decisioni che l'hanno preceduta oppure questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità o la richiesta di assegnazione di indennità per risarcimento danni).
5.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
I ricorrenti ritengono in sostanza che i reclami cantonali fossero ammissibili e, segnatamente, che la loro condotta processuale non potesse essere definita querulomane. Il ricorso si esaurisce tuttavia in una confusa e generica contestazione del giudizio cantonale di irricevibilità, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti dell'autorità precedente, e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie, per poter eventualmente ritirare il ricorso, è invece pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati. Peraltro, anche quando l'ammontare è stato loro comunicato mediante richiesta di anticipo, essi si sono limitati a non pagarlo, senza prevalersi della facoltà di ritirare il ricorso, rispettivamente la domanda di revisione (v. ad esempio sentenza 4A_631/2018 del 5 febbraio 2019).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4. Comunicazione ai ricorrenti, alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini